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Se gli atti persecutori e le minacce sono portate contro più condomini si configura il reato di stalking

Stalking condominiale. Atti persecutori e le minacce sono portate contro più condomini.
Avv. Alessandro Gallucci 

Condomini minacciosi e perseguitanti tremate! La Cassazione sdogana il così detto stalking condominiale.

Un titolo ad effetto che potrebbe apparire su un qualunque quotidiano e che a leggere la sentenza n. 20895 resa dalla Cassazione penale lo scorso 25 maggio la sintetizzerebbe in modo efficace.

Vediamo perché.

Ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio”.

Si tratta del così detto reato di stalking. Elemento caratterizzante del reato, che presenta molte affinità con i delitti di minacce e violenza privata, e la reiterazione della condotta. Non basta una minaccia o un solo comportamento molesto.

La Cassazione, nel dare una forma numerica al concetto di condotta reiterato, ha specificato che sono sufficienti due condotte contro la medesima persona per presentare querela ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

Se però le minacce e le molestie sono equamente ripartite una per una a più persone che hanno un elemento che le lega, il reato è comunque configurabile. Quest’elemento può essere anche il fatto d’essere condomini nello stesso edificio. Parola di Cassazione. Il perché è spiegato nella sentenza.

Si legge nella pronuncia: ” si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro.

La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti.

Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente. [...] è dunque ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere.

E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe” (Cass. pen. 25 maggio 2011 n. 20895).

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