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L'amministratore è penalmente responsabile delle lesioni personali derivanti da mancata manutenzione del condominio

L'amministratore deve fare di tutto per evitare che una potenziale situazione di pericolo possa recare danno ai condomini o a terzi.
Avv. Alessandro Gallucci 
Set 20, 2012

Recita l’art. 40, secondo comma, c.p.:

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Si tratta della norma che sancisce la così detta responsabilità per omissione. In sostanza non tutti i reati puniscono per ciò che s’è fatto; alcuni sanzionano anche l’immobilismo di determinate persone.

Se Tizio è proprietario di un appartamento e non si è attivato per rimuovere una situazione di pericolo, egli risponderà, civilmente e penalmente, dei danni che da quella abitazione potrebbero derivare.

Ciò per quanto concerne il proprietario di un’unità immobiliare: spesso ci si è domandati se la stessa posizione di garanzia debba essere assunta dall’amministratore di condominio.

La risposta è positiva, almeno stando a quello che è il consolidato orientamento giurisprudenziale.

In una pronuncia di resa agli inizi di settembre, la Cassazione ha ribadito questo convincimento.

Il caso riguardava un amministratore condannato per lesione colpose dopo che una persona, per entrare in una farmacia, era inciampata e caduta sulla pavimentazione sconnessa di proprietà condominiale.

Secondo gli ermellini “ non può mettersi in discussione che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 cpv. cod. pen. di attivarsi al fine dl rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti/ sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell’esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l’impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr. Sez. 3 n.4676 del 1975 rv.133249).

Né l’obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza.

Il disposto dell’art.1130 n. 4 cod.civ. viene invero interpretato dalla giurisprudenza dí legittimità nel senso che sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti ( cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009; Sez. 4 n.6757 del 1983).

Dalla lettera dell’art. 1135,ultimo comma cod. civ. si evince peraltro a contrario che l’amministratore ha facoltà di provvedere alte opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l’assemblea” (Cass. pen. 6 settembre n. 34147).

In sostanza l’amministratore deve fare di tutto per evitare che una potenziale situazione di pericolo possa recare danno ai condomini o a terzi in quanto, assumendo l’incarico, s’obbliga ex lege a fare in modo che le parti comuni dell’edificio in condominio mantengano uno stato tale da non essere fonte di pericolo.

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