Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Diffamazione dell'amministratore di condominio: quali strumenti ha l'amministratore per difendersi.

La Cassazione a più riprese è intervenuta per chiarire la linea di confine tra la sfera personale e quella professionale dello stesso e la critica del condomino.
Emanuele Fierimonte - Avvocato del Foro di Roma 
30 Dic, 2019

Nella odierna società (in)civile spesso si sente parlare di diffamazione e in molti casi l'amministratore di condominio, da sempre considerato, più che un professionista, un ladro da parte dei condomini, diventa frequentemente bersaglio e vittima di condotte lesive della reputazione.

Partiamo dal concetto che non ogni condotta integra il reato di diffamazione. Vediamo, dunque, quando si integra questo reato. In primis, non ogni condotta consiste in un reato, ma solo quelle che previste dalla normativa penale (codice e leggi speciali).

Nel caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 595 c.p. che recita, al primo comma, "Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Nei commi successivi il legislatore prevede una serie di circostanze aggravanti, quali l'attribuzione di un fatto determinato, l'uso del mezzo della stampa e la diffamazione a danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Il bene giuridico tutelato è la reputazione altrui.

Trattasi di una norma, dunque, diretta a tutelare l'opinione, l'onore di una persona e la sua considerazione diffusa nel contesto sociale di riferimento. Semplicemente, la norma tutela ciò che gli altri pensano della persona offesa, utilizzando lo strumento sanzionatorio quale deterrente.

Ma quali sono le condizioni per l'integrazione della diffamazione?

Innanzitutto, l'assenza della persona offesa. Diversamente, difatti, si integrerebbe il reato di ingiuria (ormai depenalizzato).

Altro elemento fondamentale è la dichiarazione diffamatoria (il cui contenuto, come visto, può essere di varia natura) e la sua percezione e comprensione da parte di più persone (diverse, chiaramente, dalla persona offesa).

Circa l'elemento soggettivo/psicologico, ai fini dell'integrazione è sufficiente che il fatto sia commesso con consapevolezza di comunicare con più persone (dolo generico) senza la necessità che l'autore abbia agito con lo scopo di ledere l'altrui reputazione.

Dal punto di vista del soggetto attivo, trattasi di un reato comune in quanto integrabile, come recita la norma stessa, da "chiunque", distinguendosi, così, dai reati propri, ovvero quelli la cui integrazione richiede una determinata qualifica, status necessario o requisito specifico.

Fatta questa piccola premessa sulla diffamazione, spostiamoci nel contesto condominiale, quel contesto in cui si alimentano come il fuoco i contrasti più svariati.

Come anticipato, spesso l'amministratore di condominio, nel corso del proprio mandato, diventa destinatario di condotte lesive di disparato tipo.

Ma non tutte queste condotte costituiscono una violazione della normativa penale e, dunque, reato.

Vediamo, dunque, quando si può parlare di diffamazione di amministratore di condominio.

Rileggendo l'art. 595 c.p. in questa chiave, costituisce diffamazione di amministratore di condominio ogni condotta atta a ledere la reputazione dello stesso comunicando con più persone.

Spesso tale condotta diffamatoria si palesa in una attribuzione di fatti, come previsto al secondo comma della norma stessa, verbalmente o attraverso missive trasmesse ad altre persone o affisse in bacheca o parti comuni dell'edificio.

La diffamazione dell'amministratore di condominio si palesa solo quando i giudizi espressi sono sulla persona e non sull'operato dello stesso. Non è, così, diffamazione quando un condomino critica l'operato dell'amministratore quale professionista circa le modalità di svolgimento del proprio incarico.

Classico esempio è il caso del condomino che sostiene che l'amministratore ha sbagliato i conteggi o non risponde alla sue richieste.

Diversamente si configurerebbe il reato della diffamazione qualora il condomino, comunicando con più persone (appartenenti al condominio o meno) ledesse la reputazione del professionista parlando male della sua persona o della sua moralità, parafrasandolo con l'appellativo di "ladro" o "imbroglione".

Affinché non si tratti di diffamazione è necessario esprimere un punto di vista o fare una considerazione che riguardi l'attività svolta nel corso del mandato dall'amministratore, e non direttamente la sua persona.

Diversamente, la querela presentata dal professionista (il reato è perseguibile a querela della persona offesa) andrebbe incontro ad una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il quale motiverebbe la propria decisione con la totale assenza di indizi idonei (e necessari) a sostenere l'accusa in giudizio.

Anche con riguardo all'operato dell'amministratore di condominio vanno fatte delle precisazioni.

L'amministratore ruba i miei soldi, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

La Cassazione a più riprese è intervenuta per chiarire la linea di confine tra la sfera personale e quella professionale dello stesso e la critica del condomino.

In una recente pronuncia la Corte Suprema precisava che affermare in uno scritto sottoposto all'assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall'amministratore costituisce un attacco diretto alla persona dello stesso.

Ciò anche qualora l'amministratore non venga esplicitamente menzionato, in quanto è evidente che è costui il delegato alla predisposizione del bilancio trattandosi, comunque, di soggetto agevolmente individuabile (sentenza n. 2627/2018, Corte di Cassazione, V Sezione Penale).

Altro caso frequente è quello del condomino che trasmette una missiva dai contenuti lesivi della reputazione dell'amministratore ad altri condomini.

In questo caso va detto che, come ribadito con la sentenza n. 18919/2016 dai giudici ermellini, qualora "l'offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime per la conseguente maggiore diffusione delle stesse".

Nella fattispecie in esame, dunque, sussisterebbe il delitto diffamazione e non quello di ingiuria. Casi, questi, nei quali sussistono gli elementi costitutivi del reato della diffamazione.

Pertanto, una volta depositata la querela, il Pubblico Ministero, valutati gli allegati, sentite le persone informate sui fatti nonché raccolti tutti gli indizi necessari, potrà predisporsi per un possibile esercizio della azione penale.

Ecco cosa succede se si dà del mentecatto all'amministratore

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento