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Diffamazione dell'amministratore di condominio: quali strumenti ha l'amministratore per difendersi.

La Cassazione a più riprese è intervenuta per chiarire la linea di confine tra la sfera personale e quella professionale dello stesso e la critica del condomino.
Emanuele Fierimonte - Avvocato del Foro di Roma 

Nella odierna società (in)civile spesso si sente parlare di diffamazione e in molti casi l'amministratore di condominio, da sempre considerato, più che un professionista, un ladro da parte dei condomini, diventa frequentemente bersaglio e vittima di condotte lesive della reputazione.

Partiamo dal concetto che non ogni condotta integra il reato di diffamazione. Vediamo, dunque, quando si integra questo reato. In primis, non ogni condotta consiste in un reato, ma solo quelle che previste dalla normativa penale (codice e leggi speciali).

=> Il reato di diffamazione commesso dall'amministratore di condominio ed a danno dello stesso

Nel caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 595 c.p. che recita, al primo comma, "Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Nei commi successivi il legislatore prevede una serie di circostanze aggravanti, quali l'attribuzione di un fatto determinato, l'uso del mezzo della stampa e la diffamazione a danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Il bene giuridico tutelato è la reputazione altrui.

Trattasi di una norma, dunque, diretta a tutelare l'opinione, l'onore di una persona e la sua considerazione diffusa nel contesto sociale di riferimento. Semplicemente, la norma tutela ciò che gli altri pensano della persona offesa, utilizzando lo strumento sanzionatorio quale deterrente.

Ma quali sono le condizioni per l'integrazione della diffamazione?

Innanzitutto, l'assenza della persona offesa. Diversamente, difatti, si integrerebbe il reato di ingiuria (ormai depenalizzato).

Altro elemento fondamentale è la dichiarazione diffamatoria (il cui contenuto, come visto, può essere di varia natura) e la sua percezione e comprensione da parte di più persone (diverse, chiaramente, dalla persona offesa).

Circa l'elemento soggettivo/psicologico, ai fini dell'integrazione è sufficiente che il fatto sia commesso con consapevolezza di comunicare con più persone (dolo generico) senza la necessità che l'autore abbia agito con lo scopo di ledere l'altrui reputazione.

Accusare l'amministratore di condominio di aver redatto un consuntivo falso è diffamazione.

Dal punto di vista del soggetto attivo, trattasi di un reato comune in quanto integrabile, come recita la norma stessa, da "chiunque", distinguendosi, così, dai reati propri, ovvero quelli la cui integrazione richiede una determinata qualifica, status necessario o requisito specifico.

Fatta questa piccola premessa sulla diffamazione, spostiamoci nel contesto condominiale, quel contesto in cui si alimentano come il fuoco i contrasti più svariati.

Come anticipato, spesso l'amministratore di condominio, nel corso del proprio mandato, diventa destinatario di condotte lesive di disparato tipo.

Ma non tutte queste condotte costituiscono una violazione della normativa penale e, dunque, reato.

Vediamo, dunque, quando si può parlare di diffamazione di amministratore di condominio.

Rileggendo l'art. 595 c.p. in questa chiave, costituisce diffamazione di amministratore di condominio ogni condotta atta a ledere la reputazione dello stesso comunicando con più persone.

Spesso tale condotta diffamatoria si palesa in una attribuzione di fatti, come previsto al secondo comma della norma stessa, verbalmente o attraverso missive trasmesse ad altre persone o affisse in bacheca o parti comuni dell'edificio.

La diffamazione dell'amministratore di condominio si palesa solo quando i giudizi espressi sono sulla persona e non sull'operato dello stesso. Non è, così, diffamazione quando un condomino critica l'operato dell'amministratore quale professionista circa le modalità di svolgimento del proprio incarico.

Classico esempio è il caso del condomino che sostiene che l'amministratore ha sbagliato i conteggi o non risponde alla sue richieste.

Diversamente si configurerebbe il reato della diffamazione qualora il condomino, comunicando con più persone (appartenenti al condominio o meno) ledesse la reputazione del professionista parlando male della sua persona o della sua moralità, parafrasandolo con l'appellativo di "ladro" o "imbroglione".

Affinché non si tratti di diffamazione è necessario esprimere un punto di vista o fare una considerazione che riguardi l'attività svolta nel corso del mandato dall'amministratore, e non direttamente la sua persona.

Diversamente, la querela presentata dal professionista (il reato è perseguibile a querela della persona offesa) andrebbe incontro ad una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il quale motiverebbe la propria decisione con la totale assenza di indizi idonei (e necessari) a sostenere l'accusa in giudizio.

Anche con riguardo all'operato dell'amministratore di condominio vanno fatte delle precisazioni.

L'amministratore ruba i miei soldi, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

La Cassazione a più riprese è intervenuta per chiarire la linea di confine tra la sfera personale e quella professionale dello stesso e la critica del condomino.

In una recente pronuncia la Corte Suprema precisava che affermare in uno scritto sottoposto all'assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall'amministratore costituisce un attacco diretto alla persona dello stesso.

Ciò anche qualora l'amministratore non venga esplicitamente menzionato, in quanto è evidente che è costui il delegato alla predisposizione del bilancio trattandosi, comunque, di soggetto agevolmente individuabile (sentenza n. 2627/2018, Corte di Cassazione, V Sezione Penale).

Altro caso frequente è quello del condomino che trasmette una missiva dai contenuti lesivi della reputazione dell'amministratore ad altri condomini.

In questo caso va detto che, come ribadito con la sentenza n. 18919/2016 dai giudici ermellini, qualora "l'offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime per la conseguente maggiore diffusione delle stesse".

Nella fattispecie in esame, dunque, sussisterebbe il delitto diffamazione e non quello di ingiuria. Casi, questi, nei quali sussistono gli elementi costitutivi del reato della diffamazione.

Pertanto, una volta depositata la querela, il Pubblico Ministero, valutati gli allegati, sentite le persone informate sui fatti nonché raccolti tutti gli indizi necessari, potrà predisporsi per un possibile esercizio della azione penale.

Ecco cosa succede se si dà del mentecatto all'amministratore

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CCJ
CCJ 07-01-2020 19:39:14

Il concetto di diffamazione in Italia serve soltanto per tutelare l'ignoranza e prepotenza. Dovrebbe esiste l'obbligo all'umiltà non alla reputazione. In america, per esempio, dire qualsiasi cosa in buona fede è sempre lecito. In una dettatura è lecito l'utilizzo della forza, in democrazia non puoi usare la parola? Chi scrive che l'amministratore è un ladro è sicuramente per l'ira provocata dall'atteggiamento dell'amministratore stesso.
Per ottenere giustizia dall'accusa di diffamazione purtroppo bisogna rivolgersi alla Corte Europea. Nel 2013 l'OCSE ha fatto pure una lunga relazione criticando la legge italiana.
Il livello di civiltà si misura sul livello del sistema giuridico. In Italia sei obbligato a conoscere tutte le leggi, ma non puoi difenderti da solo (per la sola mediazione rischi di spendere anche 5000 euro per cose ridicole considerate di valore indeterminato); vinci le cause e non hai la garanzia di ottenere il rimborso delle spese.
L'articolo dovrebbe essere un po piu esaustivo sul tema, visto che le sentenze della Cassazione non sono per nulla omogenee.

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Luigi
Luigi 07-01-2020 20:11:48

accusare di essere un ladro a chi ladro non lo è non è diffamazione?
va bene quando il ladro è, e sparisce senza lasciare traccia ovvero non risponde e non si fa trovare.
tanti condomini meritano questo tipo di amministratori. poi rivolgono al fesso di turno che deve fare miracoli e mettergli a posti i conti e le sanzioni che hanno preso....
certi condomini i ladri se li meritano ma se li vanno pure a cercare, poiché abboccano al millantato credito......

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CCJ
CCJ 07-01-2020 21:28:00

Dire ladro anche a chi è ladro, in Italia, è diffamazione.
Nella vita di tutti i giorni ignoriamo sempre le persone che ci giudicano in modo sbagliato. Se uno non è ladro, non ha motivi per sentirsi diffamato, siamo tutti coscienti del fatto che nessuno ha verità in tasca. Le persone che credono al primo che parla sono soltanto fesse, pertanto, l'assenza della diffamazione (all'italiana) servirebbe per accendere i cervelli. La diffamazione dovrebbe esistere quando fai qualcosa per attaccare/infastidire spropositatamente l'altro (mala fede).
In Italia, se invece dichiari che uno è ladro perché ha rubato qualcosa allora scatta l'aggravante (offesa per attribuzione di fatto determinato).
Se lo metti per iscritto, per permettere alle persone di verificare tutte le informazioni in modo compiuto, allora scatta l'aggravante della stampa (carcere, etc).
Siamo in un regime dell'ignoranza pubblicizzato come democrazia.

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