Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), che prevede "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina".
Merita di essere segnalato che il decreto conferma la proroga del superbonus 110% per le unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).
In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all'art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34 2020, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (forse non si è tenuto conto che ad agosto i cantieri sono chiusi).
Attenzione: ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.
Ulteriori modifiche anche per il discorso "cessione crediti" relativi ai bonus fiscali.
La disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi viene ulteriormente ritoccata (articolo 14, comma 1, lettera b).
In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Un'altra notizia interessante (anche per i condomini) è che nel Decreto è previsto un bonus di 200 € una tantum (misura destinata a supportare famiglie coi redditi medio-bassi nell'affrontare l'aumento dell'inflazione e la pressione del caro-vita).
Tra i beneficiari rientrano lavoratori dipendenti (lo riceveranno a luglio direttamente in busta paga), pensionati (che riceveranno il pagamento direttamente dall'INPS senza necessità di domanda), i titolari di assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (art 31 e 32). Il requisito reddituale è 35.000 euro (non bisogna superare questa soglia nel 2022).
L'indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L'importo e le modalità di concessione dell'aiuto saranno definiti con apposito decreto ministeriale (articolo 33).