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Finestra comune con affaccio sul terrazzo privato. Il condominio non è obbligato a chiuderla

Le modifiche alla cosa comune, se consentite, devono esser fatte dal condomino che intende apportarle.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
Feb 3, 2020

Il fatto. Nel vano scala condominiale tra il sesto ed il settimo piano è collocata una grande finestra con vetri trasparenti, che consente la veduta e l'affaccio sulla terrazza a livello di proprietà esclusiva.

La condomina proprietà della terrazza sostiene che la finestra è fonte di pericolo per la sua proprietà, in quanto consente l'intrusione e l'affaccio di estranei.

Per tali motivi, chiede al Condominio di spostare la finestra all'altezza di due metri dal piano di calpestio delle scale oppure di sostituirla con altro manufatto idoneo a tutelare la sua riservatezza e la sua sicurezza.

L'assemblea dei condomini, però, rifiuta le pretese della condomina con apposita delibera. Delibera che la proprietaria decide di impugnare, ritenendola illegittima.

In primo grado, il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda della condomina, qualificandola come azione negatoria di servitù di veduta, diretta ad ottenere la regolarizzazione della luce (finestra).

Lecita l'apertura di una porta finestra sul proprio terrazzo

La Corte d'Appello di Taranto, con sentenza n. 39 del 29 gennaio 2020, ha invece ribaltato l'esito della controversia. In particolare, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza, in quanto il tribunale ha errato a qualificare la domanda come diretta a far dichiarare la inesistenza di una servitù di veduta o di luce irregolare.

Allo stesso tempo, ha rigettato le richieste della condomina, ritenendo comunque legittima la delibera impugnata legittima.

 Continua [...]

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