Decreto ingiuntivo su delibera di approvazione della spesa
È legittima la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo basata sull'approvazione della spesa e non sul piano di riparto, non accora approvato. Infatti, è sufficiente la deliberazione assembleare di approvazione dei lavori che comportano le spese, atteso che queste vengono ripartite tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c.; il relativo credito infatti a quel punto ha già tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento.
Questo il principio ribadito dalla Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza n. 223 del 2018.
Decreto ingiuntivo, la normativa in breve
Prima di procedere entrando nel "cuore" della decisione, ricordiamo che il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento (o di consegna) emesso dal giudice in assenza di contraddittorio, ed è disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Il contraddittorio è infatti solo eventuale ed è rimesso all'iniziativa dell'ingiunto, il quale può proporre opposizione e quindi dare inizio alla fase dell'accertamento del diritto vantato dal ricorrente.
Perché tale ordine possa essere emesso dal giudice, però, è necessario che il ricorrente fornisca una prova scritta del diritto di credito; inoltre, si è soliti affermare e che il credito vantato dev'essere certo (cioè determinato nel suo ammontare), liquido (cioè determinato o facilmente determinabile) ed esigibile (cioè non sottoposto a condizione o a termine).
Nella generalità dei casi, l'ingiunto ha quaranta giorni per pagare o proporre opposizione e il decreto può diventare esecutivo solo in una fase successiva alla notifica (e cioè: se non vi è opposizione o, se vi è opposizione, al verificarsi di determinati presupposti); invece, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, il decreto è immediatamente esecutivo: quindi, una volta ricevuta la notifica, l'ingiunto può sempre proporre opposizione, ma è tenuto a pagare la somma ingiuntagli immediatamente, se vuole evitare l'esecuzione.
Uno di questi casi, è come noto agli amministratori, quello previsto dall'art. 63 disp. att. e trans. c.c.
Decreto ingiuntivo in condominio, è sufficiente l'approvazione della spesa?
Quanto al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del condominio, una questione che viene sollevata spesso è se possa essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base della sola approvazione della spesa e senza l'approvazione del piano di riparto da parte del condominio; la questione è posta solitamente con riferimento alle spese straordinarie.
Ricordiamo in proposito che la competenza per l'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria è riservata all'assemblea, salvo il caso dell'urgenza: in tal caso infatti, l'amministratore (che ne deve riferire alla prima assemblea), o il singolo condomino possono agire di propria iniziativa (v. artt. 1134 e 1135 c.c.).
Nel giudizio in commento, in particolare, il condomino, vedutasi rigettata l'opposizione in primo grado, propone appello contestando, per quanto qui interessa, la legittimità del decreto emesso in assenza di piano di riparto della spesa, e solo sulla base del verbale di approvazione della stessa.
Il ricorrente spiega infatti che "non essendo stata deliberata l'approvazione della ripartizione tra i condomini, non è venuta ad esistenza l'obbligazione di questi di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni".
L'approvazione della spesa è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo
La risposta è - e non è che una conferma di un principio già affermato - sì.
Sì, il decreto ingiuntivo emesso sulla base dell'approvazione della spesa da parte dell'assemblea e non sulla base del piano di riparto della relativa spesa, assente, è legittimo.
In primis, ricorda la Corte, in relazione alla questione del rapporto tra i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera di riparto su cui si fonda il decreto medesimo, che l'obbligazione di pagamento non sorge per i condomini al momento dell'approvazione della stessa (e menziona Cass. n. 19519/2005 e Cass. n. 4672/2017).
In ordine alla richiesta di revoca del decreto per la mancata approvazione della ripartizione di spese, la Corte replica che al riguardo è sufficiente la deliberazione assembleare di approvazione dei lavori che comportano le spese, atteso che queste vengono ripartite tra i condomini secondo le tabelle millesimali, come disposto dall'art. 1123 c.c., e dunque sussistono i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo (si menziona, per un caso identico, Cass. n. 4672/2017).
La Corte fa presente che si tratta di un orientamento consolidato, ad es., già affermato nel 2012 dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18072; peraltro, osserva poi che i precedenti più risalenti, citati dall'appellante (Cass. n. 11981/1992) a sostegno della propria tesi, attengono alla diversa questione della prescrizione; in ogni caso, conclude la Corte, anche la giurisprudenza più risalente considerava sufficiente la delibera di approvazione delle spese per l'emissione del decreto di ingiunzione, escludendo soltanto la provvisoria esecutività di questo (Cass. n. 1357/1977).