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Sequestro penale parti comuni edificio

Anche un condominio può essere oggetto di sequestro penale preventivo. Non importa che i condòmini siano estranei al reato.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Quando si realizzano dei lavori edilizi in condominio, bisogna stare attenti ai vincoli che gravano sulla zona e alla conformità delle opere al permesso a costruire. Se, infatti, l'amministratore, magari con la complicità del direttore dei lavori, viola le disposizioni in materia, può scattare, persino, il sequestro preventivo del fabbricato.

In una circostanza come quella appena ipotizzata, lo scopo di tale misura cautelare sarebbe, evidentemente, quello di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa e cioè il completamento dei lavori abusivi.

Ci si chiede, però, se il sequestro de quo possa inerire anche i beni appartenenti ai privati. In altri termini, ci si domanda se i singoli proprietari del condominio possano, legittimamente, opporsi al sequestro preventivo del fabbricato, allorquando siano del tutto estranei all'attività, penalmente rilevante, compiuta dall'amministratore.

Questi dubbi sono stati sciolti da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Infatti nella decisione n. 33092 del 15 luglio 2021, emessa dalla 3° Sezione, si è affrontato un caso come quello sopra descritto.

Prima, però, di entrare nel merito giuridico della vicenda, appare logico, come sempre, descrivere il caso concreto.

Sequestro penale parti comuni edificio: il caso concreto

Il Gip delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto, con decreto, il sequestro preventivo di un immobile condominiale, per alcuni lavori abusivi in fase di realizzazione.

In particolare, la predetta misura cautelare era disposta poiché si trattava di un bene in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Inoltre, a quanto pare, le opere erano eseguite in difformità al permesso a costruire.

Più specificatamente, le norme contestate erano:

  • l'art. 44 co. 1 lettera c) del Dpr 380/2001, secondo il quale è previsto l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30.

La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso;

  • l'art. 181 co. 1bis lettera b) del Dlgs 42/2004, secondo il quale è prevista la reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori eseguiti ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Avverso il predetto decreto di sequestro era proposta richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Roma dalle associazioni che erano proprietarie di parte dell'edificio. Con ordinanza del 22 marzo 2021, veniva confermata la misura cautelare.

Era, quindi, inevitabile il ricorso in Cassazione dove, il ricorrente sosteneva che i beni, che non sono di proprietà degli indagati, non potevano essere sottoposti a sequestro preventivo.

Gli Ermellini, però, rigettavano il ricorso, confermando la legittimità del disposto sequestro preventivo.

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Sequestro penale preventivo: la norma

Secondo il codice di procedura penale «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.

Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (Art. 321 co. 1 cod. proc. pen.)».

La norma in esame, quindi, è applicabile in caso come quello oggetto della sentenza in commento. Ricordiamo, infatti, che si trattava di lavori abusivi, in corso di esecuzione e, pertanto, in una fase per cui, in assenza di un provvedimento cautelare, sarebbe stato possibile proseguire nella realizzazione delle opere illecite, nonostante la pendenza di un'indagine.

Ebbene, lo scopo della norma può spingersi sino al punto di coinvolgere beni che non sono di proprietà dell'indagato?

Sequestro penale preventivo anche a carico del terzo

La Cassazione in esame, nel solco della giurisprudenza di riferimento, ha confermato che è legittimo il sequestro preventivo disposto a carico di un bene non appartenente all'indagato.

Infatti, precisano gli Ermellini, «nell'ipotesi di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per impedire che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, difatti, non rileva la circostanza che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede (Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando e aa., Rv. 248741)».

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La ragione di tale conclusione sta nell'esigenza di garantire un'efficiente giustizia penale «Il vincolo diretto a rendere indisponibile la "res" è imposto per più generali esigenze di giustizia penale, che vanno necessariamente soddisfatte indipendentemente dalla responsabilità del soggetto che ne sia titolare.

Si è al proposito osservato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, purché il giudice effettui una pregnante valutazione del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività criminose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo (Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Catgiu, Rv. 264524)».

Per tale ragione, quindi, si può giustificare anche il sequestro penale preventivo di un bene appartenente ad un terzo.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 15 luglio 2021 - 7 settembre 2021 n. 33092
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