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Raccolta differenziata. Come invadere la privacy e usare l'amministratore come longa manus del fisco. Considerazioni critiche sul caso del Comune di Messina

L'Ordinanza comunale del Comune di Messina, un esame sui profili di legittimità e di opportunità in ambito privacy.
Avv.ti Carlo Pikler - Valerio Palma Privacy And Legal Advice 2018 Srl 

Con ordinanza sindacale del 23 aprile 2019, il Comune di Messina è intervenuto sulla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ponendo nuovi oneri e incombenti a carico, fra gli altri, degli amministratori di Condominio.

L'ordine è rivolto, infatti, "A tutti gli Amministratori di Condominio che operano su tutto il territorio Comunale" e, in particolare, si esplica nei seguenti punti: "…

  • 2)di ricevere per conto e nell'interesse del Condominio di cui hanno la legale rappresentanza, i contenitori corrispondenti al numero di utenze attive residenti del Condominio Amministrato, fornendo apposito elenco delle utenze di cui riceve la consegna dei relativi contenitori;
  • 9) Gli Amministratori di Condominio sono tenuti a comunicare al Comune di Messina. (OMISSIS) i dati dell'anagrafe condominiale e tutte le variazioni che nel tempo dovessero verificarsi curandone l'annotazione nel Registro dell'Anagrafe Condominiale, ciò ai fini del censimento dell'utenza ed anche per la verifica dell'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d'uso dal Comune ed il numero e tipologie di utenze presenti nel Condominio (a qualsiasi titolo e ragione);
  • 10) È fatto obbligo agli Amministratori di apporre, anche ai sensi dell'art. 1129, comma 5 de Codice Civile, in area condominiale comodamente visibile anche all'esterno, una targa recante l'indicazione del nome e del cognome dell'amministratore del condominio, l'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministrazione e dei numeri di telefono e fax di riferimento, curando di inserire anche un recapito telefonico di pronta reperibilità dell'amministratore di condominio per i casi di urgenza… (OMISSIS)".

L'errato conferimento della raccolta differenziata viene sanzionato con multe fino ad 500 euro

Il provvedimento è stato subito aspramente criticato dalla categoria, che ha chiesto di aprire un tavolo di discussione con il Comune, evidenziando alcune criticità. In questa sede ci vogliamo soffermare sulle possibili conseguenze di tale ordinanza sulla normativa a protezione dei dati personali (in questo caso, dei singoli condomini/interessati).

In merito ai risvolti privacy della gestione di rifiuti solidi urbani, è d'uopo partire dalla normativa generale di riferimento.

Ai sensi dell'art. 6, Reg. UE 679/16, il trattamento dei dati personali è lecito (e non abbisogna dell'espresso consenso dell'interessato), fra le altre fattispecie, quando: "… (OMISSIS) c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45) e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)… (OMISSIS)".

Sul tema si è espresso anche il Garante con due distinti provvedimenti (14/07/2005, doc-web 1149822; 29/04/2004, doc-web 1003482, art. 5.5., nell'ambito del provvedimento generale sulla videosorveglianza), stimolati dalla ricezione di numerose segnalazioni e interpelli da parte di soggetti a vario titolo coinvolti (cittadini, enti e autorità preposte, società appaltatrici dei servizi, ecc.).

In particolare, l'Autorità ha testualmente affermato (provv. 14/07/2005 cit.), che "la gestione dei rifiuti urbani è, secondo la normativa di riferimento, un'attività di interesse pubblico". Tale interesse, quindi, che di per se giustifica il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti, deve bilanciarsi con la normativa privacy.

In specie, in rapporto allo scopo perseguito dall'attuazione delle modalità di raccolta differenziata, che mirano alla lodevole finalità di ricercare "una soluzione ecologicamente compatibile della gravosa questione dei rifiuti solidi urbani" (provv. 14/07/2005, cit.).

Difatti, sempre il Garante ha osservato come queste concrete modalità (di raccolta differenziata dei rifiuti) imposte dai Comuni ed Enti preposti "potrebbero tuttavia comportare, in caso di misure sproporzionate e di eventuali abusi, seri inconvenienti alle persone interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella fondata aspettativa che gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti o negli altri, analoghi contenitori (es., corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi" (provv. 14/0772005 cit.).

Per questo motivo, all'interno del citato provvedimento, al quale si rimanda, l'Autorità ha passato in rassegna le varie modalità di raccolta previste dalla normativa, stabilendo alcuni accorgimenti per attuare il principio di pertinenza e di non eccedenza del trattamento (di minimizzazione, ex art. 5 e considerando 39 Reg.

UE cit: "i dati personali sonoc. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati…").

Ad esempio, è stata giudicata eccedente, e quindi illecita, l'imposizione di sacchetti per la raccolta trasparenti.

La stessa possibilità di ispezione fisica del materiale depositato all'interno dei raccoglitori, da parte degli incaricati, pure riconosciuta dalla legge (ex art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689), a detta del Garante "deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.

Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente." (provv. 14/07/2005 cit.).

Raccolta differenziata. Il condominio può essere solidalmente responsabile per l'errato conferimento di materiale?

È inoltre da segnalare che "il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure.

Come già osservato, il medesimo controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani" (Garante, art. 5.5., provv. 29/04/2004).

In tale contesto si colloca l'ordinanza in commento, la quale in concreto impone all'amministratore di Condominio di comunicare i dati personali dei condomini (attraverso l'invio dell'anagrafica condominiale), e i propri (attraverso l'affissione della targa), pena l'irrogazione di sanzioni e, per giunta, il mancato ritiro dei rifiuti.

Vi è da chiedersi se l'imposizione di tali due incombenti siano adeguati e pertinenti in rapporto alla finalità perseguita dalla normativa pubblicistica, come sopra individuata.

Se, infatti, per quanto attiene alla targa, tale obbligo è in verità già previsto dall'art. 1129, comma 5, c.c., e dunque il richiamo in ordinanza potrebbe apparire quasi superfluo. Diversamente è da dire per il Registro dell'Anagrafe Condominiale.

Non appare, invero, pienamente convincente l'enunciata finalità, che risiederebbe nel "censimento dell'utenza ed anche per la verifica dell'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d'uso dal Comune ed il numero e tipologie di utenze presenti nel Condominio (a qualsiasi titolo e ragione)" (punto 9, cfr. sopra).

Va ricordato, del resto, che l'ordinanza attiene alla raccolta differenziata da effettuarsi attraverso il collocamento dei relativi mastelli (in numero di 5 per ogni 10 unità abitative in condominio) "esclusivamente in aree condominiali" alle quali, peraltro, "deve essere garantito" il "libero accesso" agli addetti "senza che questi debbano avere le chiavi".

Se la non conformità e la relativa sanzione, quindi, viene comminata all'utenza del Condominio in quanto ente di gestione, e se l'amministratore, per giunta, non ha la materiale possibilità di riorganizzare in 24 ore la raccolta dei rifiuti risultata non conforme, la finalità di censimento che viene indicata dalla normativa e che giustificherebbe l'invio dei dati contenuti in anagrafica, appare non del tutto chiara e pertinente.

Ci si chiede, invero, come farebbe mai l'amministratore ad evitare la sanzione al Condominio, posto che lo stesso - o chi per lui - non potrebbe di certo mettersi, ad esempio, a svuotare il contenuto dei vari contenitori. A parte che tale pratica è stata già dichiarata dal Garante, come visto, non adeguata ed eccedente (e quindi illecita).

Sotto tale profilo, allora, risulta di difficile comprensione (ed esecuzione) quanto disposto al punto 8 dell'ordinanza in commento, secondo cui all'amministratore di Condominio, una volta che sia stata accertata una non corretta raccolta "spetterà, in ogni caso, il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendario".

L'amministratore (id est: il Condominio), come visto, non potrebbe nemmeno monitorare con telecamere la zona di raccolta con il fine di cogliere sul fatto gli eventuali singoli condomini trasgressori e rivalersi su di loro.

Lo stesso dicasi, però, per l'amministrazione comunale. Se l'utenza è condominiale, infatti, il censimento dovrebbe essere limitato ai dati dell'ente di gestione.

Se il "problema", poi, fosse quello di verificare l'esatto numero dei mastelli in rapporto alle unità immobiliari (e al nucleo familiare in ognuna di esse presente), tale fine è raggiungibile anche in altro modo.

Ad esempio, con il semplice invio del numero delle unità abitative in condominio e del numero dei componenti dei nuclei familiari.

D'altronde, tali dati sarebbero facilmente acquisibili dal Comune anche aliunde, attraverso un efficiente sistema di raccordo dei dati già in possesso della stessa P.A. e del relativo scambio di informazioni.

Senza, cioè, imporre ulteriori incombenti sul cittadino, e in particolare sull'amministratore di condominio, che risultano non solo evitabili, ma addirittura di dubbia opportunità.

A ogni modo, posto che l'ordinanza è valida, efficace e vincolante, l'amministratore è tenuto a osservarla, ricordando che dovr

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