#1 Inviato 27 Gennaio, 2016 Unico piccolo condomino, con due numeri civici, composto da tre corpi di fabbricato separati da spazio vuoto. Fabbricato a), con proprio numero civico, prevalenza abitazioni Fabbricato b), con proprio numero civico, abitazioni Fabbricato c), tra a) e b), tutti separati da spazio vuoto, box Nel resoconto di fine esercizio, le spese di manutenzione del fabbricato a), riportate come spese generali e non di proprietà, sono ripartite sia con le unità del fabbricato a) che con quelle del fabbricato c). I box hanno un proprio accesso indipendente- proprio cancello carraio e propria rampa di accesso. Alcuni condomini hanno solamente il box. Essendo proprietario del box ma non di alcuna unità del fabbricato a), in base al codice civile, e quale articolo, posso oppormi a questa ripartizione e non concorrere alla spesa di manutenzione fabbricato a)? Le spese di manutenzione del fabbricato a), quando sono ascrivibili a spese proprietà e quando a spese generali (indipendentemente dalla locazione)?
#2 Inviato 27 Gennaio, 2016 Se il tuo box si trova "sotto" il tetto del fabbricato, devi comunque partecipare alle spese generali per la quota dei tuoi "pochi" millesimi. Sei comunque proprietario di un'unità immobiliare nel fabbricato condominiale, per il quale vale comunaque il 3° comma dell'art. 1123 del c.c.
#3 Inviato 27 Gennaio, 2016 @ dtera Il vostro si configura come un supercondominio, che fatto salvo una disposizione regolamentare nasce spontaneo; Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione. (Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19939) Se è un supercondominio, ogni stabile deve avere una contabilità a parte e distinta delle altre ed un CF singolo (ovvero in questo caso 3 CF) ed un amministratore per ciascun stabile se i condomini sono più di 8, in più dovrebbe esserci un amministratore per le parti comuni tra i tre fabbricati con una contabilità comune ed un amministratore ed un CF Comunque se consideriamo come un unico condominio le spese devono essere ripartite ogni corpo a se stante, con il criterio dell'art 1123 3° comma che dice testualmente; - Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
#4 Inviato 28 Gennaio, 2016 Come detto il fabbricato a) è adibito in prevalenza a civili abitazioni ed il fabbricato c) adibito solamente a boxes. i due fabbricati sono separati da spazio vuoto. Se ben interpreto: Le spese generali di manutenzione riguardano solo il fabbricato a), separato da spazio vuoto dal fabbricato c). Quindi le spese generali di manutenzione del fabbricato a) sono a carico delle unità-gruppo di condomini, del fabbricato a) che ne traggono utilità. le spese di manutenzione del fabbricato, a logica, dovrebbero rientrare nelle SPESE PROPRIETA'? per cortesia quando le spese di manutenzione rientrano in SPESE PROPRIETA' e quando in SPESE GENERALI.? Grazie p
#5 Inviato 28 Gennaio, 2016 Se vengono effettuati lavori di manutenzione nell'edificio "A" (abitazioni) le spese saranno a carico solamente ai condomini di quello stabile, ovvero se p.es. la somma dei mlm di quel fabbricato fosse 550 mlm saranno solo questi che pagheranno. Pagheranno tutti i condomini degli stabili "A", "B" e "C" quando ci saranno dei lavori o manutenzioni che interessano tutti i tre stabili, p.es. lavori nel comprensorio, p.es. se c'è un giardino, dei vialetti, dei marciapiedi ecc ecc e i servizi comuni, p.es. il compenso per l'amministratore (visto che il vostri è gestito come un condominio unico) Aggiungo per chiarezza, se p.es. si dovrebbe rifare il tetto dell'edificio "C" (box), pagheranno soltanto i proprietari dei box che stanno nell'edificio "C", lo stesso criterio vale per gli altri stabili.