Il Decreto Aiuti (DL n. 50 del 17 maggio 2022- contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (pubblicata nella GU n. 164 del 15.07.2022).
L'art. 14 del Decreto Aiuti - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - precisa al comma 1 che al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 119, comma 8 -bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo»;
L'articolo 14 del Decreto Aiuti convertito in Legge, quindi, proroga di 3 mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione del Superbonus al 110%.
La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110.
Il Decreto Aiuti interviene anche sulla disciplina della cessione del credito.
A tale proposito si ricorda che le banche possono cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
In altre parole, alle banche, oppure alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti: i crediti, infatti, sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Resta fermo il limite massimo di tre cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b) (art. 14).