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Sottobalconi da ristrutturare, chi paga le spese?

Rifacimento dei sottobalconi: quando deve pagare il proprietario del balcone e quando la spesa, invece, è condominiale?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Chi deve sostenere le spese per gli interventi di ristrutturazione del così detto sottobalcone ?

Il sottobalcone è quella parte del manufatto che, solitamente, serve da copertura per il balcone inferiore.

Quando si parla di sottobalcone si fa ai balconi aggettanti, poiché nel caso di balconi incassati si suole parlare di solaio interpiano.

Chiarito questo aspetto è utile comprendere chi debba essere considerato proprietario del sottobalcone.

Sottobalcone, il quesito

Ci scrive un lettore, che espone e domanda:

«Nell'edificio in cui vivo e sono proprietario di due appartamenti si sta discutendo della esecuzione di lavori di manutenzione della facciata.

Abbiamo affidato incarico ad un tecnico affinché ci presentasse un computo metrico delle opere da farsi. Lui, tra le varie, ha indicato la necessità di intervenire sui sottobalconi. Preciso che si tratta di balconi aggettanti. Ha relazionato che più d'uno presenta rigonfiamenti probabilmente dovuti ad infiltrazioni dei ferri delle ringhiere infissi negli stangoni in marmo.

Il problema che è stato sollevato in riunione riguarda la competenza dell'assemblea a eseguire questi lavori. Per alcuni il sottobalcone è privato e quindi spetta ai rispettivi proprietari occuparsene. Per altri anche se condominiale, siccome il rigonfiamento è causato dalle ringhiere, allora la spesa spetta comunque al proprietario del piano di calpestio. Per altri siccome ringhiere e sottobalcone sono entrambi condominiali (per ragioni di decoro), allora la spesa è necessariamente condominiale

Balconi e suoi elementi, la giurisprudenza che li riguarda

È noto che secondo la Corte di Cassazione i balconi aggettanti «non sono necessari per l'esistenza o per l'uso, e non sono neppure destinati all'uso o al servizio dell'intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono» (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).

=> Balconi in condominio

Gli ermellini, quindi, ritengono che tali manufatti debbano essere considerati di proprietà esclusiva. Nel corso degli anni hanno specificato questa loro presa di posizione precisando che devono, invece, essere considerati di proprietà comune le parti decorative della parte frontale e di quella inferiore del balcone aggettante in quanto incidenti sul decoro architettonico dell'edificio (cfr. tra le tante Cass. 14576/04 e da ultimo Cass. n. 10209/2015).

Si badi: le sentenze non parlano diproprietà comune della parte frontale e di quella inferiore ma degli elementi decorativi ivi presenti. Insomma se i rivestimenti incidono sul decoro è evidente che le parti strutturali restano di proprietà del titolare del balcone, chiaramente laddove tale distinzione sua materialmente effettuabile.

Un orientamento più recente, pare affermare, però, che sottobalcone e parte frontale sono sempre condominiali, cioè che queste strutture incidono comunque sul decoro e come tali vanno considerati beni comuni.

In tal senso, almeno ad avviso dello scrivente, rischia di essere letta una sentenza resa nel 2018 dalla Corte di Cassazione, nella quale è affermato che «in materia di balconi aggettanti, i quali, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, si è precisato che occorre verificare se l'intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell'appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini. Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi - alla luce delle vicende oggetto di precedenti di questa Corte appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell'aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini» (Cass. 2 marzo 2018 n. 5014).

È vero, si dice che la struttura portante è in proprietà del titolare dell'appartamento cui il balcone serve, poi si afferma che rappresenta elemento decorativo il cielino (cioè il sottobalcone) tout court, senza distinguere tra elementi strutturali ed estetici, nonché senza specificare che devono esistere elementi che connotino l'estetica, che non può dirsi esistente, almeno ad avviso dello scrivente, sempre e solamente per la esistenza del cielino, il quale data la esistenza del balcone aggettante ne è elemento immancabile.

Sottobalcone, la giurisprudenza ad hoc e una riflessione finale

Rispetto al sottobalcone, la giurisprudenza, quand'è stata chiamata a pronunciarsi specificamente su di esso, ha affermato che le spese relative ad essi relative «debbono essere poste a carico di tutti i condomini poiché gli stessi vanno considerati una parte condominiale in quanto visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l'intero fabbricato» (Trib. Novara 29 aprile 2010).

Il sottobalcone è parte comune perché incide sul decoro architettonico. La presa di posizione del Tribunale di Novara.

La pronuncia in esame come la precedente Cassazione (precedente per ordine di citazione non cronologica) ad avviso dello scrivente è troppo generica e si espone a critica.

Innanzitutto è bene specificare che nel caso di un sottobalcone dipinto di bianco, dando anche per scontato (e ci sarebbe da dire anche su questo) che questa banale e ricorrente finitura sia rilevante ai fini del decoro, la sola spesa per la ritinteggiatura potrà essere posta in capo a tutti i condòmini, ma quelle necessarie per eventuali risanamenti strutturali graveranno sul loro esclusivo proprietario.

Nel caso di ristrutturazione dell'edificio e contestuale sistemazione dei balconi, quindi, la spesa per le parti decorative dovrà essere suddivisa tra tutti i partecipanti al condominio in ragione dei millesimi di proprietà, trattandosi di un costo dovuto per la conservazione delle parti comuni ai sensi dell'art. 1123 c.c. Chiaramente i condòmini possono assumere decisioni differenti in merito alla ripartizione delle spese se concorre il consenso di tutti quanti loro.

Se, però, come pare nel caso sottopostoci dal nostro lettore, la manutenzione del sottobalcone è dovuta a problemi infiltrativi, perché i condòmini dovrebbero pagare le spese causate dalla ringhiera? Perché, come dice qualcuno in quel condominio, anche la ringhiera incide sul decoro ed è parte comune?

Strada percorribile data la labilità della giurisprudenza sul punto e l'incertezza normativa. Un simile approdo, secondo chi scrive, per le ragioni esposte, sarebbe errato.

=> Balcone: tipologie e ripartizione delle spese

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Brian
Brian 11-09-2019 10:25:15

L'articolo parla solo dei balconi "aggettanti", e per quelli non aggettanti come ci si comporta? I sottobalconi risultano, spesso, danneggiati causa infiltrazione o per vetustà. Chi paga la manutenzione, il proprietario del calpestio o è considerata parte condominiale e pagano tutti?

rispondi
Alberto Meli
Alberto Meli 11-09-2019 13:47:06

Pregiatissimo Avvocato,
ho letto il Suo interessante articolo e desidererei conoscere il Suo parere in ordine alle seguenti considerazioni.
Che i balconi abbiano esclusiva utilità per il proprietario dell'appartamento da cui aggettano e che gli stessi non incidano sul decoro dell'edificio, se non sono particolarmente elaborati (l'orientamento attuale della Corte di Cassazione) è, a mio giudizio, un concetto errato.
Il balcone, oltre alla (senza dubbio principale)funzione di calpestio per il proprietario, svolge certamente anche una importante funzione di copertura per il proprietario dell'appartamento sottostante, perchè ne protegge (al pari di una mantovana) dalla pioggia e dal sole gli infissi e gli impianti, quali la caldaia, il motore del climatizzatore, la centralina dell'allarme, le appliques,che, non a caso, vengono solitamente collocati sotto il balcone, non esternamente ad esso. Il balcone, inoltre, consente di fissare (pur dietro permesso) tende, strutture fangisole o verande.
I frontalini, il sottoballatoio e la stessa rignhiera, inoltre, certamente incidono sul decoro architettonico dell'edificio, ancorchè semplici e banalmente dipinti di bianco. L'estetica di un edificio non è infatti determinata dalla complessità dei suoi decori ma dall'insieme delle linee architettoniche, delle superfici, dei volumi e delle colorazioni visibili dall'esterno, che contribuiscono tutte a fare il "prospetto", anche se prive di particolare pregio estetico. Ne è prova il fatto che ove il proprietario di un balcone decidesse di variare il colore (bianco)del cielino o la tipologia (ancorchè semplicissima)della ringhiera o, addirittura, di elimanare il (suo?) ballatoio, il condominio certamente si opporrebbe, giustamente invocando la lesione del decoro architettonico.
Il problema, quindi, a mio parere, non è quello di stabilire se le varie parti del ballatoio interessino, o meno, tutti i condomini, che è scontato, ma quello di stabilire in che percentuale ogni porzione "serva" ai diversi condomini e in che misura essi debbano quindi contribuire alle spese. E' un po' ciò che accade per la terrazza a livello, per le quali la legge - ritenendone proponderante la funzione di copertura rispetto a quella di calpestìo - onera per 1/3 delle spese il proprietario esclusivo, che la calpesta, e per 2/3 quelli sottostanti, che ne sono protetti.
In tal modo, stabilendo cioè il diverso apporto dato dai condomini, ma coinvolgendoli tutti, si eviterebbe di togliere all'assemblea il diritto/dovere di deliberare sui lavori e si eviterebbe ciò che spesso accade, ossia che il proprietario, lasciato solo dall'amministratore e dai condomini (che non ritengono la questione "affar loro") non trova di meglio che superare la difficoltà di intervenire (specie se il balcone si trova ai piani alti), apponendo orribili reti di protezione. Quelle sì lesive del decoro architettonico dell'edificio.
Cordiali saluti,
Ing. Alberto Meli

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SANDRO COCCETTI
SANDRO COCCETTI 03-10-2022 20:36:23

CONDIVIDO AL 100%.

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Ugo Angeletti
Ugo Angeletti 13-09-2019 10:17:38

Il mio caso: l'oggetto non è un sottobalcone ma un "sotto ballatoio", cioè un ballatoio sopraelevato, a cui si accede attraverso una scala a chiocciola che parte dal giardino condominiale; dal ballatoio si accede ai portoni d'ingresso di 4 appartamenti. Sia la scala che il ballatoio sarebbero da ripristinare a causa delle infiltrazioni di acqua. Come vanno ripartite le spese? Grazie.

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Antonio Di Lieto
Antonio Di Lieto 13-11-2019 21:43:21

Il distinguo dovrebbe partire dal tipo di manutenzione da effettuare: ordinaria o straordinaria.
Nel primo caso, il proprietario dell'appartamento sottostante è tenuto al ripristino della sola attintatura, stuccatura ed isolante compresi. Questo è il caso di un "rinfresco" che normalmente si effettua in concomitanza dell'attintatura delle pareti verticali della facciata del balcone sottostante. L'intervento non è dovuto ad infiltrazioni provenienti dal piano di calpestio sovrastante.
Quando, invece, il sottobalcone presenta danneggiamenti, bisogna indagare la natura del fenomeno che ha provocato tali danni.
Il più comune è il distacco dell'intonaco del sottobalcone. Questo può verificarsi per una serie di cause ma la più comune è l'infiltrazione proveniente dal piano di calpestio. Non dimentichiamo che il proprietario del balcone superiore è tenuto non solo alla sostituzione del pavimento, quando necessario, ma anche e soprattutto alla ordinaria manutenzione dello stesso. E' proprio questo genere di manutenzione, per così dire "preventiva" che non viene mai effettuata. Eppure risulta chiaro che il marmo dei correnti perimetrali è materiale diverso dalle piastrelle della pavimentazione. Due coefficienti di dilatazione diversi fanno sì che al variare della temperatura (estate/inverno) i due materiali si comportino diversamente facendo venir meno, con il passare del tempo, la sigillatura che li unisce. Ciò accade anche per i pavimenti montati a fuga. In questo caso, il danneggiamento che subisce la struttura in cemento armato del balcone può essere molto serio. Se il masso di allettamento sul quale è incollato il pavimento non è opportunamente impermeabilizzato, l'acqua per effetto della gravità si dirigerà verso il basso andando ad impregnare travetti e pignate. Il ferro dei travetti arruginendo tenderà a gonfiarsi provocando la rottura del travetto stesso il quale, a sua volta, ingrossandosi andrà a comprimere le pignate che possono fratturarsi. In questo caso si avrà il "collasso" del pacchetto costituente il solaio (fenomeno di "sfondellamento") ed i detriti cadranno pericolosamente nel balcone sottostante.
In buona sostanza possiamo affermare che al proprietario del balcone sottostante compete soltanto l'ordinaria manutenzione del sottobalcone superiore mentre in tutti gli altri casi la responsabilità e l'onere dell'intervento straordinario, attintatura compresa, compete al proprietario del balcone superiore.

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SALVATORE CATALANO
SALVATORE CATALANO 26-11-2019 09:39:19

Salve ho un balcone aggettante che nella parte inferiore non è stato mai rifinito in quanto è ancora a mattoni. Il proprietario del piano di sotto che ha la proprietà da 30 anni ha deciso di rifinire la facciata e ha chiesto a me di rifinire il sottobalcone. Premetto che io sono proprietario dell'immobile superiore da pochi anni e che da quando questo ha la proprietà ci sono stati 2 proprietari nel mio appartamento. La mia domanda è può chiedere la rifinitura a me e perchè non l'ha fatto con quelli precedenti? Chiarisco anche che nel mio palazzo ognuno si è rifinito il suo balcone compreso di pavimento facciata e sottobalcone superiore.

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Antonio Di Lieto
Antonio Di Lieto 02-12-2019 09:18:12

Salve.
La rifinitura del sottobalcone compete al proprietario del balcone in questione.
Non essendo mai stato rifinito si intende tale intervento quale manutenzione straordinaria. Pertanto compete a lei lo strato di intonaco e la camicia di stucco. In effetti le competerebbe anche l'attintatura ma, credo, se ne potrebbe far carico il condomino sottostante visto che sta provvedendo ad eseguire opere da pittore.
Da quel momento in poi, qualsiasi nuova pitturazione, a meno che non si renda necessaria a causa di infiltrazioni provenienti dal suo balcone, si intende come manutenzione ordinaria e compete al condomino sottostante.
Pertanto le consiglio di eseguire un'accurata ispezione dello stato dei luoghi prima di procedere all'intonacatura.
Per quanto riguarda il calpestio del suo balcone, qualora dovesse notare fughe "saltate", in particolare lungo il perimetro dei correnti di marmo e delle soglie dei balconi, le consiglio di procedere immediatamente alla loro sigillatura e, per esperienza personale, le consiglio di utilizzare stucco da esterni per fughe FUGALITE BIO della Kerakoll, molto facile da usare perché se ne può preparare la quantità desiderata senza sciupare l'intera confezione.
La cosa importante, si ricordi, è pulire bene gli interstizi che si andranno a sigillare aiutandosi con una stecca da pittore e soffiando via polvere e piccoli detriti che si andranno sicuramente a formare. Per quest'ultima operazione si aiuti con una spazzola e con un phon.
L'intervento va eseguito con balcone asciutto e, preferibilmente d'inverno con temperatura esterna superiore a 5° centigradi.
Per informazioni più dettagliate, troverà alcuni video su Internet.
Cordiali saluti

rispondi
Salvatore
Salvatore 02-12-2019 18:05:36

Ma se uno non vuole rifinire il suo sotto balcone in quanto nel condominio ognuno ha fatto al contrario(cioè ha rifinito il sottotetto che vive che doveva essere rifinito da quello del piano superiore) e quindi deve rifinirne due a questo punto?

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Antonio Di Lieto
Antonio Di Lieto 02-12-2019 21:15:31

Le prassi e le convenzioni sono una cosa normalmente accettata in assenza di Leggi.
In questo caso la giurisprudenza esiste ed è (quasi) chiara.
Normalmente ognuno cura il proprio sotto balcone mentre il cornicione dell'edificio che funge da copertura al balcone dell'ultimo piano compete all'intero Condominio.
Il criterio da Lei indicato, se applicato, lascerebbe perennemente allo stato grezzo il sotto balcone del primo piano.

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Valentina
Valentina 30-12-2020 22:18:46

Buonasera,nel mio condominio dobbiamo rifare i balconi aggettanti.alcuni inquilini sostengono che ogni appartamento sistema la pavimentazione del balcone,mentre il sottobalcone spetta al proprietario dell'appartamento sottostante.il sottobalcone del primo piano viene ripartito tra tutti, mentre quello dell'ultimo piano non avendo nessuno sopra, non partecipa alle spese di nessun sottobalcone. Leggendo le sue osservazioni mi sembra di capire che il codice prevede che i lavori sul pavimento e sottobalcone vengano effettuati entrambi dallo stesso proprietario dell'appartamento, corretto? Grazie

rispondi
Giuseppe
Giuseppe 09-12-2020 01:15:31

Mi chiedevo cosa gli amministratori di condominio debbano capire o come possano interpretare le disposizioni di legge che si sono susseguite per determinare a chi compete e quando compete al condominio , la spesa del ripristino dei sotto balconi. Essi infatti non avendo in genere, alcuna cultura architettonica..ultimamente hanno deciso all unanimità che il rifacimento dei sotto balconi spetta al proprietario del balcone stesso.

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Giuseppe
Giuseppe 09-12-2020 09:22:07

Mi chiedevo cosa gli amministratori di condominio debbano capire o come possano interpretare le disposizioni di legge che si sono susseguite per determinare a chi compete e quando compete al condominio , la spesa del ripristino dei sotto balconi. Essi infatti non avendo in genere, alcuna cultura architettonica..ultimamente hanno deciso all unanimità che il rifacimento dei sotto balconi spetta al proprietario del balcone stesso... Perché?! Se le disposizioni di legge annoverano i sotto balconi insieme alle linee che determinano il solaio del balcone stesso tra gli elementi decorativi di maggiore rilievo dell'architettura moderna????

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