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Correzione del verbale dopo l'assemblea o in quella successiva

L'eliminazione di errori materiali può essere operata anche successivamente alla chiusura dell'assemblea.
Avv. Alessandro Gallucci 

I refusi e gli errori materiali contenuti nei verbali dell'assemblea condominiale possono essere corretti in un momento successivo alla deliberazione, a verbale chiuso, per così dire, ovvero con una successiva deliberazione assembleare che specifichi la correzione.

Questa, nella sostanza, la conclusione rassegnata dal Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 676 del 29 settembre 2021.

La pronuncia è interessante in quando torna su un argomento, ossia quello del contenuto errato del verbale e sulla possibilità di correggerlo, individuandone soggetti legittimati, tempi e modalità.

Prima di entrare nel merito della specifica questione e delle motivazioni addotte dal giudice per giustificare la conclusione succitata è utile inquadrare il contesto di fatto.

Correzione verbale: dopo l'assemblea o in quella successiva? Il caso

Un condomino agiva in giudizio impugnando una delibera assembleare. Nel merito, previa sospensione

dell'esecuzione delle delibere chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullabilità delle stesse per vizio di forma, per eccesso di potere e per violazione di legge, in mancanza del quorum deliberativo.

Tra le varie doglianze, una riguardava un errore di verbalizzazione della decisione assunta in sede di riunione.

Prima di entrare nel merito di questo specifico aspetto, come abbiamo avuto modo di specificare in altre circostanze, è bene anche qui rammentare un aspetto riguardante la richiesta di nullità/annullabilità.

In termini processuali si domanda più genericamente l'invalidità della delibera (ovvero in modo indistinto la nullità/annullabilità) stando al giudice (iura novit curia) decidere se il vizio dedotto vada ricondotto nell'alveo della nullità o dell'annullabilità.

Come dire: se chiedo l'annullabilità della delibera perché l'assemblea ha deciso di addossare una spesa solo ad un condòmino, non potendolo fare, il giudice dandomi ragione potrà comunque dire che quello indicato è un vizio comportante nullità della delibera.

Nullità e annullabilità, cosa cambia dopo le Sezioni Unite n. 9839/2021

È evidente che laddove il giudice considerasse che il vizio dedotto debba essere ricondotto nell'ambito della nullità, allora la questione del rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c. non si porrebbe.

Il condominio, costituitosi in giudizio, si difendeva chiedendo il rigetto delle avverse pretese argomentando sulla loro infondatezza in fatto ed in diritto e specificando che i verbali non erano impugnabili per essere intervenuta la cessazione della materia del contendere e per transazione in ordine ad uno dei punti controversi.

Correzione del verbale dopo l'assemblea o in quella successiva, la conclusione del giudice adito

Uno degli elementi di contestazione riguardava un vizio di forma del verbale.

In particolare al punto primo dell'ordine del giorno, inerente all'approvazione delle tabelle millesimali, dalla lettura del verbale, dice il giudice adito, si poteva rilevare che vi fosse stata una difformità nella verbalizzazione; tuttavia, a questa difformità si pose rimedio attraverso una successiva delibera dell'assemblea, specificatamente convocata, e nella quale sono state esplicitate le ragioni che hanno reso necessaria l'avvenuta rettifica.

Questa la ricostruzione fattuale degli avvenimenti a monte della contestazione della delibera.

In tale contesto, quindi, compito di giudice è quello di rintracciare le norme e/o i principi applicabili. La legge non dice nulla di specifico in merito; bisogna dunque rifarsi ai principi espressi in sede giurisprudenziale.

Sull'argomento è stato affermato che "quando la non corrispondenza tra la verbalizzazione ed il reale svolgimento della seduta (nel caso di specie, non era stato specificato il soggetto che aveva espresso parere contrario all'approvazione delle tabelle millesimali), è dovuto ad un errore materiale, la correzione dello stesso può essere effettuata attraverso l'intervento correttivo del Presidente o del Segretario, al termine, o dopo la conclusione dell'assemblea - alla luce del fatto che nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere approvato in assemblea - (Cass. Civ., n. 6552 del 31 marzo 2015), ovvero, come nel caso di specie, attraverso una successiva delibera correttiva della parte di verbale che si assume difforme, a motivo di un refuso o di un errore materiale in cui si è incorsi durante il processo di verbalizzazione".

Valore legale contenuto verbale assemblea condominiale

Il valore legale del verbale dell'assemblea condominiale

Data questa situazione è utile rammentare quale sia il valore che la legge riconosce al verbale dell'assemblea condominiale.

Al riguardo è utile rammentare che per pacifica giurisprudenza "il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973)" (Cass. 9 maggio 2017 n. 11375).

Rispetto al ruolo di presidente e segretario, infine va rammentato che "eventuali vizi relativi alla nomina, alla revoca, alla sottoscrizione del segretario e del presidente come anche al loro allontanamento costituiscono mere irregolarità inidonee a determinare l'illegittimità della delibera e non potenziali vizi procedimentali al pari, ad esempio del difetto di convocazione o della mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi e per tale ragione ogni istruttoria sul punto sarebbe stata irrilevante" (Trib. Roma 30 novembre 2020 n. 17028).

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