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Illegittima la delibera a maggioranza di installazione di una antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.

E' nulla la delibera assembleare se l'installazione dell'antenna per telefonia mobile pregiudica l'utilizzo del lastrico solare.
Avv. Paolo Accoti 

A mente dell'art. 1120 Cc, i condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136 Cc - vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio -, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo ovvero al maggior rendimento delle cose comuni.

A tal uopo, l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni sopra dette, e la richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

Tuttavia, risultano sempre vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Alterazione del decoro architettonico e violazione successiva ad altre, come valutarla?

Ciò posto, con l'espressione "innovazione", secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, non devono intendersi tutte «le modificazioni (qualunque "opus novum"), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.

In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.» (Cass. n. 15460/2002; Cass. n. 12654/2006; Cass. n. 18052/2012; Cass. n. 4340/2013)».

Partendo da questo presupposto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24767, pubblicata in data 8 Ottobre 2018, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la delibera assembleare adottata a maggioranza, con la quale si era disposto l'installazione di una antenna telefonica sul lastrico solare del palazzo condominiale.

Ed invero, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo lombardo, investito dell'impugnativa di una delibera condominiale con la quale l'assemblea aveva concesso ad una compagnia telefonica la possibilità di installare un ripetitore telefonico sul tetto dell'edificio.

La condomina attrice deduceva la nullità della delibera assembleare, attesa la violazione dell'art. 1120 Cc, ed in effetti la Corte d'Appello rilevava che l'antenna, per le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto, pregiudicava l'utilizzo del lastrico nel suo complesso, anche in considerazione dell'ingombro agli spazi comuni portato dagli strumenti ed elementi accessori dell'antenna.

Sul ricorso del condominio che deduceva, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 Cc, la Corte di Cassazione rileva come «la corte distrettuale ha tenuto conto dello spazio occupato dall'antenna sul lastrico solare ed ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, detto ingombro, ancorché limitato, fosse sufficiente a compromettere l'utilizzo del lastrico in ragione degli elementi accessori all'antenna, analiticamente indicati a pag. 5, in fine, della sentenza.

Il motivo si risolve quindi, in definitiva in una inammissibile contrapposizione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla parte a quello operato dal giudice di merito».

Riferisce ancora che l'eccezione sollevata dal condominio, in relazione alla circostanza che la condomina impugnante avesse accettato di incassare la quota parte relativa al contratto di locazione concluso tra il condominio e la compagnia telefonica, con la conseguente ratifica del medesimo contratto e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della condomina, fosse irrilevante ai fini del presente giudizio.

A tal proposito, infatti, osserva come l'oggetto del giudizio è «l'annullamento della delibera assembleare di installazione dell'antenna sul lastrico, non la validità del contratto tra il condominio e la (omissis)».

Pertanto, il ricorso viene rigettato con condanna del condominio ricorrente a rifondere alla condomina controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

La collocazione di antenne nella proprietà altrui deve essere giustificata dall'assenza di spazi propri

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI

Sentenza
Scarica Civile Ord. Sez. 6 Num. 24767 del 08/10/2018
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