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Antenne in condominio. Analisi di alcune problematiche

Installazione di impianti radiotelevisivi in condominio.
Avv. Maurizio Tarantino 

Il diritto all'installazione di impianti radiotelevisivi è finalmente per la prima volta esplicitamente regolato, nella normativa condominiale, dal 1122-bis c.c. introdotto dalla riforma del 2012.

Le antenne dei singoli condomini. Attualmente le antenne si possono collocare su qualsiasi parte dell'immobile, anche altrui, purché rispettino le seguenti condizioni poste dal complesso delle varie norme interessate: a) recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private; b) preservare in ogni caso il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell'edificio; c) non pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione; d) non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto; e) non alterare la destinazione di tale bene.

La possibilità di un "minimo pregiudizio" costituisce una deroga al principio generale di evitare ogni danno alle parti comuni (ad es. 1122 c.c.) ed ai beni privati (D.Lgs. 259/03).

Secondo alcune pronunce, nell'impossibilità di utilizzare spazi propri o di avvalersi di un'antenna comune, l'installazione non richiede alcuna autorizzazione e può avvenire sulle parti private altrui (Cass. 9427/09 e Cass. 9393/05).

In tali circostanze, i proprietari delle varie unità immobiliari devono consentire l'accesso per la progettazione e l'esecuzione delle opere; gli stessi ed il condominio non possono opporsi nemmeno al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto (con i limiti di salvaguardia sopra indicati).

Premesso ciò, l'antenna individuale, in quanto diritto autonomo ed insopprimibile, è indipendente dall'esistenza originaria o sopravvenuta della centrale condominiale, che viene prevista da altra norma (1120 c.c.) senza che fra le due situazioni esista gerarchia di sorta; di conseguenza l'assemblea non può impedire l'installazione, né imporre la rimozione dell'antenna ed a sua volta l'amministratore non potrebbe eseguire una delibera palesemente nulla.

Difatti, il criterio generale di preventiva informazione dell'amministratore per ogni opera da eseguire nell'edificio (su beni propri o condominiali) si applica, per l'antenna, solo se occorre procedere a modifiche delle parti comuni.

 Continua [...]

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