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Ammanchi nella cassa condominiale: l'amministratore è sempre responsabile salvo prova contraria, anche se i bilanci sono stati approvati dall'assemblea

L'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea non fa venire meno l'obbligo dell'amministratore di rendere conto della sua gestione e rifondere eventuali ammanchi nella cassa del Condominio.
Avv. Silvio Zicconi 

Il Tribunale di Monza, con una sentenza del 8 giugno scorso, riafferma il principio secondo cui la responsabilità dell'amministratore del Condominio deve seguire le regole dettate in linea generale per il mandato.

Bilanci approvati dall'assemblea, ammanchi di cassa e responsabilità dell'amministratore: la vicenda

La vicenda ha origine da un ammanco di circa € 7.000 dalle casse condominiali, per il quale il Condominio aveva chiesto infruttuosamente conto all'amministratore.

L'azione promossa dal Condominio era tesa quindi all'accertamento dell'inadempimento dell'amministratore ed alla sua condanna alla refusione della somma risultata mancante.

L'azione di responsabilità, intrapresa nel 2019, è stata proposta nonostante l'assemblea avesse sempre approvato tutti i bilanci consuntivi, con l'unica eccezione di quello relativo all'annualità 2016/2017.

Nel caso di specie, poi, l'assemblea aveva approvato anche il successivo bilancio 2017/2018, che per l'effetto, non era allineato al precedente.

Riscontrato il disavanzo di cassa, il Condominio, imputandolo a responsabilità dell'amministratore, ne ha chiesto il rimborso, maggiorato degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria.

Il consulente contabile incaricato aveva rimarcato l'esigenza di verificare una serie di documenti risultati non nella disponibilità del Condominio, per i quali il Condominio chiedeva ordinarsi l'acquisizione o comunque l'esibizione da parte dell'amministratore uscente.

Il convenuto, non contestando specificamente l'ammanco di cassa risultante dai documenti prodotti dal Condominio, ha chiesto il rigetto di tutte le domande, affermando che numerosi condomini erano rimasti morosi negli anni e che non era stato mai chiarito a quale titolo si imputasse a lui il disavanzo di cassa, posto che il disallineamento presente nel bilancio 2016/2017 rispetto a quello 2017/2018 era determinato dalla mancata approvazione assembleare del Bilancio 2016/2017.

La decisione

Il Tribunale ha riaffermato e fatto proprio l'orientamento della Cassazione secondo cui "chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto del proprio operato".

In particolare "il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui" (Cass. N. 22063/2017).

Il Tribunale di Monza, poi, ha ribadito che il rapporto che lega l'amministratore al Condominio ed a ciascun condomino deve essere qualificato come mandato e come tale disciplinato.

L'applicazione della normativa in tema di mandato determina che l'amministratore di Condominio così come un qualunque mandatario "convenuto a seguito di azione di rendiconto deve fornire la prova non soltanto dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, a risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1716 c.c." (Cass. n. 2428/2004).

Secondo il giudice, quindi, in sede di azione di responsabilità, una volta fornita prova da parte dell'attore, di un disavanzo di cassa, è onere dell'amministratore convenuto fornire prova della non imputabilità del medesimo al proprio operato.

Il principio appare in linea anche con il principio della vicinanza della prova, più volte affermato dalla S.C., in virtù del quale l'onere fa carico alla parte che ha maggiore accesso alla prova: nel caso di specie l'amministratore che ha gestito la cassa condominiale e redatto il relativo rendiconto.

Altro principio applicato dal Tribunale di Monza è quello in forza del quale l'onere della prova è condizionato dalla contestazione o meno dei fatti dedotti dalla controparte, posto che ai sensi dell'art.167 c.p.c. il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e che ai sensi dell'art.115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

In giudizio è risultato documentalmente l'ammanco di cassa.

L'amministratore convenuto non ha "specificamente contestato l'esistenza di un ammanco di cassa". Il Tribunale ha anzi riscontrato che nessuna delle poste passive risultanti nella documentazione prodotta è stata contestata, ragion per cui doveva ritenersi pacifica e provata.

A fronte di ciò l'amministratore non ha fornito alcuna prova del fatto che tali differenze non fossero a lui imputabili, pur essendone onerato in virtù dei principi sopra richiamati.

Al contrario è risultato in sede di CTU che l'amministratore non aveva fornito lo stato patrimoniale del bilancio 2017/2018.

Per tali ragioni il Tribunale, pur in presenza di bilanci approvati dall'assemblea, ha accertato la responsabilità dell'amministratore per l'ammanco di cassa, condannandolo al rimborso.

Mentre, poi, la domanda accessoria relativa agli interessi di mora con decorrenza dalla data della messa in mora, ha trovato accoglimento in virtù di quanto stabilito dall'art.1284 c.c., è stata rigettata la domanda relativa alla rivalutazione monetaria trattandosi di un credito di valuta e non di valore ex art. 1224 c.c. (Cass. N.1438/1964).

Le spese di lite, così come quelle della CTU espletata hanno seguito la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., pur permanendo nei confronti dell'ausiliario del giudice l'obbligo solidale in capo ad entrambe le parti.

Sentenza
Scarica Trib. Monza 8 giugno 2022 n. 1313
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