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Appropriazione indebita, quando le condizioni economiche dell'amministratore non possono ostacolare la sospensione condizionale della pena

Niente provvisionale se le condizioni economiche dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, risultino particolarmente precarie.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Anche l'amministratore di condominio può rispondere di appropriazione indebita, fattispecie di reato prevista dall'art. 646 c.p. che punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso, a qualsiasi titolo.

Si tratta di reato procedibile a querela della persona offesa e la cui commissione rischia di far scattare la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 1.032.

Dalla lettura della norma, appare evidente come l'amministratore possa incorrere in una simile fattispecie delittuosa qualora si appropri, in tutto o in parte, del denaro depositato sul conto corrente intestato al Condominio.

Quando si configura il reato di appropriazione indebita

La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che per la configurabilità di tale reato sia sufficiente la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

Ancora, il delitto di appropriazione indebita rappresenta un reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

Conto corrente condominiale e obblighi dell'amministratore

A seguito della riforma operata dalla L. n. 220/2012, l'amministratore è obbligato (ex art. 1129 c.c.) a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su un conto corrente ad hoc, postale o bancario, intestato al Condominio.

La gestione del denaro condominiale è stata puntualmente regolamentata proprio per tutelare i condomini i quali, per il tramite dell'amministratore, potranno anche chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Sempre i condomini potranno sporgere querela nei confronti dell'amministratore colpevole di appropriazione indebita, così come l'amministratore subentrante che dovrà essere all'uopo appositamente autorizzato dall'assemblea.

L'appropriazione indebita dell'amministratore

La Suprema Corte ha in diverse occasioni sottolineato come l'amministratore instauri con i condomini un rapporto di mandato (cfr. Cass. n. 10815/2000; n. 16698/2014) volto al compimento di più atti giuridici nell'interesse dei condomini.

Nell'ambito di tale rapporto, l'amministratore potrà ricevere dai condomini somme di denaro per provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti oppure da riversare nella cassa condominiale per far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall'assemblea.

Appropriazione indebita dell'amministratore di condominio

Ove l'agente abbia la disponibilità di denaro altrui in virtù dello svolgimento di un incarico gestorio, il reato di appropriazione indebita è integrato dall'interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporti "uti dominus" compiendo un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

Stante le peculiari caratteristiche del rapporto intercorrente fra l'amministratore e il Condominio, si ravvisa un'oggettiva intervisione del possesso ogni qualvolta l'amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali (Cass., sent. n. 37300/2019)

Sospensione condizionale della pena subordinata a provvisionale

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8106/2020, si è pronunciata in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per appropriazione indebita di un ex amministratore a cui la Corte d'Appello aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, il beneficio veniva subordinato al pagamento di una provvisionale da liquidare in favore della parte civile, che l'imputato riteneva particolarmente gravosa, soprattutto in relazione alle sue precarie condizioni economiche che la Corte territoriale non aveva debitamente valutato e che gli avevano garantito anche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Cassazione conferma la mancanza di una coerente e logica valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Per i giudici di legittimità, qualora dagli atti emergano chiari elementi, in un senso o nell'altro, con riferimento alle condizioni economiche, il giudice della cognizione dovrà tenerne conto ed effettuarne un motivato apprezzamento qualora tali elementi facciano dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Una conclusione avvalorata anche alla luce della pronuncia n. 49 del 1975 con cui la Corte Costituzionale ha precisato come spetti al giudice valutare, con apprezzamento motivato, ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Nel caso in esame, la limitata capacità patrimoniale dell'imputato risulta dall'ammissione dello stesso dal patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di un elemento che denota una significativa precarietà esistenziale ed economica, poiché in atti risulta la presenza di un reddito annuo inferiore all'entità della provvisionale che il giudice d'appello imponeva al ricorrente di pagare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

In conclusione, la sentenza viene annullata senza rinvio nel punto in cui ha subordinato la concessione della sospensione al pagamento della provvisionale, alla luce della carenza di elementi che ai sensi dell'art. 165 c.p.c. consentano di ritenere possibile il pagamento. viste le condizioni di disagio economico del ricorrente.

Sentenza
Scarica Cass. 12/12/2019-28/02/2020 n. 8106
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