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Insidia e trabocchetto: il condominio è responsabile se l'ostacolo che causa il danno è imprevedibile

Responsabilità della compagine condominiale per danni da insidia e trabocchetto. Non sempre farsi male vuol dire essere risarciti.
Avv. Alessandro Gallucci 

Condominio e danni da insidia e trabocchetto: quando la compagine può essere chiamata a rispondere dei danni?

Se ti è capitato di farti male in un condominio, magari cadendo, oppure se la tua macchina si è rotta perché le strade del condominio erano un colabrodo, allora forse hai diritto ad essere risarcito.

Forse, il diritto al risarcimento non è automatico, la sua sussistenza va verificata e vagliata sulla scorta di determinati, rigidi, parametri.

Vale la pena a questo punto capire quali siano le tue esatte possibilità: andiamo avanti.

È bene ricordare che la responsabilità della quale ci andremo ad occupare rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., ossia della responsabilità per danni da cose in custodia.

Al riguardo secondo la pacifica e consolidata elaborazione giurisprudenziale . la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. (Cass. 13 maggio 2010 n.11592).

Danni da insidia e trabocchetto in condominio? Per la giurisprudenza è possibile

Siamo abituati a sentire parlare del così detto danno da insidia e trabocchetto soprattutto con riferimento ai fatti illeciti attribuibili alla pubblica amministrazione.

Una sospensione di un'automobile rotta a causa d'una buca per strada, una caduta in un parco, un tonfo sulle scale sdrucciolevoli dell'ufficio pubblico, ecc.

In questi casi, è prassi, s'intraprendono delle azioni (stragiudiziali e giudiziali) il cui fine ultimo è quello di ottenere il risarcimento del danno subito a causa del danno provocato dal bene della pubblica amministrazione (Comune, Provincia, Ministero, ecc.).

Ebbene la stessa azione, con i medesimi requisiti può essere iniziata contro un condominio.

Sull'argomento dottrina e giurisprudenza non hanno dubbi. Il riconoscimento della responsabilità per danni da insidia o trabocchetto riguarda anche in casi di danni derivanti da beni comuni.

Le sentenze in materia non mancano, anzi abbondano. Una sentenza del Tribunale di Roma nel 2011, esattamente la n. 13566 del 22 giugno di quell'anno, merita particolare attenzione perché con specifico e diretto riferimento ad un caso concreto pone in evidenza i profili essenziali della responsabilità della compagine condominiale per danni da insidia e trabocchetto.

Vediamo in che modo.

Danni da insidia e trabocchetto in condominio, il caso

Si legge nella pronuncia che Tizia conveniva "in giudizio il Condominio di (…) per ottenerne, previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti nell'infortunio occorsole il 27/10/'03 alle ore 10,00 circa allorché, mentre percorreva a piedi via (…) in Roma, all'altezza del civico (…) su una sopraelevazione del marciapiede (in quel tratto a livello strada) di 20cm cadeva a terra inciampando in un "insidioso avvallamento con buchi posto all'estremità della sopraelevazione" riportando lesioni da cui erano residuati rilevanti postumi permanenti" (Trib. Roma 22 giugno 2011 n. 13566).

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Successivamente questa causa veniva riunita ad un'altra iniziata dalla medesima attrice contro un diverso condominio per le stesse ragioni.

Lo scopo di Tizia, in sostanza, era quello di ottenere la condanna (alternativa o in solido) dei condomini. L'intento non ha raggiunto il suo scopo.

La domanda dell'attrice è stata rigettata e la stessa condannata alla refusione di parte delle spese processuali. La motivazione resa dal Tribunale di Roma è chiarissima.

Danni da insidia e trabocchetto in condominio, quando si devono escludere

Si legge in sentenza che "perché possa ritenersi sussistere la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c." deve . sussistere una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 1214/'84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/'97) alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone). (Trib. Roma 22 giugno 2011 n. 13566).

Così, evidentemente, non era nel caso di specie visto e considerato che, tra le altre cose, l'attrice dichiarava di conoscere bene la zona dell'incidente. Come dire: avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Questo per quanto concerne la responsabilità ex art. 2043 c.c.

Anche per quella ex art. 2051 c.c. il giudice adito ha ritenuto non sussistere alcuna ipotesi di responsabilità.

In tal senso in sentenza è stato detto che . per quanto concerne la dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., alla luce delle risultanze istruttorie e alla stregua di tutto quanto sopra esposto, difetta la prova della sussistenza dell'elemento indefettibile della norma che disciplina la responsabilità per i danni da cose in custodia, ossia, della relazione eziologica tra la res e l'evento lesivo che, nella specie, è risultato attribuibile al comportamento colposo dello stesso danneggiato, che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (c.d. "fortuito incidentale" idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la res in custodia ed il danno, cfr., al riguardo, Cass. n. 2430/2004; 584/'01-)" (Trib. Roma 22 giugno 2011 n. 13566).

Per dirla in breve: attenzione a dove mettete i piedi! Non sempre farsi male vuol dire essere risarciti.

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