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Posso allargare una finestra?

Quali sono i presupposti da rispettare per allargare una finestra in condominio senza avere problemi o responsabilità
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Per varie ragioni potresti desiderare di allargare una finestra della tua abitazione. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un'iniziativa dovuta alla necessità di procurare maggiore aria e luce all'interno del vano cucina.

In questo come in altri casi, oltre a considerare le regole di carattere urbanistico, la tua iniziativa potrebbe scontrarsi con i diritti del condominio di cui il tuo appartamento fa parte.

Infatti, l'allargamento in esame dovrebbe interessare le mura perimetrali dell'edificio, magari persino quelle che riguardano la facciata del fabbricato.

Si sta parlando, quindi, di una modifica di un bene comune, dinanzi alla quale temi le contestazioni dei tuoi vicini. Perciò ti chiedi: posso allargare una finestra?

Per rispondere alla tua domanda, uno dei dubbi da sciogliere è, sicuramente, rappresentato dall'autorizzazione del condominio. Sei abbastanza convinto, infatti, che il beneplacito degli altri proprietari sia indispensabile per procedere al paventato allargamento.

Allo stesso tempo, sei certo che se avviserai il condomino della tua iniziativa, non avrai alcuna approvazione.

Per questo motivo vorresti evitare di informare l'amministratore della tua opera imminente e lasciare che il fabbricato prenda atto della tua modifica, solo dopo che è avvenuta.

Ebbene, tutto ciò è possibile? Quali sono le regole da rispettare per allargare una finestra in condominio?

Apertura o allargamento finestra senza consenso del condominio

Molti potrebbero pensare che realizzare un'apertura sul muro comune o, semplicemente, allargare una finestra già presente, sia un'iniziativa che passi, necessariamente, per il consenso del condominio interessato. In realtà, esaminando i precedenti giurisprudenziali sull'argomento non è sempre così.

Non devi mai dimenticare, infatti, che le mura del fabbricato sono un bene comune. In quanto tale, hai diritto di usarlo e/o utilizzarlo al pari degli altri e senza il consenso dei comproprietari.

Insomma, né più e né meno, come avviene per il cortile dove, insieme a tuoi vicini, parcheggi la tua auto.

Quindi, l'apertura di una veduta o l'ampliamento di una finestra sono del tutti legittimi poiché, nel farlo, di regola non impedisci agli altri di utilizzare, a loro volta, il bene comune interessato dall'opera e non alteri la funzione svolta dal muro condominiale.

Per queste ragioni, se prima del manufatto, è necessario fare richiesta del titolo amministrativo abilitativo, la stessa non dovrà essere sottoscritta anche dal condominio. L'eventuale approvazione ricevuta dai proprietari del fabbricato sarebbe, quindi, solo utile al fine di evitare potenziali e successive contestazioni da un punto di vista civilistico.

Quindi, fermo restando l'obbligo di informare l'amministratore del progetto in atto, sarebbe buona regola chiederla, soltanto per salvare i rapporti di buon vicinato.

In conclusione, se vuoi procedere all'allargamento della tua finestra, devi rispettare tutti i presupposti affinché l'opera non alteri la funzione e non impedisca l'uso del bene comune.

Fatto ciò, devi assicurarti che la modifica non danneggi la stabilità, la sicurezza e il decoro del condominio oppure che non vi sia un regolamento contrattuale che richieda l'autorizzazione dell'assemblea per ogni tipo di intervento sulle parti condominiali.

Apertura o allargamento finestra in condominio: stabilità, sicurezza e decoro

Avrai compreso che l'allargamento di una finestra non necessariamente passa attraverso l'autorizzazione del condominio.

Tuttavia, non devi mai dimenticare il generale divieto di compiere delle opere che arrechino danno alla stabilità, alla sicurezza e al decoro del tuo palazzo.

Si tratta delle disposizioni contenute negli artt. 1120 - 1122 c.c., le quali fungono da limite per tutti i casi come questi.

Pertanto, in prospettiva dell'allargamento in esame, è opportuno munirti del parere qualificato di un esperto. Con questo potrai certificare che l'intervento, che intendi realizzare, non pregiudicherà in alcun modo la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

Viceversa, lo scoglio più difficile da superare è quello del decoro architettonico. Si tratterebbe, infatti, di dimostrare che l'apertura di un vano o l'allargamento di una veduta preesistente non altera «… l'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia (ex multis Cass. 17398/04)».

In questo caso, la valutazione circa l'impatto che l'opera in esame può avere sul decoro architettonico di un edificio è, sicuramente, da considerare caso per caso, non senza prendere spunto dai precedenti giurisprudenziali che ne hanno evidenziato la lesione oppure l'hanno esclusa.

Per questa ragione, un ampliamento di una finestra posta sul retro del condominio, potrebbe risultare molto più compatibile con il decoro architettonico del palazzo, rispetto a quella presente sulla facciata.

Anche un allargamento di piccole dimensioni o poco visibile, magari perché posto in posizione arretrata rispetto alla vista dalla strada, potrebbe avvenire senza determinare legittime contestazioni.

Lecita l'apertura di una porta finestra sul proprio terrazzo

A tutto ciò, potrebbe aggiungersi la presenza di un regolamento contrattuale che impone l'autorizzazione condominiale in tutti i casi; un'ulteriore complicazione che va esaminata.

Apertura o allargamento finestra in condominio: il regolamento

Potresti far parte di un palazzo, nel quale è in vigore un regolamento contrattuale che impedisce di eseguire qualsiasi intervento sulle parti comuni senza autorizzazione del condominio; persino quelli che non incidono sull'uso e sulla funzione del bene comune e, tanto meno, determinano un danno a carico della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico del fabbricato.

In questa ipotesi, appare evidente che tu debba ricorrere all'autorizzazione dell'assemblea.

Non dimenticare, inoltre, che un'approvazione nel rispetto del regolamento, potrebbe, comunque, non essere sufficiente, se il paventato allargamento dovesse risultare lesivo del decoro architettonico del condominio.

La Cassazione, infatti, ha precisato che in un caso come questo «resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato (Cass. sent. n. 29924/2019)».

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