In condominio anche attività molto semplici e naturali, come ad esempio la pulizia dell'ambiente domestico e degli oggetti ivi presenti, può costituire un illecito punibile in sede civile e, talvolta, anche penale.
È ciò che può accadere quando, pur rimanendo nella propria unità immobiliare, si fa troppo rumore spostando i mobili, magari per cercare di pulirli a fondo, oppure quando si approfitta del balcone per la battitura dei tappeti. Queste condotte sono lecite oppure è vietato sbattere i tappeti e le tovaglie dal balcone?
Un'attività del genere può implicare un duplice ordine di problemi: innanzitutto, la sbattitura effettuata a tarda notte o in orari normalmente adibiti al riposo potrebbe astrattamente integrare il reato di disturbo della quiete pubblica; in secondo luogo, la polvere e la sporcizia che si riversano nelle abitazioni sottostanti potrebbe integrare il reato di getto pericoloso di cose. A voler tacere, poi, dei possibili illeciti civili. È dunque vietato sbattere tappeti e tovaglie dal balcone? Scopriamolo insieme.
Il regolamento può vietare di sbattere tappeti e tovaglie dal balcone?
Il primo limite ad alcune attività di pulizia può derivare dal regolamento condominiale, purché sia approvato all'unanimità (cosiddetto regolamento contrattuale). Solamente una fonte normativa di tal genere può imporre limitazioni a ciò che i singoli condòmini possono fare all'interno delle proprie abitazioni.
Pertanto, qualora l'assemblea dovesse votare a maggioranza il divieto di sbattere i tappeti e le tovaglie dal balcone, tale imposizione sarebbe assolutamente illegittima e la delibera invalida.
Sbattere tappeti e tovaglie dal balcone: è disturbo della quiete pubblica?
Sbattere tappeti e tovaglie dal balcone potrebbe costituire il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di cui all'art. 659 del codice penale.
Secondo la norma da ultimo citata, «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».
Affinché il reato si integri occorre che il rumore sia in grado di propagarsi in maniera tale da arrecare disturbo a più persone, anche se poi a sporgere denuncia è solamente una.
Secondo il pacifico insegnamento degli ermellini, trattandosi di reato di pericolo presunto, ai fini della sua configurabilità non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo arrecato a più persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.
Di conseguenza, sbattere tappeti e tovaglie dal balcone, se fatto in orario di riposo (notte, primo pomeriggio, ecc.) e in maniera particolarmente insistente e rumorosa, potrebbe astrattamente configurare il reato di disturbo della quiete.
Peraltro, trattandosi di contravvenzione, a nulla rileva che l'autore del fatto non abbia avuto intenzione di arrecare danno ad altri: il reato è infatti punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
La Suprema Corte (sent. n. 49983 del 18 dicembre 2015) ha precisato che per integrare il reato in questione non basta che i rumori arrechino disturbo o «siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica».
Insomma: provare che sbattere i tappeti e le tovaglie dal balcone sia reato è davvero difficile.
Sbattere tappeti e tovaglie dal balcone: è getto pericoloso di cose?
Il secondo illecito penale che può configurare la battitura di tappeti e tovaglie dal balcone è quello di getto pericoloso di cose.
Secondo l'art. 674 del codice penale, «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».
Affinché si integri il reato, occorre che le cose oggetto di getto, versamento o emissione siano in grado (anche solo potenzialmente) di offendere, imbrattare o molestare le persone; nello specifico:
- per offesa deve intendersi un danno fisico, materiale che può essere cagionato alla vittima;
- per imbrattamento deve intendersi la possibilità di sporcare qualcun altro o i beni altrui;
- per molestia deve intendersi in maniera generica la possibilità che la propria condotta arrechi un qualsiasi tipo di disturbo intollerabile.
Secondo la giurisprudenza, nella condotta colpevole rientrano anche le molestie olfattive.
Infine, affinché si integri il reato di getto pericoloso di cose occorre che la condotta atta a offendere, imbrattare o molestare produca i suoi effetti in un luogo di pubblico transito (si pensi a una via pubblica) ovvero in un luogo privato, eventualmente anche adibito all'uso comune (uno spazio condominiale, ad esempio).
Tanto illustrato, è dunque possibile che sbattere tappeti e tovaglie dal balcone configuri il reato di getto pericoloso di cose, purché tale condotta sia idonea a imbrattare la proprietà altrui. Si tratta quest'ultima di una prova indefettibile, senza la quale non può aversi alcun crimine.
Secondo la Suprema Corte (sentenza citata più sopra), «lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice».
Ovviamente, ogni circostanza è diversa dalle altre e va valutata concretamente. Ad esempio, se la battitura di tappeti e tovaglie fa precipitare, direttamente sul balcone del piano inferiore, sostanze liquide, anche miste a briciole, polvere o altri elementi, in grado di imbrattare la proprietà privata, allora è possibile che tale condotta sia idonea a configurare il reato di getto pericoloso di cose.
Sbattere i tappeti e le tovaglie dal balcone è illecito civile?
Sbattere i tappeti e le tovaglie dal balcone può costituire un illecito civile. Nel caso dei rumori, è possibile invocare la tutela di cui all'art. 844 del codice civile, secondo cui sono vietati tutti i tipi di immissioni, purché intollerabili.
Nel caso in cui la molestia non derivi dai rumori ma da ciò che l'inquilino del piano superiore riversa, è ugualmente possibile proporre un'azione giudiziaria volta a ottenere l'inibitoria del comportamento e il risarcimento dei danni (purché siano dimostrati, ça va sans dire).
L'azione civile contro il condomino del piano di sopra può essere fruttuosamente intrapresa solamente se la condotta molesta sia reiterata nel tempo e se sia possibile provare l'illecito. In tutti gli altri casi, sarà ben difficile ottenere giustizia in tribunale.
È possibile dimostrare la condotta illegale con ogni mezzo di prova, ad esempio con fotografie, video e testimonianze.