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Il consuntivo è falso. Il condomino viene condannato per diffamazione e l'amministratore visse felice e contento.

Tra il dire e il fare c'è uno scritto: come e perché evitare che la realtà si trasformi in una surreale favola senza lieto fine.
Avv. Samantha Mendicino - Avvocato del Foro di Cosenza 

La vicenda. Secondo il capo d'imputazione a carico del condòmino, i fatti erano consistiti nella diffusione durante una riunione di condominio di un suo scritto con il quale l'imputato affermava la redazione di un consuntivo palesemente falso.

Ma non solo, perché nei giorni successivi alla suddetta assemblea, l'uomo aveva continuato ad accusare l'amministratore del condominio, incontrando o telefonando ad altri comunisti, di aver redatto un 'consuntivo falso'. La conseguenza era stata la condanna del condòmino per il reato di diffamazione.

Ma quest'ultimo si difendeva osservando come, in realtà, sia nello scritto sia nelle comunicazioni verbali con gli altri comunisti, egli aveva omesso l'indicazione nominativa dell'amministratore e, di conseguenza, ciò avrebbe dovuto giustificare la sua assoluzione dalla condanna per il reato de quo. Ma la Suprema Corte, a fronte di tale cavillo, precisa che 'affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioè l'amministratore condominiale… Posto che il bilancio condominiale è predisposto dall'amministratore del condominio è evidente come l'accusa di una sua falsificazione sia diretta allo stesso e, comunque, a soggetto facilmente identificabile. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ma il principio è valido in qualsiasi modo si sviluppi l'azione diffamatoria, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'articolo 595 c.p. (Cass. Pen., sent. n. 2784/2014).

Ecco cosa succede quando l'amministratore insulta alcuni condomini

E se l'amministratore viene qualificato, in una missiva diretta a più persone, 'assurdo' o 'mentecatto'? Non si scappa neanche in questo caso. Ricordiamo che si tratta di casistica esemplificativa che, però, sa ben rendere l'idea del nucleo del problema giuridico.

Nel caso portato all'attenzione degli Ermellini nel 2016 l'imputato era un condòmino che aveva esposto, in uno scritto indirizzato all'amministratore ed agli altri condòmini, che l'intervento, nel cuore della riunione assembleare, del legale rappresentante del Condominio era apparso quanto meno assurdo e da mentecatto.

Questo genere di offesa, inserita in uno scritto indirizzato a più soggetti, veniva qualificato dalla Suprema Corte non come ingiuria (reato depenalizzato dal febbraio 2016, oggi rappresentante un illecito civile) né come ingiuria aggravata bensì come diffamazione (Cass. Pen., sent. n. 18919/2016).

La detta pronuncia, dunque, ha avuto modo di precisare il principio di diritto secondo cui in caso di missiva diretta a una pluralità di destinatari oltre all'offeso, che ha contenuto diffamatorio, viene integrato non il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone ma il diverso reato di diffamazione stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa.

La comunicazione scritta dall'amministratore al condòmino che viene qualificato 'moroso' ed il reato di diffamazione. È ormai storica la pronuncia degli Ermellini secondo cui è configurabile il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., a carico dell'amministratore del condominio ed in danno dei condòmini i quali, con comunicazione scritta affissa in luogo aperto al pubblico, gli stessi siano qualificati come 'soggetti morosi'.

Tanto in quanto è evidente che la allocazione dello scritto ne permette inevitabilmente la lettura ad un numero indeterminato di altri soggetti, estranei al condominio e, dunque, accessibile non solo ai partecipanti al condominio i quali, invece, avrebbe un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti.

Tale circostanza viene considerata come integrante in re ipsa il requisito della comunicazione con più persone (Cass. Pen., sent. n. 13540/2008; Cass. Pen., sent. n. 35543/2007).

L'ipotesi di divulgazione, da parte dell'amministratore, di epiteti ingiuriosi espressi da un condomino a danno di altro comunista. L'amministratore di Condominio era stato imputato per aver inviato a tutti i condòmini una missiva in cui rappresentava l'accaduto durante una assemblea, riportando pedissequamente le offese che un condomino aveva rivolto a due altri condòmini e nello specifico, che questi '... non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti'.

Questi ultimi -era stato dimostrato - avevano contestato l'attività dell'amministratore stesso costringendolo a dimettersi.

Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, la finalità del discusso scritto era quello di amplificare l'espressione ingiuriosa a carico dei condòmini che avevano osato contrastarlo (Cass. Pen., sent. n. 44387/2015), con tutte le conseguenze del caso.

L'amministratore ruba i miei soldi, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

Sentenza
Scarica Cass. Pen. Sez. 5 sent. n. 2627 del 22/01/2018
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