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È molestia lavare le scale condominiali con detersivi che provocano allergie al vicino.

Scale condominiali:lavarle con detersivi che provocano allergie al vicino integra il reato di molestia o disturbo delle persone.
Avv. Mauro Blonda 

Quanto può costare uno specifico detersivo? Molto caro, se lo si usa per far dispetto al vicino.

Il compimento di atti molesti. Può costare davvero caro, e non parliamo di prezzo d'acquisto, l'uso in luoghi condominiali di detersivi che provochino allergia nei vicini di casa: tale atteggiamento integra infatti il reato di "Molestia o disturbo delle persone", punito addirittura con l'arresto sino a 6 mesi o con un'ammenda dell'importo massimo di 516,00 euro.

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Come ha recentemente chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 39197 del 23/09/2013 (Cass. Pen., sez. I), l'uso di tali detersivi, al pari di qualsiasi altro atto o atteggiamento che risulti molesto, se viene compiuto a tale solo scopo integra gli estremi della condotta prevista dall'art. 660 del codice penale.

Perché si configuri il reato in parola, pertanto, è sufficiente (ma necessario) utilizzare per le pulizie degli spazi comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà) un prodotto che si sappia essere nocivo per i vicini: basta che tale azione venga compiuta anche una sola volta perché il reato si perfezioni, non occorrendo la ripetitività ed abitualità della condotta lesiva.

È tuttavia necessario che vi sia consapevolezza in chi utilizzi il detersivo incriminato della sua nocività per il vicino: in caso contrario mancherebbe la prova della volontà di nuocere o comunque di recare disturbo, elemento essenziale per la sussistenza del reato in parola.

La consapevolezza del nocumento ed il fine della condotta. La consapevolezza che il prodotto utilizzato rechi disturbo al vicino, benché necessaria, non è tuttavia elemento sufficiente perché si configuri il reato di molestia: è infatti indispensabile che tale uso sia compiuto al solo scopo di recare disturbo: ciò poiché la norma penale, se è vero che non richieda la prova della motivazione della condotta delittuosa (ossia il perché dell'azione), è altrettanto vero che la punisce solo allorquando sia mossa da " petulanza o altro biasimevole motivo".

In sostanza vi è molestia quando l'azione, di cui si conosce la nocività, viene comunque compiuta proprio affinché rechi disturbo: non è invece necessario conoscere perché tale disturbo viene arrecato (rancore per precedenti vicende, baruffe in corso, cattiveria congenita), ma basta che chi lo arreca sappia e voglia provocare tale effetto di disturbo nel vicino.

Il motivo è infatti biasimevole quando finalizzato esclusivamente a recar fastidio, mediante quindi il compimento di quegli atti posti in essere nonostante ed anzi perché se ne conosce il potenziale nocivo o comunque lesivo dell'altrui sfera di libertà.

Diverso, quindi, sarebbe ad esempio il caso in cui quel detersivo fosse l'unico in commercio oppure l'unico capace di detergere nella maniera necessaria.

Naturalmente, altrettanto dicasi nel caso in cui manchi la prova della consapevolezza della nocività: bisogna cioè provare che l'utilizzatore del detersivo sappia che quello specifico prodotto reca disturbo.

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Pertanto vi è molestia allorquando, pur sapendo che una certa azione reca fastidio ad altri e pur potendone fare a meno, la si compie proprio per nuocere, ossia per tale biasimevole motivo.

Il profilo sanzionatorio. Le conseguenze di tale condotta possono essere davvero care dal momento che, come detto, il reato di molestie prevede addirittura l'applicazione della pena detentiva (per un massimo di 6 mesi carcere), in sostituzione a quella monetaria (fino a 516,00 euro): l'alternatività tra le due sanzioni, tuttavia, non deve indurre a ritenere automaticamente applicabile quella meno grave, ossia il pagamento della pena pecuniaria, per due motivi principalmente.

Innanzitutto perché la scelta tra le due pene appartiene, naturalmente, al Giudice, cui pressoché insindacabilmente spetterà decidere quale fra le due irrogare caso per caso.

In secondo luogo perché, applicando le norme dettate in tema di oblazione delle contravvenzioni e recidiva, non sarà possibile estinguere il reato mediante oblazione (ossia pagando un importo pari, in questo caso, ad € 208,00) nel caso di un successivo processo per tale stesso reato, situazione di certo non rara nella quotidianità condominiale, dove sono purtroppo all'ordine del giorno beghe e liti tra vicini e situazioni che possono assumere i connotati del reato in questione: si pensi ad esempio alle questioni inerenti lo sciorinamento dei panni, il parcheggio e posizionamento delle autovetture, il rumore negli appartamenti, situazioni queste in cui possono in teoria ravvisarsi gli elementi costitutivi della condotta criminosa sin qui descritta.

Occorrerà pertanto badare bene alla scelta del detersivo con cui lavare le aree pertinenziali per evitare di incappare nel reato in questione: non sarebbe poi semplice scusarsi con un forte sconto sul prodotto prescelto per richiedere…uno sconto dal Giudice.

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