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Danno per minor godimento dell'immobile. Responsabile l'amministratore chiamato in causa dal condominio?

Responsabile l'amministratore per non aver ottemperato agli obblighi ed ai doveri sullo stesso incombenti durante la esecuzione dei lavori effettuati dall'appaltatore.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

In una complessa e quanto mai articolata Sentenza del Tribunale di Palermo (nr n. 39/2017) [1], g.i. dott.ssa Alessia Giampietro,si trovano i dettami su come impostare, da parte del condòmino danneggiato, una causa risarcitoria nei confronti della compagini condominiali e/o su come lo stesso Condominio possa - solo in date condizioni soggettive - "rimbalzare" al proprio amministratore la responsabilità di cui trattasi. Esaminiamo più in dettaglio le vicende.

In fatto. Tizio ha formulato contro il proprio Condominio sia una domanda di risarcimento in forma specifica dei danni arrecati dalla cosa in custodia (chiedendo la condanna alla esecuzione delle opere necessarie per ripristinare lo status quo ante), sia una domanda di risarcimento per equivalente per il mancato godimento dell'immobile danneggiato.

Il Condominio, per andare esente da responsabilità rispetto una simile ed articolata domanda, ha tentato di provare il caso fortuito - consistente in un evento imprevedibile ed inevitabile (ivi accennando su un comportamento abnorme assunto dal danneggiato) -, ritenendo di poter interrompere il nesso causale tra l'omessa custodia ed il danno.Lo stesso Condominio convenuto ha anche chiamato in causa l'amministratore pro tempore all'epoca dell'evento, imputandogli la responsabilità dell'occorso. Questi i fatti.

Infiltrazioni. La responsabilità del costruttore non esclude quella del condominio

La Sentenza.L'attore ha "principalmente" domandato la condanna del Condominio al risarcimento del danno causato dalla differenza tra il valore locativo dell'appartamento nelle attuali condizioni di degrado e il valore locativo dello stesso se non ci fossero state le problematiche causate dalle infiltrazioni.

Stando alle consulenze tecniche riportate in atti, l'immobile è risultato essere gravemente danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dalle coperture.

Quindi è risultata fondata la doglianza dell'attore circa l'inutilizzabilità dell'immobile di sua proprietà.

Tale danno è stato ricompreso nella differenza tra il valore locativo dell'appartamento nelle attuali condizioni e quello che invece esso avrebbe avuto in condizioni ordinarie e senza le problematiche connesse alle citate infiltrazioni.Il Condomino convenuto è stato così condannato al pagamento dell'astronomica somma di euro 72.113,00.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo sent. n. 39/2017
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