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29 cani in una abitazione. Legittimo il sequestro amministrativo in caso di pessime condizioni igieniche

Troppi cani tenuti in casa in condizioni igieniche e di alloggiamento non consone, possono far scattare il sequestro amministrativo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Nel 2011 i NAS, nel corso dell'ispezione presso l'abitazione di Tizio e Caio, rilevavano la presenza di 29 cani e, ritenutane la detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali per numero, condizioni di custodia e promiscuità, ne ordinavano il sequestro amministrativo (50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000).

Per tali motivi, i cani venivano affidati in custodia all'Ente Nazionale Protezione Animali.

Successivamente il sequestro veniva convalidato con ordinanza del direttore del corpo di polizia municipale. Avverso l'ordinanza di convalida gli opponenti presentavano opposizione.

L'opposizione viene accolta (parzialmente) consentendo ai ricorrenti di tenere presso di sé 5 cani a scelta e confermando per il resto il provvedimento opposto.

I ricorrenti, contestavano il provvedimento sindacale, e pertanto provvedevano ad impugnare il provvedimento innanzi al TAR con alcune relazioni di esperti.

Immissioni intolleranti provenienti da un immobile dove gli animali erano segregati e sedati con tranquillanti.

Il precedente della Cass. Penale 50635/2017. Con ordinanza, il Tribunale di Rieti rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagata Tizia con cui si censurava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale della stessa città avente ad oggetto 24 cani e box in paleria e rete metallica nei quali erano detenuti i predetti animali dalla medesima, presso l'immobile di sua proprietà.

Successivamente, secondo la Corte di legittimità le pessime condizioni in cui vennero rinvenuti gli animali deponevano per la perduranza in loco degli stessi da data molto antecedente al sequestro ed alla detenzione in carcere dell'indagata.

In argomento, gli ermellini, conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che "il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'articolo 727 c.p., comma 2, ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria (Cass. Pen. Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015). Pertanto "chi detiene animali nella propria abitazione in condizioni incompatibili con la loro natura, è responsabile penalmente".

«Canile condominiale» e regolamento di condomino intoccabile.

Il ragionamento del TAR Piemonte. Preliminarmente il T.A.R. si pronuncia sulla natura dell'atto impugnato, chiarendo che il sequestro confermato in sede di opposizione resta un provvedimento di natura cautelare, destinato a perdere automaticamente efficacia ove non intervenga la confisca (che lo assorbe) e comunque nel massimo termine di sei mesi.

Nel caso in esame, pertanto, il ricorso viene ritenuto improcedibile per la perdita di efficacia ex lege del provvedimento di sequestro.

Premesso ciò, quanto al merito della vicenda, secondo i giudici amministrativi, a seguito delle lamentele di alcuni vicini, il servizio veterinario di igiene e sanità pubblica della ASL competente aveva effettuato un sopralluogo presso la proprietà, riscontrando una situazione critica.

In un primo momento, ai ricorrenti era stato prescritto di provvedere allo sgombero di materiali ivi accumulati, alla pulizia e disinfezione; provvedimento rimasto, tuttavia, inottemperato.

In seguito a nuovi esposti, dunque, veniva effettuato un sopralluogo da cui scaturiva il verbale poi oggetto di convalida e successiva opposizione: in particolare, i Carabinieri rilevavano la presenza dei 29 cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura per numero, modalità di custodia e promiscuità.

Inoltre, soggiunge l'amministrazione, con un nuovo sopralluogo in una fase successiva venivano individuati ulteriori 14 cani, oltre ai 29 già oggetto dei provvedimenti impugnati, che risultavano convivere con ratti, con i quali condividevano cibo e acqua, oltre che essere affetti da patologie comportamentali. Quanto alle relazioni di parte, secondo il Tar queste non sarebbero idonee a sconfessare i plurimi accertamenti disposti dall'amministrazione e prodotti in giudizio, aventi tutti esito sostanzialmente univoco circa la condizioni critiche in cui venivano tenuti gli animali.

Addirittura, spiega il T.A.R., in una delle due relazioni invocata a proprio favore da parte ricorrente, si legge espressamente come il veterinario redattore non abbia potuto osservare gli animali.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con la pronuncia in commento hadichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile; per l'effetto ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Animali tenuti in pessime condizioni di salute

RIFERIMENTI NORMATIVI

50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000

PROBLEMA

A seguito di accertamento, venivamo individuati numerosi cani (circa 29) presso la proprietà privata dei ricorrenti. I cani in questione erano tenuti in condizioni incompatibili con la natura degli animali per numero, condizioni di custodia e promiscuità.

LA SOLUZIONE

La detenzione degli animali nella condizione vietata legittima il sequestro e il trasferimento degli stessi presso l'ente protezione animali. Ai proprietari, tuttavia, viene concessa la possibilità di tenere 5 cani a scelta.

LA MASSIMA

"Troppi cani tenuti in casa in condizioni igieniche e di alloggiamento non consone, possono far scattare i provvedimenti dell'autorità e addirittura il sequestro amministrativo degli animali a seguito di un'ispezione disposta dalla Procura". (TAR Piemonte n. 1378 del 29 dicembre 2017).

Sentenza
Scarica TAR Piemonte n.137 2017
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