Il fatto. Due condomini impugnavano le delibere assunte dall'assemblea contestando la costituzione dell'assemblea e la regolarità della votazione.
Rilevavano in particolare che l'amministratore avesse votato anche per condomini assenti con deleghe non valide.
Ritenevano pertanto sussistente una situazione di conflitto d'interessi in capo all'amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.
Confermando la sentenza di merito, la Corte di Cassazione, sentenza n. 1662 del 22 gennaio 2019, ha definitivamente rigettato la domanda dei condomini, condannandoli alle spese di giudizio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, i fatti denunciati afferiscono a vizi di annullabilità della delibera, come tali impugnabili entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile Termine che, nel caso di specie, non risulta essere stato rispettato.
Conflitto d'interessi. Nello specifico, come detto, i condomini si sono lamentati del fatto che l'amministratore avesse votato anche per condomini assenti con deleghe non valide. In particolare era rilevata situazione di conflitto d'interessi in capo all'amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.
Detta situazione di conflitto - precisa la Corte - si configura propriamente quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, curi interesse proprio invece di quello del suo mandante.
Delega all'amministratore. Nella specie l'amministratore ha espresso il voto per i condomini assenti sicché non palesava sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui.
Di conseguenza - si legge nella sentenza - il conflitto d'interesse appare configurarsi soltanto se l'amministratore non ebbe ad esprimere esattamente la volontà lui demandata dal mandante, il quale unico potrà lamentare un tanto non anche l'estraneo al rapporto.
Secondo la Cassazione, dunque, nella specie non appare un conflitto d'interessi, poiché viene unicamente dedotto che l'amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d'interesse, senza nemmeno una chiara identificazione circa l'essenza in concreto del denunziato conflitto.
Difatti, «o viene dedotto e comprovato dal denunziante che l'amministratore ha espletato in assemblea, quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti ovvero espresso voto in difformità rispetto alla volontà lui affidata dal delegante, oppure il conflitto d'interesse con l'ente condominiale deve esser individuato in capo al condomino rappresentato, ma in entrambe le situazioni concrete si realizza mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino».
Divieto di delega all'amministratore. Occorre ricordare che l'articolo 67, comma 5, delle disposizioni attuative del codice civile dispone che: "all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea".
Dunque, la delega all'amministratore è sempre illegittima e la relativa delibera votata anche dall'amministratore-delegato è da considerarsi annullabile nei termini e modi previsti dall'articolo 1137 c.c., indipendentemente dalla sussistenza o meno del conflitto d'interessi.
Il divieto assoluto di delega all'amministratore ha l'obiettivo di risolve alla radice il problema che stiamo esaminando, collega la invalidità della delibera votata (anche) dall'amministratore alla circostanza che l'amministratore non è legittimato a partecipare, quale delegato, all'assemblea. Ma il relativo vizio deve essere impugnato entro 30 giorni.
Conclusioni. Secondo la Cassazione, nel caso in cui l'amministratore esprima il voto per i condomini assenti (non palesando, quindi, una sua volontà, bensì limitandosi a farsi portatore di volontà altrui) deve escludersi una situazione di conflitto di interessi, che ricorre, invece, allorquando il soggetto, in posizione particolare, quale rappresentante, curi l'interesse proprio, anziché quello del suo mandante.