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Omessa convocazione del condomino, termine e onere della prova

Omessa convocazione, quali sono i mezzi a disposizione del condominio per difendersi in Tribunale.
Avv. Simona Lucianelli 

L'art. 1136 c.c. disciplina la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni e stabilisce che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati".

Il Condominio ha dunque l'obbligo di convocare regolarmente tutti i condomini secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.; infatti, l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza" attraverso mezzi specifici, ovverosia raccomandata, fax, o consegna a mano.

Nel caso in cui un condomino si dolga del fatto di non essere stato convocato e impugni la delibera assembleare, a norma dell'art. 1137 c.c., entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, sorge il problema circa chi debba provare la convocazione e quali mezzi siano utilizzabili a tal fine.

A questa domanda, ha recentemente risposto il Tribunale di Torino, Sez. VIII Civile, con la sentenza n. 4300 del 21.09.2021.

Il caso sottoposto ai giudici torinesi.

La vicenda genera dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino che sosteneva di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea, ma di essere stato solo destinatario del successivo verbale.

Nonostante la regolarità della citazione, il Condominio rimaneva contumace e dunque ometteva di fornire la prova della convocazione.

Il Tribunale specificava che era onere del Condominio provare la tempestività della convocazione del condomino, ma ciò non era stato possibile attesa la contumacia del convenuto.

I Giudici di prime cure hanno quindi annullato la delibera assembleare affetta dal vizio dell'omessa convocazione e hanno condannato il Condominio al pagamento dei compensi professionali e degli esborsi.

Il principio di diritto: l'onere della prova

Il Tribunale ha dunque ribadito un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza sia di legittimità (Cass. n. 24134/2009, Cass. n. 22685/2014) che di merito (Trib. Milano n. 4551/2019, Trib.

Roma n. 3631/2020) ovverosia che incombe sul Condominio l'onere di provare di aver convocato, nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa, quella, appunto, di non aver ricevuto la delibera.

La prova dell'avvenuta convocazione.

Nel caso in cui il Condominio si fosse costituito in giudizio, è importante sapere quali strumenti avrebbe potuto utilizzare al fine di provare l'avvenuta convocazione dell'avente diritto.

In primo luogo, l'amministratore deve provare di aver inviato, tramite i mezzi indicati dall'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione al condomino, entro cinque giorni prima della deliberazione.

Occorre, altresì, che l'avviso di convocazione non solo sia stato inviato, ma anche ricevuto nel termine dei cinque giorni; detto termine, non può mai essere abbreviato dal regolamento condominiale, ma solo aumentato.

In applicazione delle presunzioni di cui all'art. 1335 c.c., basta dunque dimostrare la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario.

L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, ad esempio, un cambio di residenza.

Omessa convocazione e impugnazione ai fini dell'invalidità della delibera

La convocazione a mezzo mail ordinaria.

Con la diffusione degli strumenti informatici, tutti o quasi sono ormai in possesso di un indirizzo di posta elettronica; qualora l'amministratore convochi un condomino con questa modalità, è interessante indagare se tale mezzo può essere considerato valido ai fini della prova della ricezione.

Taluna giurisprudenza (Trib. Genova n. 3350/2014) è indirizzata nel considerare annullabile una delibera assembleare se convocata a mezzo mail ordinaria, a causa della mancanza di prova circa la ricezione della stessa.

Tuttavia, alcune sentenze più recenti (Corte Appello di Brescia n. 4/2019) hanno invece affermato che "... se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione pec, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia... è stato lo stesso condomino... ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo "informale" quale la email... Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino".

Dunque, qualora un condomino chieda di essere di ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria, risulta opportuno formalizzare tale volontà tramite una dichiarazione scritta dal condomino.

Condomino assente: i presenti possono impugnare la delibera per far valere l'omessa convocazione?

Conseguenze dell'omessa convocazione e impugnazione della delibera.

A seguito dell'intervento della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 4806/2005 è stata sancita l'annullabilità delle decisioni assunte in assenza di regolare convocazione: «la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio».

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, l'art. 66 disp. att. c.c. è stato quindi modificato, introducendo il principio sopra indicato.

La natura di annullabilità della delibera comporta che la stessa sia efficace sino a che il giudice non ne decida l'annullamento.

Ne consegue che, qualora un condomino intenda impugnare una delibera viziata dall'omessa convocazione, dovrà, preliminarmente, esperire l'obbligatorio procedimento di mediazione entra giorni dal ricevimento del verbale di assemblea nonché, in caso di mancato accordo o di mancata adesione da parte del Condominio intimato, procedere con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI TORINO n. 4300 del 21/09/2021
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