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Appropriazione indebita e punibilità dell'amministratore di condominio: i soldi vanno utilizzati solo per le loro causali

Una ricognizione giurisprudenziale sulla gestione dei fondi di accantonamento.
Avv. Michele Zuppardi - Foro di Taranto 

Quando si parla di appropriazione indebita, il sapore "piccante" del possibile reato commesso dall'amministratore lascia sempre spazio a meraviglie, commenti, elucubrazioni, accuse e difese "di parte", fino a vere e proprie fantasticherie sui principi dell'onestà, della competenza, della disponibilità e della furbizia del soggetto a cui sono stati consegnati i soldi per gestire la cosa comune.

Già, i soldi. "Il denaro è un bene fungibile, ma se ne può trasferire il possesso senza la proprietà con il preciso incarico di dargli una destinazione specifica, ed inoltre il mero possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati", è scritto nella sentenza numero 27822/19 pubblicata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione.

La decisione segue all'esame di una particolare fattispecie sulla condotta di un professionista che non aveva accantonato - né versato - le somme per tasse e contributi in favore del portiere dell'edificio, e che dopo un lungo processo ha visto diventare definitiva la sua condanna per il reato aggravato ex articolo 646 del codice penale, che tratta per l'appunto dell'appropriazione indebita.

Amministratore di condominio e appropriazione indebita, guida al panorama giurisprudenziale

Lo stesso recita che "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila", e la Suprema Corte, nella sentenza innanzi richiamata, ha chiarito che "l'appropriazione indebita si consuma perché spariscono somme di cui l'imputato ha disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell'interesse del condominio".

A nulla era valsa la disponibilità dell'imputato a concordare un piano di rientro con Equitalia per far fronte al pagamento delle numerose cartelle esattoriali notificate nel frattempo ai condòmini proprietari, aventi ad oggetto la corresponsione di contributi previdenziali e di ritenute mai versati al dipendente assunto con contratto di portierato, ed a nulla era valsa l'argomentazione della difesa sulla disponibilità resa dal proprio assistito a porre in atto il ravvedimento operoso consentito dalle norme fiscali per definire la questione nel migliore dei modi.

È chiaro che parlare di "sparizione di somme" è sempre argomento assai delicato, soprattutto quando il denaro mancante non è finito nelle tasche dell'amministratore, ma è magari servito per sistemare pendenze impreviste, urgenti, o semplicemente impossibili da deliberare.

Va intanto sottolineato che la punibilità del reato di appropriazione indebita è intimamente legata al comportamento del soggetto attivo che tratta inequivocabilmente il denaro come proprio, procedendo alla sua consumazione, alienazione, ritenzione e distrazione.

Il fondo cassa morosi può essere costituito dall'assemblea condominiale?

E va inoltre specificato che il delitto di cui all'art. 646 c.p., come sostenuto nella sentenza numero 26599/19, anch'essa resa dalla seconda sezione penale della Cassazione, "è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta di appropriazione, quindi nel momento in cui chi agisce compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria".

Parliamo, ovviamente, di soldi delle quote versate dai singoli proprietari esclusivi, il che non consente di "finalizzare la cassa a una destinazione incompatibile con il titolo giustificativo ", come ancora una volta la stessa seconda sezione penale della Suprema Corte chiarisce con sentenza 17471/19, richiamando il caso dell'amministratore che copre i buchi di bilancio di un condominio prelevando le somme necessarie da altro uguale ente da lui gestito.

Sull'appropriazione indebita, dunque, gli spazi di difesa per gli amministratori "imprecisi" sono davvero limitati, anche se esiste un punto controverso, rappresentato dalla cosiddetta appropriazione d'uso, cui desideriamo accennare per completezza espositiva e per meglio approfondire ogni variabile che contorna le tanto scabrose questioni relative alla gestione e all'utilizzo del danaro.

Un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che l'appropriazione indebita d'uso non è prevista come reato, dal momento che "elemento essenziale del delitto di cui all'art. 646c.p.

è l'inversione del possesso in dominio " e che "occorre soprattutto che all'atto materiale, che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita o implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto di tenere propria la cosa" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 3502 del 10.12.1965).

Vi è poi un secondo orientamento, secondo cui "l'appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l'uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo così manifestamente un mezzo per effettuare l'appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria " (Cass. Sez. 2, sentenza n. 2954 del 15.12.1971).

Ad "aggiornare" l'interpretazione ci ha pensato recentemente anche qui, con sentenza n. 24471 del 31.5.2019, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ritenendo "di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita anche nell'ipotesi di uso indebito della cosa, sempreché l'uso indebito del bene sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto comporti un impossessamento sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato".

Attenti dunque a non "trascendere completamente i limiti" nell'utilizzare le somme condominiali. Ciò comporta, in primo luogo, la necessità di bandire dagli studi il caos contabile, e di operare sempre attraverso annotazioni precise e debitamente registrate.

Il tutto, in secondo luogo, con una buona dose di coinvolgimento delle assemblee, alle quali è sempre possibile - ed anzi doveroso - richiedere "istruzioni" ogni volta che si presenti la necessità di destinare ad esigenze diverse le somme raccolte per una certa attività.

Come spiegato, infatti, in tema di appropriazione indebita le ruberie - vere o presunte che siano - non sono le sole a configurare il reato di cui all'art. 646 c.p., e gli amministratori condominiali, per evitare guai, faranno bene a utilizzare le somme dei proprietari considerandosi alla stregua di veri e propri "procuratori speciali" proprio in virtù della necessaria, esatta rispondenza fra ogni motivo della dazione ed ogni suo specifico impiego.

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