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Riconoscimento del debito e poteri del delegato in assemblea

Il soggetto delegato a partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto, può riconoscere il debito per conto del delegante? Vediamo cosa ha deciso la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.746 del 2019
Avv. Valentina Papanice 

Assemblea, delega e ricognizione del debito

Quali limiti ha la delega in assemblea di condominio? In particolare, può il delegato, partecipando all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto - approvazione che peraltro non avviene - impegnare il delegante riconoscendo in sua vece come dovuto il debito attribuitogli?

A tale domanda risponde la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n.746 del 2019, nel giudizio instaurato da un condomino in opposizione al decreto ingiuntivo emesso proprio su una ritenuta ricognizione di debito compiuta dal soggetto delegato.

In effetti, il riconoscimento del debito costituisce una prova scritta e, quindi, in base ad esso può essere emesso ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. un decreto ingiuntivo di pagamento.

La base giuridica per la quale è ottenuto il provvedimento, qui, non è quella indicata dall'art 63 disp. att. e trans. c.c., che porta all'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in base al riparto approvato. Approvazione del riparto che, come detto, non vi è stata.

Vediamo allora quali sono i fatti di causa, quali sono le contestazioni dell'appellate e infine sulla base di quale percorso logico -giuridico è emessa la decisione.

Per il Tribunale il delegato aveva il potere di riconoscere il debito del delegante

In primo grado si rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo con la motivazione che, per quel che qui riguarda, il condomino, per il tramite di un delegato, seppure in quella assemblea non fosse stato approvato il rendiconto (cosa che era all'o.d.g.), aveva ciononostante riconosciuto la posizione debitoria nella misura di 90.401,60 euro.

Nella sentenza si rileva che risulta la prova documentale della partecipazione per delega, da parte del condomino opponente, all'assemblea nella quale, pur non venendo approvato il bilancio condominiale, detto soggetto ha riconosciuto la posizione debitoria nei confronti del Condominio e che non solo non ha provato l'affermata limitazione dei poteri conferiti al delegato ma nemmeno ha impugnato la relativa delibera. "Appare peraltro verosimile" - prosegue la Corte d'Appello - "e, dunque, dimostrato quantomeno sotto il profilo presuntivo, che il delegato avesse la compiuta conoscenza e, con essa, il potere di relativo riconoscimento, del debito non contestato dalla delegante nei confronti del Condominio."

Riconoscimento di debito che, per la Corte d'Appello, dunque, costituisce prova scritta idonea per l'emissione di decreto ingiuntivo nonché valido atto interruttivo della pure eccepita prescrizione (ex art. 2944 cod. civ.).

Per l'appellante, la ricognizione di debito del delegato non è efficace nei suoi confronti

Con l'appello, per quel che qui riguarda, si contesta la sentenza per avere, con riferimento al "tema delle deleghe in assemblea di condominio e dei limiti fissati per il mandato dall'art. 1711 c.c.", ritenuto che "il difetto di rappresentanza in capo al falsus procurator non sarebbe un fatto impeditivo del diritto della controparte alla produttività degli effetti del contratto" e che le dichiarazioni rese dal delegato erano efficaci verso il delegante non avendo questo nemmeno impugnato la delibera, e dunque per non avere valutato correttamente alcuni elementi che provano l'insussistenza delle pretese del condominio e l'invalidità delle dichiarazioni del delegato: questi aveva partecipato all'assemblea, ai sensi dell'art. 67 disp. att. e trans. c.c., con una delega conferita su moduli standard e dunque (al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale senza che sul punto si fosse svolta attività istruttoria) era da ritenersi, in assenza di prova contraria di cui era onerato il condominio, privo di poteri per rilasciare la dichiarazione di riconoscimento di debito in base alla quale era stata chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo.

Per l'appellante, venendo meno la validità della pretesa ricognizione di debito, il credito non è quindi dovuto, non essendo provato ed essendo comunque prescritto; si sarebbe cioè compiuta la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., in difetto di atti interruttivi.

I rapporti tra delegante e delegato sono regolati dalle norme del mandato

La Corte d'Appello accoglie il motivo osservando, in primis, che l'art. 67 disp. att. e trans. c.c. prevede che (per quel che qui interessa) che la partecipazione dei condomini in assemblea può avvenire anche tramite un rappresentante munito di delega scritta.

Solo chi delega un altro a partecipare in sua vece all'assemblea può eccepire vizi della delega.

Aggiunge la Corte che è principio acquisito, quello per cui in assenza di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l'ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l'operato del delegato in assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino a che questi non lo ratifica.

L'inefficacia, però, non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporla spetta "esclusivamente al condomino pseudo-rappresentato" (v. Cass. n. 4531/2003; cfr. inoltre Cass. n. 2218/2013, Cass. n. 12466/2004, Cass. n. 8116/1999)."

Così come è parimenti indiscusso, che secondo quanto disposto dall'art. 1711 c.c. in ambito di mandato, il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato, dovendosi attenere all'oggetto dello stesso, ed eventualmente anche in relazione alla posizione da assumere; e che gli atti compiuti dal mandatario oltre i limiti del mandato, in assenza di ratifica, non sono opponibili al mandante (la sentenza richiama Cass. n. 982/2002, Cass. n. 2802/1995).

Ordine del giorno quale limite della delega, in assenza di altre indicazioni

Passando dai principi alla soluzione del caso pratico, la Corte d'Appello osserva che quivi risulta che la delega de qua era una delega su modello standard finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla riunione assembleare ed alla espressione, in quella sede, del voto a nome del condomino delegante.

Detta delega conteneva quindi il "limite intrinseco limite intrinseco dei poteri del delegato, che, stante la mancanza di indicazioni ulteriori in tal senso, dovevano intendersi circoscritti", sia dagli altri partecipanti all'assemblea che dall'amministratore, alla discussione ed alla votazione, a nome del delegante sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, tra i quali in particolare l'approvazione dei consuntivi degli esercizi dal 2009 al 2014 e relativo riparto.

Il bilancio consuntivo condominiale si deve basare su criteri di semplicità e snellezza

Ne deriva, per la Corte d'Appello, che la dichiarazione di debito effettuata dal delegato con riferimento all'entità delle spese condominiali indicate nei detti riparti a carico del delegante, ed eventualmente tesa a ricercare una transazione con il Condominio su cui, peraltro, non risulta una votazione assembleare, era fuori dai poteri del medesimo e non poteva ritenersi che impegnasse la condomina in assenza di una ratifica, che appunto è mancata, da parte degli organi rappresentativi della stessa.

Ricognizione di debito, promessa di pagamento ed enti collettivi

Ed infatti, si aggiunge che la Corte di Cassazione ha affermato che "la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata; ne consegue che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (v. Cass. n. 6473/2012)".

In conclusione, l'operato del delegato va qualificato nella fattispecie dell'eccesso di potere ed quindi, da ritenersi inefficace nei confronti dell'appellante la detta dichiarazione ricognitiva di debito.

Dunque, concluso ciò, il decreto ingiuntivo, basta esclusivamente su quel riconoscimento di debito e non per l'approvazione dei consuntivi, che non vi è stata, né di una decisione emessa del giudice ex art. 1105 co.4 c.c., il credito in questione non possa considerarsi, allo stato, certo, liquido ed esigibile.

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