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Chi risponde della cattiva esecuzione dei lavori concordati in appalto con il condominio

Responsabili solidali appaltatore e direttore lavori, anche se hanno contratti diversi.
Avv. Anna Nicola 

Appalto in condominio e responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori: la vicenda

Il Condominio conveniva in giudizio l'architetto quale direttore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nello stabile condominiale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente collegati agli eseguiti interventi.

Si costituiva l'architetto chiamando in causa il titolare della ditta individuale che aveva eseguito i lavori, chiedendo che, in caso di accertamento dei vizi lamentati dall'attore e in considerazione dell'addebitabilità degli stessi all'appaltatore, questo fosse condannato a indennizzarlo della eventuale condanna.

Si costituiva il titolare dell'impresa eccependo come rispetto ai vizi denunciati fossero ormai decorsi i termini di cui agli artt. 1667, 1668 e1669 c.c.; il chiamato evidenziava anche l'avvenuto svolgimento di un giudizio arbitrale da egli instaurato per ottenere il pagamento da parte del Condominio di ulteriori lavori non previsti nel contratto, giudizio arbitrale che si era concluso con l'accoglimento della sua domanda e il rigetto delle domande riconvenzionali del Condominio relative alla "cattiva esecuzione" del contratto d'appalto.

La decisione di primo grado

Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda del Condominio e, accertato l'inadempimento del convenuto all'incarico professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 64.073,30; ha poi parzialmente accolto la domanda di regresso dell'architetto e ha condannato l'appaltatore a tenerlo indenne nella misura del 70%.

La sentenza è stata impugnata in via principale e in via incidentale; il direttore dei lavori ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva dell'appaltatore.

La Corte d'appello di Milano ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.

Si giunge quindi in Cassazione

La decisione della Cassazione: concorso di responsabilità

Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, che

ripropongono doglianze già sottoposte al giudice d'appello con i motivi di gravame.

Si asserisce la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c. Il ricorrente in tal modo non considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - come nel caso in esame ha accertato il giudice d'appello "entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. n. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale "fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c." (Cass. n. 18289/2020), "a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità", essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, "entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato" (Cass. n. 8016/2012); infatti le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori - "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diverse. natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati" (Cass. n. 4900/1993).

Asserito ne bis in idem

Per quanto concerne specificamente la censura, di violazione del ne bis in idem in relazione al lodo reso nel giudizio arbitrale, correttamente la Corte d'appello ha rilevato che il Direttore dei Lavori era estraneo al contratto d'appalto e pertanto la clausola compromissoria a questo apposto non poteva vincolarlo e il lodo non poteva avere nei suoi confronti alcun effetto.

Al riguardo va precisato che il titolare dell'impresa appaltatrice è stato chiamato in causa con la proposizione nei suoi confronti dell'azione di regresso da parte del direttore dei lavori e che l'art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori.

Ne consegue che nell'azione di regresso del condebitore nei confronti dell'altro coobbligato, il coobbligato convenuto (il ricorrente) non può "opporre altro e contrastante giudicato, col quale sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti" (Cass. n. 16117/2013).

Il ricorso principale è stato pertanto rigettato. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato.

Considerata la reciproca soccombenza vanno compensate le spese tra i due ricorrenti, che vanno condannati in solido al rimborso.

Infine la Suprema Corte ha ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater den D.P.R. n. 115/2002, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Sentenza
Scarica Cass. 9 luglio 2022 n. 22575
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