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Antenne in condominio e filtro anti-interferenza. Sarà l'amministratore di condominio ad accertare la regolarità del canone RAI?

Antenne in condominio: per installare il filtro anti-interferenza bisogna essere in regola con il pagamento del canone RAI.
Ivan Meo 

Per evitare l'oscuramento, si dovrà installare un apposito filtro digitale su tutte le antenne televisive terrestri. Ma tutti coloro che non saranno in regola con il pagamento del canone Rai non potrà installarlo.

I nuovi servizi LTE.

Arrivano i telefonini di 4° generazione e quindi dai primi giorni di gennaio, in diverse città italiane, le compagnie telefoniche hanno iniziato ad attivare i nuovi servizi LTE sulla frequenza di 800 MHz che consentirà l'accesso una navigazione in rete super-veloce.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per gli utenti che rileveranno problemi di interferenze e disturbi nella ricezione del segnale digitale terrestre, ha garantito un sistema. HELP Interferenze, (www.helpinterferenze.it), gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

In realtà, all'accensione di questo nuovo sistema si potrebbero verificare disturbi nella ricezione di uno o più canali o di oscuramento totale della TV.

Cosa fare in questo caso?

  • L'utente privato o l'amministratore del condominio potrà registrarsi al sito - attraverso l'apposito web form - e inviare una segnalazione con la richiesta d'intervento indicando nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo e-mail e tipo di utenza (antenna privata o centralizzata);
  • Il sistema invierà un Codice utenza via e-mail, con il quale accedere all'area personale dove effettuare la segnalazione.

    In questa fase bisogna indicare l'indirizzo della propria abitazione, servendosi di una mappa georeferenziata, i dati relativi all'impianto di antenna TV, oltre a numero e intestatario dell'abbonamento al servizio di radiodiffusione.

  • In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l'accesso al servizio, sarà inviato senza alcun costo per il cittadino, un antennista che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso l'indirizzo segnalato dal richiedente.
  • In alternativa, l'utente può richiedere solo l'invio del filtro antenna con le istruzioni di montaggio.

Attenzione:

  • a questo servizio sarà possibile accedere gratuitamente solo per gli utenti in regola con il pagamento del canone TV: solo questi, infatti, potranno utilizzare il servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, senza sostenere alcuni costo;
  • non è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui l'utente provveda autonomamente al ripristino della ricezione del segnale;
  • se la segnalazione viene rifiutata, significa che i disturbi della ricezione dei segnali televisivi associati all'indirizzo indicato non sono imputabili ai segnali LTE

Il problema delle antenne centralizzate:arriva "l'amministratore-investigatore"?

Secondo il sistema appena descritto, un operatore del call center deciderà se inviare, a carico degli operatori telefonico, un tecnico per installare un filtro. Se quest'ultimo non è in regola con il canone Rai, a tale servizio non avrà diritto quindi niente recapito del filtro e niente installazione.

Il problema si complica se ci troviamo di fronte ad un antenna centralizzata.

Chi potrebbe certificare la regolarità del pagamento del canone dei singoli condomini? L'amministratore di condominio?

Su questo aspetto la bozza di regolamento ancora nulla ha previsto, ma sarà sicuramente un caso che farà discutere. Comunque, sembra che il Ministero sia intenzionato a utilizzare il regolamento per mettere in pari il proprio bilancio della Rai, perché si avrà diritto al filtro solo chi avrà già pagato il canone.

Ovviamente, il Regolamento dovrà tener conto di situazioni particolari, come appunto quella appena descritta.

Antenne in condominio. L'antenna centralizzata e quella autonoma. Il segnale analogico terrestre, quello digitale e l'impianto satellitare. Differenze normative

In attesa di un regolamento.

Nonostante il regolamento non è ancora stato emanato, vi sono già molte discussioni tra gli addetti del settore. Infatti, il Regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico sui sistemi LTE allarme gli installatori è quanto previsto all'art. 4, comma 2, in cui si parla degli interventi di mitigazione delle interferenze sugli impianti di ricezione della TV digitale, dove l'attività relativa a questi interventi viene definita di "manutenzione ordinaria" e, in quanto tale, non necessiterebbe dell'intervento di una impresa abilitata, né del rilascio della relativa dichiarazione di conformità.

Il rischio, secondo gli antennisti della CNA, è che "qualora l'installazione di questi filtri venisse considerata, così come recita il Decreto, una attività di manutenzione ordinaria, ci si troverebbe di fronte ad una situazione in cui chiunque potrebbe salire sui tetti ad installare i filtri, con buona pace delle misure relati ve alla sicurezza ed alla funzionalità degli impianti". Ma vi è un ulteriore problema: la dichiarazione liberatoria che deve essere sottoscritta dall'utente in caso di consegna del filtro.

In tal caso l'utente dovrà sostanzialmente dichiarare che l'installazione del filtro sull'impianto di antenna avverrà esclusivamente a sua cura e spese e che con la consegna del filtro non avrà nulla a pretendere relativamente alle interferenze generate dalle stazioni base LTE.

Secondo Zanellati, coordinatore del settore impianti d'antenna CNA, in una intervista rilasciata al quotidiano Italia Oggi, "è un modo maldestro per scaricare sull'installatore l'aspetto più critico dell'intera operazione - conclude - ovvero quello del rapporto con l'utente finale che, non certo per sua colpa e responsabilità, si vedrà inibita la visione dei canali televisivi digitali per l'avvenuta introduzione di sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE a meno che non faccia installare a sue spese il filtro che elimina le interferenze".

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Cosa prevede la riforma del condominio in tema di antenne?

L'art. 1120 c.c., che entrerà in vigore, prevede quorum deliberativi meno severi per le innovazioni.La riforma appare ispirata, in linea generale, dall'intento di agevolare la gestione condominiale. L'art. 1120, comma 1, c.c. - in virtù del combinato disposto con il nuovo testo dell'art. 1136, comma 5, c.c. - prevede che le deliberazioni incidenti sulle cose comuni di cui al medesimo comma 1 siano adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio: rispetto al previgente regime resta identico il riferimento ai millesimi di proprietà, mentre alla maggioranza dei partecipanti al condominio si sostituisce la semplice maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

Al regime appena descritto vengono parificate, sempre in forza del nuovo comma 5 dell'art. 1136 c.c., le delibere aventi ad oggetto le innovazioni di cui al nuovo art. 1222 bis c.c., ossia relative all'installazione di «impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze».

Inevitabilmente questi nuovi disposti normativi dovranno coordinarsi con le norme che saranno contenute dal Regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico sui sistemi LTE.

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