Se ne parlava da quest'estate, quando il ministro Patuanelli dichiarò che il superbonus del 110% sarebbe diventato strutturale.
Alla fine, ad oggi, non sarà proprio così.
Il punto di caduta, il compromesso come si dice in questi casi, tra chi premeva per la stabilizzazione del provvedimento e chi non voleva nemmeno una proroga, è stato lo slittamento della scadenza al 30 giugno 2022.
Comunque non si tratta di una proroga generalizzata; vediamo perché.
Si badi: le norme che qui esporremo sono emendamenti al disegno di legge di Bilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera e non ancora dal quel ramo del Parlamento.
In altri termini: sebbene la tempistica ci dice che molto probabilmente sarà questo il testo definitivo e che quello al Senato sarà un passaggio meramente formale, come sempre bisogna attendere la certezza la si avrà con l'approvazione definitiva del testo. Andiamo avanti.
Superbonus, l'emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera
La settimana appena trascorsa, oltre alle note fibrillazioni della maggioranza di governo sulla gestione del recovery fund, ne ha portata un'altra, ossia le polemiche e lo scontro sulla proroga del superbonus del 110%.
Alla fine, si diceva, il compromesso è stata una proroga al 30 giugno 2022 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 per quei lavori che entro la metà di quell'anno almeno al 60%. In questi casi la detrazione e quindi l'eventuale credito d'imposta possono essere scontati in quattro anni e non in cinque.
Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione, si legge nella relazione di accompagnamento degli emendamenti approvati «vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Su supera quindi, almeno per questo genere di edifici, quell'impasse creata dalla norma e dalla sua lettura da parte dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva necessariamente la presenza del condominio per la fruizione del superbonus del 110% per gli interventi sulle parti comuni.
Novità sul superbonus del 110% per i condomini: cosa cambia
Gli emendamenti approvati Commissione Bilancio della Camera dei Deputati prevedono novità importanti anche per il condominio.
Vediamo quali.
Alla fine del comma 9-bis dell'art. 119 d.l. Rilancio dovrebbe essere aggiunto il seguente periodo: "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole."
La norma per intero dovrebbe essere, dunque, la seguente:
"Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole."
Non proprio un inedito in condominio: i favorevoli ad una decisione che si accollano l'intera spesa. Il pensiero va alle spese per le innovazioni gravose o voluttuarie.
Questa, invece, sarà (dovrebbe essere) la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente, rispetto alla quale si dice che «Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, per il gas; per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale».