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Green pass anche negli studi degli amministratori condominiali

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri estende l'obbligo anche ai datori di lavoro privati.
Redazione 
17 Set, 2021

Chi lavora negli studi di amministrazione condominiale a partire dal 15 ottobre 2021 dovrà essere munito di green pass per l'accesso allo studio.

L'estensione della certificazione verde (ribattezzata per l'occasione super green pass) col decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 riguarderà tutto il settore privato e chiaramente anche gli studi di amministrazione.

A date condizioni anche i formatori condominiali dovranno essere in possesso del certificato.

Che la misura sia stata assunta ce lo dice chiaramente il Governo nel proprio sito istituzionale. Il testo del decreto - che attualmente circola ancora in via ufficiosa - dettaglia come avverranno i controlli.

Green pass per amministratori e dipendenti, la norma

Come si diceva poc'anzi, il testo della norma è quello ufficioso, ma non sorgono dubbi sul suo contenuto.

Art. 9-septies d.l. 16 settembre 2021:

"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76."

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. Ad avviso di chi scrive non pare possano sorgere dubbi sul fatto che oltre ai dipendenti, anche i datori di lavoro devono essere muniti della certificazione verde, anche se sul possesso della certificazione verde da parte di questi non sono previsti espressamente controlli.

La norma non pone distinzioni tra tipologie di uffici, chiusi o aperti al pubblico, quindi tutti i lavoratori del settore privato dovranno essere muniti di green pass.

Il terzo comma specifica che "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Green pass per i formatori condominiali, quando?

L'art. 9-septies terzo comma specifica che il possesso della certificazione verde riguardi "altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

Se ne deve dedurre che anche se lo studio di amministrazione organizza a qualunque titolo corsi di formazione per il personale dipendente o aperti al pubblico, i formatori invitati a tenere lezioni nei predetti corsi dovranno essere muniti della certificazione verde.

La verifica del possesso della certificazione spetta al datore di lavoro (amministratore o soggetto da lui delegato). I lavoratori non in regola col possesso del certificato dovranno essere sospesi (con sospensione della retribuzione e/o di altro compenso o emolumento, comunque denominato).

Il mancato possesso del green pass ovvero la mancata attivazione del sistema dei controlli comporta sanzioni che possono arrivare rispettivamente fino ad € 1.500,00 ed € 1.000,00 (o € 2.000,00 in caso di reiterazione).

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