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Mandare una mail denigratoria dell'operato dell'amministratore ad un solo condomino è pericolosissimo

È doveroso ricorrere a contestazioni documentate e nei limiti del diritto di critica.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La principale differenza tra il delitto di diffamazione e l'ingiuria (oggi non più reato, poiché depenalizzata ad illecito amministrativo) consiste nel fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Cass. pen., sez. V, 17/01/2019, n. 10313).

Il reato di diffamazione è previsto dall'articolo 595 c.p.

La diffamazione è quell'atto con cui una persona offende la reputazione di un'altra, in sua assenza e davanti ad almeno due altre persone.

L'articolo 595 c.p. prevede, in caso di diffamazione, la reclusione fino a dodici mesi e una sanzione pecuniaria fino a € 1.032,91.

Gli elementi affinché si costituisca il reato di diffamazione quindi, sono tre: offesa alla reputazione di una persona; la vittima è assente dalla discussione; gli ascoltatori sono almeno due.

Da considerare che l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone o con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

Secondo l'articolo 595 c.p., comma 3, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Ne consegue che l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione, quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.

Anzi, in caso di invio multiplo, realizzato con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari, il reato di diffamazione si configura, invero, in forma aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma terzo, in considerazione del particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica.

Viene da domandarsi però se rischia la condanna per diffamazione anche il condomino che con tre mail indirizzate ad un solo altro proprietario mette in dubbio la correttezza dell'operato dell'amministratore dello stabile.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione nella recente sentenza n. 12186 del 1 aprile 2022.

Messaggi di posta elettronica diffamatori ad un solo condomino: la vicenda

Un condomino inviava tre messaggi di posta elettronica ad altro partecipante al condominio. Nel primo messaggio i conteggi dell'amministratore venivano definiti "fasulli", concetto più volte ripetuto; in un'altra mail affermava che l'amministratore era "nei guai", sostenendo di conoscere "un valido amministratore da proporre al condominio".

L'unico destinatario, però, affermava non solo di aver girato una mail all'amministratore, ma anche di averne parlato "tra condomini".

Inevitabile quindi la querela della parte offesa, la condanna del Giudice di Pace alla pena di euro 700,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della vittima del reato. Anche il Tribunale riteneva il condomino colpevole del reato di diffamazione.

Il condannato ricorreva in cassazione, sostenendo, tra l'altro, che le espressioni utilizzate nelle e-mail non eccedevano i limiti del diritto di critica; in ogni caso riteneva che tutte le affermazioni fossero prive di attacchi personali e gratuiti e determinate unicamente dalla contestazione dei conteggi.

Messaggi di posta elettronica diffamatori ad un solo condomino: la decisione dei giudici supremi

La Cassazione conferma la colpevolezza del condomino. I giudici supremi notano come il colpevole non abbia utilizzato termini meramente volti ad evidenziare l'inesattezza dei predetti conteggi; in fatti non ha definito gli importi in questione solo «sbagliati», ma anche "fasulli", reiterando più volte il concetto.

Secondo la Cassazione le espressioni adottate dalla ricorrente risultano perciò "pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti" rispetto al fine di manifestare il proprio dissenso nei confronti della correttezza dei conteggi operati dall'amministratore.

Del resto le dichiarazioni del condomino, insinuano il dubbio circa la correttezza della condotta dell'amministratore (ritenuto "nei guai"); inoltre - ad avviso dei giudici supremi - il riferimento alla conoscenza di un possibile nuovo amministratore, ritenuto "valido", con cui rimpiazzarlo, allude implicitamente all'inidoneità dello stesso a ricoprire la carica, cercando, con tali maniere, di intaccarne la stima e reputazione acquisita nel contesto di riferimento rappresentato dall'opinione degli altri condomini.

La valutazione della correttezza dell'operato dell'amministratore di condominio e i limiti del singolo condomino

Sentenza
Scarica Cass. pen. 1 aprile 2022 n. 12186
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