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Responsabile scientifico, solo certificazioni e niente lezioni?

Il decreto ministeriale n. 140 del 2014, non vieta questa possibilità, nemmeno implicitamente.
Avv. Alessandro Gallucci 

La funzione di responsabile scientifico di un corso per amministratori condominiali rende automaticamente impossibile alla persona, individuata come responsabile scientifico di tenere lezioni durante i corsi?

Al riguardo, a parere di chi scrive, la risposta è negativa.

Sebbene la norma non dica nulla di esplicito al riguardo, è la posizione che assume il responsabile scientifico, sovraordinata rispetto a quella del formatore, unitamente all'assenza di specifiche riserve a poter far concludere in questo senso.

Qui di seguito, leggendo il decreto ministeriale n. 140 del 2014, proveremo a dare una motivazione a questa affermazione.

Formazione per gli amministratori condominiali, in quadro delineato dalle norme

La catena è la seguente: organizzatore, responsabile scientifico, formatori.

Il decreto non fa alcun riferimento all'organizzatore: una scelta, questa, che in sede di esame preliminare del testo da parte della Corte dei Conti fu sostanzialmente giustificata sulla base della necessità di garantire la libera concorrenza.

Ad oggi, dunque, un'impresa individuale, un lavoratore autonomo cui non sia vietato svolgere questo genere di attività, un'associazione, un'università, una scuola e più in genere un ente formativo possono organizzare corsi per amministratori di condominio.

Come organizzano questi corsi? Osservando ed applicando il decreto ministeriale n. 140 del 2014.

Che cosa dice questa norma? Che la prima cosa che deve fare chi voglia organizzare questo corso è quella di individuare un responsabile scientifico. La figura in esame è volta a garantire che il corso abbia determinati requisiti. Egli deve avere i requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori, con alcuni titoli in più.

Il semplice laureato in legge, ad esempio, a meno che non sia o sia stato docente, non può essere responsabile scientifico.

Chi attesta, invece, che quella persona può svolgere il ruolo di responsabile scientifico? L'ente formatore che lo ha individuato. In che modo?

Al riguardo il decreto non dice nulla, cioè più nello specifico il decreto non afferma nulla nemmeno in relazione alla necessità di attestare i requisiti del responsabile scientifico.

Cionondimeno nessuno mette in dubbio che stia in capo all'organizzazione attestare che, ad esempio, l'avvocato responsabile scientifico abbia un adeguato curriculum in materia condominiale.

Non mancano soluzioni originali: avvocati che, magari fino a qualche anno prima del 2014 si occupavano di legislazione scolastica sono passati per esperti di diritto del condominio. Ma questo è un altro discorso.

Il responsabile scientifico è così scelto: quindi garantisce l'ente formativo che, in assenza di divieti, può anche essere uno studio di amministrazione condominiale che decida di erogare formazione.

Scadenza formazione iniziale amministratore condominiale

Formazione per gli amministratori condominiali, responsabile scientifico e formatori

Il responsabile scientifico ha un sostanziale ruolo di direzione: egli "verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.

Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti" (art. 4, secondo comma, d.m. n. 140/2014).

Non solo: il responsabile scientifico individua la sede nella quale si deve svolgere l'esame. L'esame, lo ha ribadito il Ministero della Giustizia nel 2020, deve obbligatoriamente svolgersi in presenza. La sede non può essere l'ufficio del corsista in collegamento multimediale col responsabile scientifico, per intendersi. Una norma assurda questa, specie in tempi di pandemia, ma è così.

Il responsabile scientifico deve fare esclusivamente ciò?

La norma non afferma questo: la norma individua i compiti ma l'assenza di un'indicazione di tassatività è evidente.

Formazione per gli amministratori condominiali, responsabile scientifico certificazione e lezioni

Se per il responsabile è detto quali compiti gli sono espressamente assegnati, per i formatori manca anche questa indicazione.

Logicamente chi è formatore deve svolgere le lezioni. Può essere individuato dal responsabile scientifico o anche dall'organizzatore, come spesso accade.

L'importante è che il responsabile scientifico attesti sulla scorta di documentazione scritta, i requisiti di cui all'art. 3 d.m. n. 140/2014.

In sostanza il formatore deve avere dei requisiti minimi di onorabilità e professionalità, ossia che abbia esperienza in ambito condominiale.

Il formatore, dunque, è in un certo senso una figura di rango inferiore rispetto al responsabile scientifico, pur non essendo subordinato; la didattica, infatti, nell'ambito del programma stilato dal responsabile scientifico è attuata autonomamente dal formatore per quanto di sua competenza.

Tutto ciò non è scritto nel decreto, lo possiamo desumere dal suo contenuto.

E qui passiamo ad un'altra deduzione, quella che, come detto in principio, ci consente di dire che il responsabile scientifico può tenere lezioni nei corsi disposti dall'ente o da altro organizzatore.

Il responsabile scientifico, lo abbiamo detto poc'anzi, ha i titoli che deve possedere il formatore, oltre ad un quid pluris individuato dall'art. 4 del d.m. n. 140/2014.

Il responsabile scientifico è individuato dall'organizzatore che incaricandolo si assicura che questi sia in possesso dei requisiti per essere responsabile scientifico. Non è un'attestazione in senso formale, ma sicuramente un'investitura che garantisce i requisiti.

La legge, meglio il decreto ministeriale, vieta all'organizzatore di attribuire al responsabile scientifico di tenere una lezione o più lezioni?

No, come detto per i compiti indicati dall'art. 4 del d.m. non è dettata la tassatività. Quelli previsti dalla norma sono i compiti minimi ed indefettibili, ma non gli unici. Diversamente la norma ristretto l'operatività di questa figura esclusivamente a questi adempimenti.

D'altra parte il responsabile scientifico è un formatore in più alto grado e dovendo avere gli stessi requisiti dei formatori ed essendo stato scelto da chi organizza il corso, certamente potrà tenere una lezione.

Il decreto non lo vieta e neppure attribuisce questa attività esclusivamente ai formatori.

Né il responsabile scientifico deve auto attestare i suoi requisiti, poiché la loro ricorrenza è stata già vagliata dall'organizzatore.

Ciò che pare si debba escludere è che il responsabile scientifico possa essere l'unico formatore, dato che la norma lascia intendere che egli debba attestare la rispondenza dei requisiti dei formatori ai dettami del regolamento.

Formazione periodica dell'amministratore, si valuti la modifica del dm 140/2014

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