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Superbonus e agibilità, l'ADE non si pronuncia

L'AdE non entra nel merito di una questione che non è di sua competenza, ma la risposta è comunque nelle norme e nei precedenti.
Redazione 

Se decido di eseguire interventi che rientrano nel superbonus sulla mia unità immobiliare funzionalmente autonoma, questa deve essere in possesso del certificato di agibilità?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate arriva con la più classica delle formule burocratiche, ci sia consentito dire, di rimbalzo: non sta a noi dirlo.

Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 167 del 10 marzo 2021.

In effetti l'Agenzia risponde su aspetti fiscali, non di carattere urbanistico ed edilizio. Eppure è evidente la connessione e l'importanza della problematica.

A dire il vero, avendo considerato possibile la fruizione del superbonus per unità collabenti, l'AdE, di fatto, ha risposto in passato a questa domanda.

L'agibilità non è un requisito necessario per poter accedere al superbonus.

Si badi: per quello che diremo dopo, non lo è, almeno in partenza.

Andiamo per gradi.

Superbonus e agibilità, il quesito

Nell'istanza di interpello il contribuente ha fatto presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate, che lo stesso è conforme al progetto di costruzione, ma che è privo del certificato di agibilità/abitabilità.

Dato questo contesto di partenza egli ha specificato che era sua intenzione effettuare interventi trainanti di coibentazione dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché interventi trainati di installazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulatore e sostituzione degli infissi.

Domandava, tra le altre cose, se l'assenza di agibilità potesse incidere sulla fruizione del superbonus del 110%.

Egli, nella soluzione offerta concludeva che l'agibilità non fosse necessaria, stante la conformità urbanistica dell'immobile rispetto al progetto originario.

Superbonus e agibilità, la risposta dell'AdE

Come detto in principio l'AdE ha burocraticamente glissato sull'argomento.

Come sempre fa, l'ente nella risposta ha premesso alla soluzione per il caso concreto cenni generali sugli istituti di riferimento del quesito.

L'Agenzia ha anche fatto espressa menzione delll'agibilità ricordando che questa è oggi denominata segnalazione certificata di agibilità, che è disciplinata dall'art. 24 d.p.r. n. 380/01 e specificando quando deve essere presentata.

Detto ciò, in relazione al caso a lei sottoposto ha concluso che «esula dalle prerogative dell'interpello l'appuramento delle caratteristiche tecniche di un intervento ai fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio incluso l'accertamento delle condizioni previste ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 1 all'edificio oggetto della presente istanza di interpello.

Detta qualificazione, inerente le opere edilizie, spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di qualificazione dell'opera edilizia e rispetto delle disposizioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che non rientrano nelle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Abitabilità e agibilità sono la stessa cosa

Nel caso in esame, fermo restando che gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica, si rileva che l'Istante non risulta ancora essere in possesso del titolo amministrativo che assente i lavori».

Eppure il contribuente non aveva chiesto se al termine dei lavori il suo tecnico avrebbe dovuto presentare segnalazione certificata di agibilità, ma semplicemente se l'agibilità fosse ab origine necessaria.

Superbonus e agibilità, alla fine dei lavori

È evidente che gli aspetti tecnici (agibilità, conformità urbanistica, ecc.) siano argomento delicato, complesso, per alcuni oscuro.

Eppure la stessa Agenzia, nei fatti, ha già dato una risposta.

Superbonus per le villette a schiera, quando è possibile?

Se è possibile usufruire del superbonus per un'unità collabente - in gergo comune leggasi catapecchia - perché non dovrebbe essere possibile la stessa cosa per un'abitazione abitabile ma senza agibilità?

Quello che conta è che al termine dei lavori andrà presentata una segnalazione certificata di agibilità, se quelli eseguiti rientrano nel superbonus e se per questi è stato necessario presentare un titolo abilitativo quale una SCIA (il titolo che dovrebbe riguardare la pressoché totalità dei lavori di cui all'art. 119 d.l. Rilancio).

Ciò in effetti, l'Agenzia non può dirlo a priori, né è suo compito dirlo, ma la domanda non era questa.

Sintesi: l'agibilità non è necessaria per dare il via ai lavori, ma dev'esserci alla fine se richiesta dalle leggi vigenti che riguardano la procedura di fine lavori per quella specifica tipologia d'intervento.

Risposta 167 10.03.2021

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