Se alla base del rapporto tra amministratore e condomini vi è il contratto di mandato, allora occorre ricordare che ai sensi dell'art. 1713 c.c., il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Prima della riforma del condominio (L. 220/2012) l'amministratore poteva limitarsi a produrre un documento con il quale rendesse il conto della sua gestione.
Conseguentemente, vigeva una libertà d'opera che l'intervento legislativo ha inteso limitare, introducendo il nuovo articolo 1130-bis c.c. che detta i criteri posti alla base del predetto rendiconto.
Con l'introduzione della nuova norma, si è dato risalto al fatto che il condominio, in termini di bilancio, non è equiparabile ad una società. Recentemente, il Tribunale di Roma, con la Sentenza n. 21489 del 08/11/2019 ha avuto modo di fornire alcune importanti indicazioni in tema di rendiconto.
I fatti di causa. Alcuni condomini impugnavano una delibera assembleare adottata dal Condominio per aver riscontrato l'emissione negli anni 2016 e 2017 di alcuni assegni senza alcun giustificativo di spesa e senza alcuna matrice.
Veniva, per tal motivo, contestata l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018.
Diciamo subito che in giurisprudenza si ritiene che il rendiconto condominiale ex art. 1130 bis c.c., debba essere composto dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa della gestione.
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