Nella seduta di mercoledì 30 dicembre, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l'articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un'astensione.
Questo quanto campeggia nell'home page del sito di Palazzo Madama.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque, diventeranno ufficiali tutte le nuove norme dettate in materia di superbonus, prorogato fino al 30 giugno 2022.
Prorogati al prossimo 31 dicembre 2021 le scadenze del bonus facciate e degli altri incentivi, quali ad esempio il 50% per ristrutturazioni edilizie (la misura ordinaria prevede una detrazione del 36%).
Legge di Bilancio e superbonus, la proroga e il cartello di cantiere
Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, la principale è la proroga della misura al 30 giugno 2022, con ulteriore slittamento al 31 dicembre 2022 in casi particolari.
Sarà obbligatorio indicare nel cartello di cantiere che li si stanno realizzando opere che beneficiano del 110%.
Legge di Bilancio e superbonus, le norme sul condominio
Novità anche per la procedura deliberativa in condominio, con riferimento all'imputazione delle spese ai soli condòmini che intendessero espressamente farsene carico.
Un modo un po' cervellotico per consentire la gestione collettiva di sconto in fattura e cessione del credito, altrimenti messa in pericolo dal carattere individuale del beneficio fiscale.
Questo il periodo aggiunto al comma 9-bis: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».
Legge di Bilancio e superbonus ampliato agli edifici monoproprietario
Una delle novità più significative nell'operazione di maquillage dell'art. 119 del d.l. Rilancio è data dalla possibilità di usufruire del superbonus anche «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Legge di Bilancio e superbonus, definita l'unità immobiliare funzionalmente indipendente
Altro elemento che aveva sollevato dubbi riguardava la corretta definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Vi pone rimedio la legge di Bilancio che, al comma 1-bis dell'art. 119 aggiunge il seguente periodo:
«Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».
=> Superbonus del 110% il "Piano d'Azione" dell'amministratore