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Superbonus, Legge di Bilancio 2023 e nuovo riferimento al presidente dell'assemblea

Viene ulteriormente rivalutato il ruolo del presidente nominato dall'assemblea.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Prima della legge 220/2012, il 2 comma dell'art. 67 delle disp. att. c.c. stabiliva che qualora un'unità immobiliare fosse in proprietà indivisa a più persone, queste avevano diritto a un solo rappresentante nell'assemblea designato dai comproprietari interessati; in mancanza avrebbe provveduto per sorteggio il presidente. La legge di riforma del condominio ha soppresso tale norma facendo così sparire l'unico riferimento al presidente dell'assemblea.

Questa figura però è necessaria e costituisce la garanzia di una corretta e democratica gestione della riunione.

Assemblea on line e nuovo riferimento al presidente

Un riferimento al presidente è ricomparso, però, nell'articolo 66 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e dalla legge 27 novembre 2020 n. 159.

Attualmente il 6 comma dello stesso art. 66 disp. att. c.c. precisa che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

In tal caso, il verbale, redatto dal segretario, deve essere sottoscritto dal presidente e poi trasmesso all'amministratore (se non svolge il ruolo di segretario) e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione (art. 66 disp. att. c.c., 3 comma).

Il nuovo comma 6 dell'articolo 66 disp. att. c.c., quindi, impone (sembra solo per le riunioni on line) la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell'adunanza considerandolo un requisito di forma, la cui assenza potrebbe, quindi, anche essere censurata in base all'articolo 1137 c.c.: in altre parole potrebbe rendere la delibera annullabile.

Superbonus e riferimenti al presidente nella Legge di Bilancio 2023

Come è noto l'articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1) del Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) ha diminuito la detrazione prevista dal Superbonus portandola al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110%. Ulteriori novità sono contenute nella Legge di Bilancio 2023, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2008 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025").

In particolare la Legge di Bilancio individua alcuni casi per i quali all'incentivo per l'efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dal Decreto Aiuti quater.

Così il 110% rimane per le spese relative ad interventi effettuati dai condomini nel 2023 per i quali la delibera assembleare di esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato Decreto Aiuti-quater (ovvero in data 19 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio o nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

Non si applica la diminuzione dal 110 al 90% neppure alle spese relative ad interventi effettuati dai condomini nel 2023 per i quali la delibera assembleare di esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato Decreto Aiuti-quater (ovvero in data 19 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall'amministratore del condominio o nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

In entrambi i casi sopra detti quindi viene fatto riferimento al presidente nominato dall'assemblea.

Per completezza si ricorda che il 110% rimane pure per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

In ogni caso viene stabilito le suddette disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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