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Che fare se il condomino parcheggia sotto la mia finestra?

Che cosa può fare il proprietario di un appartamento posto al primo piano se un altro condomino parcheggia l'auto proprio sotto la sua finestra?
Annamaria Villafrate 

Parcheggio condominiale senza regole

Nei condomini il parcheggio delle auto è uno dei principali argomenti di discussione soprattutto se non c'è un regolamento contrattuale a dettare regole precise per i condòmini. In questo caso infatti, vige la regola del buon senso e del rispetto contenuta nell'art. 1102 c.c., dettata in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio.

La norma, nel disciplinare l'uso delle cose comuni prevede infatti che:

  1. "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

  1. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."

Chiaro quindi che, in assenza di un regolamento contrattuale che detti regole precise per il parcheggio delle auto, se il cortile condominiale è adibito alla sosta dei veicoli dei condomini, i diritti di questi vanno a scontrarsi inevitabilmente con il diritto del proprietario del primo piano di godere pienamente della sua proprietà esclusiva.

Parcheggio sotto la finestra e gas di scarico

Godimento che spesso viene pregiudicato da condomini che, per disattenzione o noncuranza parcheggiano l'auto sotto le finestre altrui, lasciando il motore acceso, per non spegnere il riscaldamento o il condizionatore dell'aria.

In questo modo i gas di scarico dell'auto si liberano e ad avere la peggio è proprio il condòmino del primo piano, costretto a sopportare il rumore del motore e la puzza che fuoriesce dai tubi di scappamento.

Situazione che, se episodica, si può tollerare, ma che se diventa un'abitudine non può essere sopportata dal condomino del primo piano, non solo perché puzza e rumore pregiudicano il godimento del suo immobile, ma anche perché difficilmente, se decidesse di vendere o affittare il suo appartamento, troverebbe compratori o inquilini interessati a una posizione così sfavorevole.

Che cosa può fare quindi il povero condomino del primo piano? Deve pazientare o può far sentire la sua voce? La risposta ce la fornisce la sentenza del Tribunale di Roma n. 1174/2017. Vediamo cosa dice.

Parcheggio sotto le finestre del primo piano e immissioni

Dunque, il giudice della Capitale viene adito dalla proprietaria di un appartamento condominiale, che da tempo tollera che gli altri condomini parcheggino le proprie auto sotto la sua finestra, spesso lasciando i motori accesi, limitando così il vero scopo del cortile, ovvero dare aria e luce al condominio.

La donna lamenta danni per le immissioni di gas, rumori e luci provenienti dalle autovetture, in quanto la situazione deprezza il valore del suo immobile, rendendole difficile concedere in locazione a terzi il suo appartamento.

Chiede quindi al Tribunale che venga vietata la sosta delle auto nel cortile o "quanto meno nell'area nella quale si affacciano le finestre del suo appartamento" con previsione di strutture fisse.

Il Tribunale, al termine dell'istruttoria e dopo l'espletamento di una C.T.U, rileva che:

  • il cortile è legittimamente adibito a parcheggio condominiale;
  • che nessuna delibera adottata in tal senso viola i diritti dei singoli condomini
  • che tale destinazione non costituisce un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c. visto che il cortile risulta adibito a parcheggio da oltre 20 anni;
  • infine che la sua funzione di dare aria e luce al condominio non è pregiudicata dal parcheggio delle auto dei condòmini.

Posso allargare una finestra?

Respinte anche le doglianze relative ai gas, ai rumori e alle luci, perché la donna non ha fornito elementi di prova da cui è stato possibile desumere il superamento dei limiti di tollerabilità in base ai criteri disposti dalla legge o dalla giurisprudenza in materia.

Per il Tribunale infatti il cortile è oggetto di passaggio carrabile da parte dei veicoli dei vari condomini, compreso quello dell'attrice in giudizio e tale utilizzo "rende non apprezzabile negativamente ai fini di causa l'ulteriore modesta produzione di tali immissioni".

Si al parcheggio sotto la finestra ma a distanza

Il problema del parcheggio sotto la finestra viene quindi risolto dal Tribunale ricorrendo al buon senso. Il Giudice infatti richiama diverse sentenze della Cassazione in cui si enuncia il principio del necessario contemperamento dei diritti di tutti. Ed è proprio ispirandosi a tale principio che alla fine accoglie la soluzione proposta dal CTU.

Cortile condominiale e gioco dei bambini.

Il Consulente infatti, dopo aver esaminato con attenzione lo stato dei luoghi ha rilevato "che il parcheggio non aggrava in guisa rilevante le manovre laddove le vetture parcheggiate siano di modeste dimensioni, siano solo due e vengano allocate, non a spina di pesce come attualmente (emergenza che rende più difficoltosa la manovra), ma parallelamente al lato sinistro della palazzina C alla distanza di 1,50 dal muro della facciata".

Le auto in sostanza possono essere parcheggiate parallelamente alle mura dell'edificio e quindi anche alle finestre del primo piano, purché a distanza di un metro e mezzo.

Che fare quindi se un condomino parcheggia sotto la mia finestra?

Chi abita al primo piano di un condominio e subisce il parcheggio delle auto altrui sotto la propria finestra può tentare di risolvere il problema però non solo ricorrendo alla tutela civile, ma anche a quella penale e amministrativa.

La tutela civile prevista se l'auto produce rumori e gas di scarico che superano "la normale tollerabilità" è quella delle immissioni contemplata dall'art. 844 c.c. In questo caso, come chiarisce la sentenza del Tribunale di Roma, occorre provare l'effettivo superamento della normale tollerabilità, dimostrabile preferibilmente attraverso una perizia tecnica.

In questo caso il danneggiato può chiedere l'inibizione della condotta altrui e il risarcimento del danno.

Qualora la situazione lo richieda c'è poi la possibilità di presentare un ricorso ex art. 700 c.p.c. cautelare d'urgenza, finalizzato a ottenere la cessazione in tempi rapidi della condotta altrui.

La tutela penale, sempre in caso di rumori, è invece quella contenuta nell'art. 659 c.p. che punisce "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche (…) disturba le occupazioni o il riposo delle persone".

La giurisprudenza spesso ha applicato questa norma per punire coloro che, oltre a parcheggiare l'auto sotto le finestre altrui, hanno la cattiva abitudine di lasciare il motore acceso o, per segnalare la propria presenza, fanno un uso improprio del clacson. Per non parlare di chi, indifferente alle esigenze di riposo altrui, lascia accesa la radio dell'auto ad alto volume.

Alla tutela amministrativa infine si può ricorrere quando la condotta del condòmino che parcheggia sotto la finestra del proprietario del primo piano è talmente grave da determinare, a causa dei rumori o dei gas prodotti dal proprio veicolo, un danno da inquinamento acustico e ambientale dannoso addirittura per la salute pubblica.

In questo caso per ottenere tutela ci si può rivolgere al Comune o all'Azienda sanitaria locale presentando un esposto, corredato da una consulenza di parte.

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