In ambito condominiale, tra le questioni che, maggiormente, sollevano contestazioni c'è sicuramente quelle relativa alla ripartizione delle spese.
Tra i condòmini si discute sulla divisione delle quote ordinarie, sull'imputazione della manutenzione dell'ascensore, sui costi per il rifacimento del cortile, ecc, ecc.
Invece, nel caso oggetto di questo breve commento, i proprietari di un fabbricato catanese hanno litigato sull'accollo del risarcimento derivante dai danni provocati da un bene comune.
In particolare, la vicenda in esame è stata risolta dopo tre gradi di giudizio ed è culminata con l'ordinanza della Cassazione n. 18187 del 24 giugno 2021.
Nello specifico si è trattato di accertare se il condòmino danneggiato avesse titolo per poter essere escluso da ogni addebito e, quindi, da ogni compartecipazione alla somma oggetto di ristoro.
Detto ciò, vediamo, innanzitutto, quali sono stati i fatti che hanno caratterizzato il contenzioso de quo.
Risarcimento condomino e sua quota di spesa: il caso concreto
La diatriba in commento trae origine, anni orsono, da alcune infiltrazioni che, provenienti da una corte comune facente funzione di copertura, avevano danneggiato i sottostanti locali di un immobile di proprietà privata.
Pertanto, il condòmino de quo aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania una sentenza di condanna a carico dell'ente.
L'esito positivo di questo procedimento, però, non aveva appagato, completamente, l'attore, visto che era rimasta in sospeso la questione della suddivisione degli oneri risarcitori.
A conferma di ciò, una delibera condominiale del 2012 aveva stabilito che a questa spesa doveva partecipare anche il proprietario danneggiato.
Seguiva, quindi, un procedimento in primo grado e un successivo appello avverso l'assemblea. Quest'ultimo confermava la correttezza della ripartizione approvata dal consesso.
La descritta intricata vicenda giudiziaria finiva, perciò, dinanzi ai giudici del "Palazzaccio" per stabilire, definitivamente, se il condòmino, che aveva patito le infiltrazioni provenienti dalla soprastante corte comune, doveva partecipare o meno all'accollo in questione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha respinto il ricorso proposto dal proprietario, ha sancito la legittimità della sentenza impugnata e ha confermato la correttezza del deliberato oggetto di contestazione nella parte in cui ha accollato, pro quota, anche al condòmino ricorrente la spesa inerente ai danni provocati dal bene comune.
Responsabilità solidale tra condomini per danni da beni comuni
Secondo il codice civile «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (art. 2055 cod. civ.)».
Per la Corte di Cassazione, la regola anzi detta è applicabile, in ambito condominiale, in tutti i casi in cui da un bene comune deriva un danno a carico di un terzo «il risarcimento dei danni - nella specie causati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte comune a cagione della sua mancata manutenzione - doveva soggiacere alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., sicché i singoli condomini erano solidalmente responsabili rispetto all'obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 12177/2017)»
Chiarito questo aspetto, bisogna considerare che il danneggiato può essere un estraneo al fabbricato, ma anche uno dei proprietari presenti nell'edificio.
In particolare, in quest'ultimo caso, si discute se la norma in esame, unitamente a quelle che regolano la ripartizione delle spese in condominio, possa giustificare l'addebito del risarcimento anche al condòmino danneggiato.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la risposta è positiva.
Condominio: tutti i proprietari partecipano, pro quota, agli oneri risarcitori.
Se da un bene comune deriva un pregiudizio a carico di un privato, tutti i proprietari sono responsabili del fatto. Di conseguenza ogni condòmino, nessuno escluso, è chiamato a contribuire, pro quota, alla ripartizione degli oneri risarcitori.
La predetta conclusione non muta nemmeno se il condòmino danneggiato ha ottenuto una sentenza nella quale è stata accertata la responsabilità dell'ente condominiale «l'accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile (cfr. Cass. Sez. 2, 14/02/1987, n. 1618; Cass. Sez. 3, 02/04/2001, n. 4797; Cass. Sez. 2, 18/05/2001, n. 6849; Cass. Sez. 3, 08/11/2007, n. 23308)».
Pertanto, la delibera condominiale che suddivide le spese a carico di tutti i proprietari del fabbricato, compreso il titolare del bene danneggiato, è del tutto legittima. Ciò in ragione del seguente principio: «Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati».