Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Se l'amministratore di condominio non permette il preventivo controllo della contabilità, la delibera assembleare deve essere annullata

L'Amministratore deve consentire ai condomini di visionare il registro della contabilità prima dell'approvazione del bilancio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizia aveva chiesto al giudice adito, l'annullamento della delibera condominiale in quanto, a suo dire, non era stata messa in condizione, prima della riunione, di visionare la documentazione contabile relativa ai bilanci approvati.

Invero, secondo l'attrice, l'amministratore non aveva messo a disposizione il registro della contabilità.

Costituitosi in giudizio, il condominio convenuto ha contestato la domanda, rappresentando di avere messo a disposizione della controparte, in data precedente l'assemblea, oltre 200 pagine di documentazione contabile e che, quanto alla mancata visione del registro di contabilità, non sussisteva in capo all'amministratore alcun obbligo della sua esibizione.

La trasparenza e gli obblighi contabili. L'articolo 1130 bis del codice civile stabilisce che il rendiconto condominiale, oltre ad avere uno specifico contenuto, si compone, tra l'altro, di un registro di contabilità, mentre l'articolo 1130, comma 1, n. 7, dello stesso codice, dispone che il registro di contabilità deve contenere l'annotazione in senso cronologico dei singoli movimenti in entrata e in uscita.

Da tali disposizioni discende quindi che il registro di contabilità è parte essenziale del rendiconto di gestione, in quanto ha la funzione di fornire una rappresentazione precisa delle spese effettuate e dei versamenti ricevuti e quindi di consentire ai singoli partecipanti del condominio la verifica dei dati inerenti alla situazione economica e patrimoniale riportati nell'atto di rendiconto.

Premesso ciò, in giurisprudenza, è stato affermato che in tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Cass. n. 12650 del 2008; Cass. n. 1544 del 2004).

Stalking e condominio

Il ragionamento del Tribunale di Roma. A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che la condomina aveva chiesto più volte all'amministratore di poter visionare tutta la documentazione e che le era stato possibile, invece, accedere solo a una parte di essa con esclusione del registro di contabilità.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, sez. V, 2 ottobre 2018 n. 18600
  1. in evidenza

Dello stesso argomento