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Nessuna impugnazione senza una espressa delibera sui punti all'ordine del giorno previsti

Non si può impugnare la delibera condominiale che non c'è
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

I fatti. L'assemblea di condominio si riunisce per discutere su cinque punti all'ordine del giorno, tra i quali figura anche la nomina dell'amministratore. Dopo ampie e vivaci discussioni, i condomini deliberano solo su quest'ultimo argomento, nominando il nuovo amministratore del condominio.

A questo punto, però, quattro condomini citano in giudizio il Condominio sostenendo che le delibere assunte sono viziate e vanno annullate.

In particolare, contestano la nomina dell'amministratore per difetto delle maggioranze richieste e per un conflitto di interesse in capo al difensore di fiducia del condominio, presente per delega in assemblea.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda con una motivazione abbastanza inusuale: la delibera non è annullabile semplicemente perché… non esiste!

Vediamo meglio di cosa si tratta. Spiega il Tribunale di Roma che il presupposto per poter ricorrere al mezzo di impugnazione delle delibere condominiali, previsto dall'art. 1137 del codice civile, è proprio "l'esistenza di una delibera" e segnatamente "di una deliberazione di volontà di carattere dispositivo da parte dei condomini attraverso lo strumento dell'assemblea".

Ciò detto, nell'ipotesi in cui l'impugnazione proposta ex art. 1137 del codice civile non abbia ad oggetto la richiesta di rimozione di una delibera (che costituisce il mezzo per manifestare la volontà dell'ente di gestione ed è idonea a vincolare gli altri condomini) "manca in radice l'interesse ad agire".

Il termine per impugnare la delibera va in vacanza … e ritorna il 15 settembre

Nel caso preso in esame, è emerso dagli atti che l'assemblea nulla ha deliberato sugli argomenti di cui ai primi quattro punti inseriti nell'ordine del giorno, essendo state semplicemente riportate a verbale solo valutazioni e proposte di singoli partecipanti. Quindi: niente delibera, niente impugnazione, con la domanda che va rigettata per assenza di interesse ad agire. Unico punto deliberato è stato quello relativo alla nomina del nuovo amministratore.

Ma tale delibera - secondo il giudice della capitale - è pienamente legittima, assunta con i quorum richiesti dalla legge.

Niente conflitto d'interessi per l'avvocato del condominio. I condomini aveva contestato la validità dei voti espressi per delega dall'avvocato di fiducia del condominio.

Motivo d'impugnazione ritenuto infondato dal Tribunale, secondo il quale: «il difensore del "condominio" e, quindi, di "tutti" i condomini non può trovarsi in conflitto di interessi laddove, in seno all'assemblea, rappresenti taluno dei partecipanti chiamati per nominare l'amministratore», non essendo stato ulteriormente rappresentato, nella fattispecie, il motivo per il quale la sua partecipazione, quale delegato, possa confliggere con l'interesse comune e recare nocumento al Condominio.

Conclusione. Va rigettata per carenza d'interesse ad agire l'impugnazione ex art. 1137 c.c. contro il verbale d'assemblea che riporta solo valutazioni e proposte di singoli condomini, senza una deliberazione sui punti all'ordine del giorno. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18560, depositata il 2 ottobre 2018.

Niente impugnazione se la delibera condominiale è conforme alla dichiarazione di voto

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n.18560 2018
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