In una giornata di pioggia, andare in un centro commerciale può essere una buona occasione per comprarsi un vestito oppure un nuovo paio di scarpe, senza bagnarsi nel passare da un negozio all'altro. Eppure non sempre a questa intenzione corrisponde una buona idea.
Può succedere, infatti, che l'acqua trasportata dalle scarpe dei vari clienti renda scivolosa la superficie sui cui si cammina. Ad esempio, potrebbe trattarsi di uno dei tanti tappeti mobili che troviamo all'interno di questi luoghi. Ebbene, tale circostanza potrebbe favorire la caduta di qualche malcapitato.
È, purtroppo, ciò che è accaduto ad un'anziana signora in un centro commerciale nel genovese. La poverina, infatti, è rovinata a terra dopo essere scivolata su uno dei tappeti mobili ivi presenti. Secondo la versione della danneggiata, il tutto era accaduto per l'acqua che aveva bagnato la superficie dell'impianto e per il fatto che il medesimo non era stato chiuso ai passanti, nonostante fosse pericoloso comminarvici sopra.
Ne è scaturito, pertanto, un procedimento giudiziario con tanto di sentenza finale del Tribunale di Savona. Sto parlando del provvedimento n. 304 del 16 marzo 2022, con il quale è stata risolta la lite tra l'anzidetta signora e l'ente custode dell'intera struttura.
Prima di tutto, però, è bene descrivere il caso concreto.
Tappeto mobile centro commerciale, caduta e risarcimento: il caso concreto
Nel marzo del 2016, una signora di 72 anni cadeva rovinosamente a terra all'interno di un centro commerciale, accusando delle gravi lesioni permanenti.
Secondo la versione dei fatti della danneggiata, l'evento accadeva a causa del manto bagnato e scivoloso di un tappeto mobile.
Purtroppo, al momento dei fatti stava piovendo e i vari clienti, con le proprie scarpe, avevano, evidentemente, trasportato l'acqua all'interno del centro.
Ovviamente, l'impianto era rimasto aperto, accessibile al pubblico, nonostante le circostanze consigliassero di chiuderlo, in attesa di asciugare la superficie del tappeto mobile.
Nonostante quanto accaduto, l'ente custode del centro negava ogni risarcimento ed ogni addebito, affermando che la responsabilità sui fatti doveva essere attribuita al consorzio che gestiva l'intera struttura. Inoltre, avanzava dubbi sulle circostanze denunciate, atteso che il tappeto mobile, per sue caratteristiche, non era idoneo a trattenere acqua oltre ad essere provvisto di una superficie antiscivolo.
Insomma, la lite giudiziaria era inevitabile e all'interno della medesima si scontravano le predette tesi contrapposte. Il giudizio si caratterizzava, quindi, per l'escussione dei testimoni citati dall'attrice e per l'espletamento di una CTU. Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di Savona accoglieva la domanda di risarcimento e condannava altresì l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite.
Danni da cose in custodia e responsabilità del conduttore
La norma che l'avvocato dell'anziana signora ha invocato per fondare l'azione risarcitoria è art. 2051 c.c., secondo il quale «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
In base ad esso, un bene, per quanto possa essere inanimato e sprovvisto di un proprio dinamismo naturale, può provocare dei danni derivanti dall'omessa manutenzione e/o custodia del medesimo. Nello specifico, per il custode, si tratta di una responsabilità di natura oggettiva che può essere aggirata soltanto dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito oppure comprovando che non c'è stato alcun nesso causale tra il bene e l'evento lesivo.
Una responsabilità, però, che il proprietario di un bene può evitare, se questo è oggetto di una locazione e se l'elemento che ha determinato l'evento lesivo, per caratteristiche, era sotto la custodia/governo del conduttore «la responsabilità permane in capo al proprietario esclusivamente in relazione alle "strutture murarie e impianti in esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie (Cass. civ., sez. 3^, 19 gennaio 2001, n. 782; Cass. civ.; sez. 3^, 09 febbraio 2004, n. 2422)" (cfr. in motivazione); essa transita in capo al conduttore in relazione agli impianti non conglobati nelle strutture murarie e facilmente raggiungibili dal conduttore stesso».
Caduta su tappeto mobile in centro commerciale e nesso causale
Nel caso de quo, l'impianto in esame aveva determinato la caduta della passante, non per il movimento dello stesso, ma a causa della superficie resa particolarmente scivolosa dall'acqua.
È stata questa la tesi della danneggiata, evidentemente, corroborata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalla CTU che ha confermato la compatibilità delle lesioni patite con quanto denunciato dall'anziana signora.
A questo punto, l'accoglimento della domanda risarcitoria è stato inevitabile.
La parte attrice, infatti, aveva dimostrato il nesso causale tra l'evento lesivo e l'impianto sottoposto alla custodia dell'ente citato. Il tappeto mobile, inoltre, era rimasto, inopportunamente, accessibile, nonostante le condizioni suggerissero di chiuderlo, in ragione dell'acqua e in attesa di asciugarlo.
Per la parte convenuta non è stato possibile, perciò, eludere ogni addebito, invocando il caso fortuito: non c'è stato alcun presupposto per individuarlo nell'anzidetta circostanza.
Ecco spiegati i motivi della sentenza in commento.