In tema di uso delle cose comuni, l'installazione sul lastrico solare di un'antenna trasmittente del segnale radiotelevisivo può essere considerata illegittima se, nei fatti, modifica la destinazione d'uso o comunque compromette il parti diritto d'uso degli altri condomini.
Questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27167 depositata in cancelleria il 22 dicembre 2014.
Si badi: la valutazione della lesione del pari diritto d'uso è demandata al giudice di merito e la decisione di quest'ultimo è incensurabile in Cassazione se risulta adeguatamente motivata.
Prima d'entrare nel merito della vicenda è utile ricordare che il pari diritto d'uso non si sostanzia nell'uso identico e contemporaneo, ma nella possibilità per ciascun condomino di trarre dai beni comuni il massimo beneficio a proprio personale vantaggio, nel rispetto dell'uguale diritto dei propri vicini e della destinazione d'uso delle parti comuni.
Per questi motivi l'installazione di un'antenna (sia essa trasmittente, come nel caso di specie, o ricevente) su una parte comune da parte di un condomini non è vietata ma essa non può arrivare a pregiudicare il diritto d'uso degli altri.
Il caso: un'emittente radio-tv, proprietaria di un'unità immobiliare in un edificio in condominio, installa sul lastrico di un palazzo un antenna trasmittente di dimensioni maggiori rispetto a quella precedentemente presente. Il condominio non ci sta e fa causa: la nuova antenna viola, tra gli altri, l'art. 1102 c.c. in quanto lede il pari diritto d'uso da parte degli altri partecipanti al condominio.
Tanto in primo quanto in secondo grado veniva ritenuto che l'installazione dell'antenna trasmittente fosse illegittima: in poche parole quell'impianto andava rimosso perché vietato ai sensi dell'art. 1102 c.c.
A quel punto l'emittente ha proposto ricorso per Cassazione: ricorso respinto. Vediamo perché.
Si legge in sentenza che l'antenna era molto ingombrante e ciò pregiudicava il pari diritto d'uso del lastrico solare. In particolare, dicono da piazza Cavour, dalla lettura la sentenza di secondo grado ha motivato adeguatamente la propria valutazione di violazione dell'art. 1102 c.c. affermando che l'antenna rendeva il lastrico inservibile agli altri condòmini.
Per rendere l'idea di che cosa s'intenda, è utile riportare la descrizione dello stato dei luoghi: “l\'antenna si sviluppa su un traliccio metallico di circa 18 metri installato su un basamento in cemento delle dimensioni di m. 1,30 x m. 1,30 x m. 0,40 ed inoltre il traliccio è vincolato al lastrico solare (della superficie di mq. 243) mediante ben sette tiranti imperniati nella pavimentazione, che attraversano l\'intero lastrico solare condominiale e raggiungono tutti i lati dell\'edificio, e vi sono ulteriori cavi”.
Insomma, specificano gli ermellini avallando la decisione del giudice di secondo grado, non solo l'antenna occupa una parte del lastrico, ma i tiranti che servono per ancorarla si estendono per tutta la superficie di quella parte comune, rendendone impossibile l'utilizzo.
L'emittente radio-tv si lamentava del fatto che il condominio per lungo tempo aveva tollerato la presenza della precedente antenna.
Per la Cassazione ciò non vuol dire nulla, in quanto la mera tolleranza di un fatto non è idonea a far sorgere “alcun diritto a perpetuare, in presenza del chiaro dissenso dai condomini, una situazione che si pone in violazione dell\'art. 1102 c.c.” (Cass. 22 dicembre 2014 n. 27167).
È utile ricordare che a seguito dell'entrata i vigore della riforma del condominio, l'art. 1122-bis c.c. disciplina le ipotesi d'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, consentendone l'installazione in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell\'edificio.
La norma, quando sono necessarie modificazioni delle parti comuni a tale scopo, consente un intervento dell'assemblea volto a disciplinare l'uso delle parti comuni in relazione a questo genere d'installazioni. L'art. 1122-bis c.c. riguarda le antenne riceventi e non quelle trasmittenti, ma la somiglianza dei due tipi d'impianto dovrebbe consentire l'applicazione analogica della norma.