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Vizi delle opere appaltate, ancora sul concetto di manutenzione

Laddove il difetto impatti sugli elementi essenziali dell'opera, la fattispecie è quella prevista dall'art. 1669 c.c.
Avv. Caterina Tosatti 

Questione sempre molto dibattuta, anche se ormai granitica in giurisprudenza, la rilevabilità dei vizi delle opere appaltate e l'accesso alla tutela di cui all'art. 1669 c.c., che oggi esamineremo nuovamente commentando la sentenza n. 776 del 3 novembre 2022 del Tribunale di Patti.

Manutenzione e vizio delle opere appaltate: la pronuncia

Un Condominio cita in giudizio la Alfa Srl, ditta appaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza calpestabile dell'edificio.

La Alfa Srl si difende sostenendo che il Condominio sarebbe incorso in prescrizione e decadenza del proprio diritto alla garanzia ed alla denunzia.

Nel corso del giudizio il Condominio domanda che sia eseguito un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), che il Giudice dispone.

All'esito della perizia del consulente del Giudice, il Tribunale accoglie la domanda del Condominio.

Art. 1667 c.c. e 1669 c.c.?

La Alfa Srl aveva sostenuto, onde difendersi, che i vizi rilevati dal Condominio fossero da inquadrare nell'alveo della responsabilità per vizi e difetti delle opere, di cui all'art. 1667 c.c. e non in quella diversa per i gravi difetti prevista dall'art. 1669 c.c.

Secondo Alfa Srl, infatti, l'art. 1669 c.c. sarebbe applicabile unicamente a opere che hanno ad oggetto la costruzione di interi edifici o di beni immobili destinati per natura a lunga durata, mentre le modifiche e/o riparazioni eseguite su edificio già esistente non sarebbero quivi incluse.

Appalto, difetti e garanzia biennale ex art. 1667 c.c.

Sappiamo invece - e lo evidenzia subito anche il Tribunale - che la giurisprudenza della corte di Cassazione ha da tempo incluso nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c. anche «opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino, o, presentino evidente pericolo di rovina, o, gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo". (Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2017 n.7756)».

Riportavamo, nell'articolo a commento della pronuncia del Tribunale di Milano nel novembre 2021, di che cosa la giurisprudenza sia abituata a qualificare come «grave difetto» onde far luogo alla tutela ex art. 1669 c.c., ovvero:

  • il difetto che incida sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo
  • il difetto che abbia carattere di intensità e diffusività, cioè che presenti un grado apprezzabile di forza o violenza nella sua produzione o manifestazione e che sia capace e idoneo ad estendersi ad una porzione rilevante dell'edificio.

Inoltre, come già abbiamo evidenziato in precedenti articoli, viene ritenuto grave anche il difetto che impatta su elementi accessori o secondari dell'opera.

Laddove il difetto impatti sugli elementi essenziali dell'opera, la fattispecie è quella prevista dall'art. 1669 c.c., 1° comma, sub specie di «rovina o pericolo di rovina», mentre invece, se il difetto è circoscritto agli elementi accessori, si tratta del diverso caso di «grave difetto» di cui allo stesso 1° comma - le fattispecie sono diverse, ma la tutela è identica.

Non sono ritenuti gravi difetti, invece, le mere difformità, cioè le differenze dell'opera realizzata rispetto al contratto o al progetto, alle quali si applica il rimedio previsto dall'art. 1667 c.c. - e, così, i diversi termini decadenziali e prescrizionali di 60 giorni dalla scoperta e due anni dalla consegna.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista l'applicabilità del paradigma di cui all'art. 1669 c.c. e che quindi l'opera realizzata dalla Alfa Srl presenti gravi difetti; come conseguenza di ciò, il termine per la denunzia degli stessi si prescrive in un anno dalla scoperta e l'azione in un anno dalla denunzia.

Termine per la denunzia e conoscenza dei gravi difetti

Non abbiamo contezza dei termini temporali in cui è stata scandita la vicenda oggetto di giudizio, cioè delle date di completamento delle opere, ma dalla narrativa parrebbe potersi dire che il Condominio attore non avesse mai eseguito regolare denunzia dei gravi difetti alla Alfa Srl antecedentemente il giudizio.

Orbene, secondo il magistrato, sulla scorta della giurisprudenza consolidata di legittimità (ed anche di quella di merito prevalente, con poche isolate voci discordi), «il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle cause. (Cass. civ. ordinanza n.27693/2019; Tribunale Milano VII, sentenza 23/01/2020)».

Riportiamo anche una differente 'dicitura' espressa dalla Cassazione, la quale parla di «apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera» (cfr. Cass., sent. n. 10048 del 24/04/2018).

Nel caso di specie, prosegue poi il magistrato, il Condominio avrebbe raggiunto quel grado di consapevolezza circa i difetti solamente nel corso del giudizio, cioè solo dopo il deposito della relazione peritale svolta in sede di ATP in corso di causa.

Con questa interpretazione, viene eliminata e bypassata a piè pari sia l'eccezione di decadenza dalla denuncia (entro 1 anno dalla scoperta) sia quella di prescrizione del diritto ad agire verso l'appaltatore (entro 1 anno dalla denuncia).

Rimane, quella della conoscibilità dei vizi, una questione molto complessa e delicata, perché da un lato, come nel caso di specie, dovremmo sottolineare come risulterebbe quantomeno esplorativa una causa versata contro l'appaltatrice nella totale oscurità (del committente) circa la conoscenza dei difetti e la loro origine - cito Tizio perché probabilmente è responsabile dei vizi - , dall'altro, accade spesso che, anche dopo svariati accertamenti tecnici, non si riesca ad individuare con certezza la causa dei difetti delle opere.

Ma tant'è: l'interpretazione ormai costante delle norme di cui sopra ci induce ad atteggiamenti prudenziali ed a suggerire, onde non incorrere in decadenze e prescrizioni, di utilizzare strumenti quali il collaudo e la consegna con riserva delle opere per tentare di individuare immediatamente eventuali vizi e difetti ed essere poi tempestivi nella denunzia e nell'azione.

Sentenza
Scarica Trib. Patti 3 novembre 2022 n. 776
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