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Vibratori a soffitto, tra atti emulativi, immissioni intollerabili e stalking

L'utilizzo del vibratore a soffitto, al posto del classico colpo di bastone, non è di per sé illegittimo. È l'abuso che può configurare una condotta illecita se non addirittura penalmente rilevante.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando il vibratore a soffitto (CEILING VIBRATOR) può diventare oggetto di discordia e di litigio tra condòmini. Del congegno si parla in vari siti web, è liberamente acquistabile on-line e forse nei migliori negozi di chincaglierie.

Il famigerato vibratore per soffitto è stato oggetto anche di una discussione nel nostro forum. Ma cos'è esattamente questa diavoleria d'invenzione cinese?

Non fate volare la mente laddove non deve: il vibratore per soffitto non è un oggetto per sollazzi intimi, ma di un dispositivo che viene utile a richiamare l'attenzione dei vicini sulle loro intemperanze di qualunque genere, in questo caso anche quelle intime.

Il dispositivo funziona con installazione, se fisso, ovvero manualmente se ad asta. Applicato al soffitto restituisce al piano superiore una vibrazione che è percepite da vi chi abita al livello all'altezza del pavimento.

Insomma si tratta del classico colpo di bastone in salsa tecnologica. Il problema, come sempre nei casi di rapporti di vicinato, è la misura del ricorso a determinate condotte. S'è vero che solo un permaloso può infastidirsi per una festa di compleanno, è altrettanto vero che solo un martire può sopportare rumori e fastidi vita natural durante; cionondimeno né il primo caso, né il secondo legittimano risposte spropositate.

In sintesi: se nessuno ad oggi può obiettare, alla presenza delle condizioni di legge, a che possano essere commercializzati i vibratori a soffitto, allo stesso modo essi vanno usati con dovuta proprietà, ovvero non utilizzati se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentano.

L'abuso può portare a due conseguenze: una sul piano civile ed un'altra sul piano penale; valutiamole singolarmente.

Vibratori a soffitto, atti emulativi e immissioni intollerabili

"L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (Cass. n. 1298/2016)." (Cass. 11 marzo 2022 n. 7976)

Applicando questo principio al caso che ci occupa si può senza dubbio concludere che rappresenta un atto emulativo l'uso di un vibratore a soffitto allorquando non ricorrano in alcun modo le circostanze minime ed indispensabili per far considerare l'utilizzazione del mezzo quale strumento di dissuasione dei vicini da rumori molesti. Si pensi a chi lo acquista per il puro gusto di recar disturbo.

Diversamente da questa ipotesi, che nasce illecita in quanto presuppone il così detto animus nocendi, può accadere che l'utilizzazione dell'utensile in esame sia legittima in partenza, ma illecita nei modi: il riferimento è alle immissioni intollerabili, di cui all'art. 844 c.c.

Ricordiamo, infatti, che la norma testé citata sancisce l'illiceità di scuotimenti e simili propagazioni (id est anche le vibrazioni) che eccedano la normale tollerabilità. La valutazione della tollerabilità è rimessa al giudice, il quale nella valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento può far ricorso a dati tecnici, ovvero a considerazioni tratte dalla comune esperienza.

Non ci risulta una casistica scientifica estesa rispetto ai vibratori a soffitto, così come la si incontra per i rumori o i fumi.

Vibratori a soffitto e stalking

Può essere punito per il delitto di atti persecutori (c.d. stalking), previsto dall'art. 612-bis c.p. "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Si tratta di un reato comune, in quanto commettibile da chiunque, abituale, perché richiede la reiterazione delle condotte, ed a forma libera, in quanto non sono descritte nello specifico le modalità esecutive.

Riguardo alla sua configurabilità in concreto, la giurisprudenza ha di recente avuto modo di affermare che l'evento di danno può consistere sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia nel perdurante e grave stato di ansia o di paura, senza che risulti necessario che questi effetti si producano congiuntamente (Cass. pen. 11 novembre 2022 n. 42874).

È evidente che pur partendo da un'istanza legittima, quella di far diminuire i rumori, la condotta di chi usa il vibratore a soffitto può trasformarsi in persecutoria nella misura in cui la medesima divenga strumento di dissuasione preventiva utilizzata alla prima avvisaglia di fastidio, ovvero addirittura prima, così incidendo negativamente sulla sfera di libertà ed autodeterminazione dell'offeso.

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