In un precedente articolo è già stato affrontato il tema dell'autoconsumo e, in particolare, dell'autoconsumo collettivo; ma di che cosa si tratta esattamente? In questo articolo vedremo di spiegare meglio la definizione il concetto adesso associato e poi poterne comprendere gli effetti.
Innanzitutto, è necessario partire dalle normative di carattere europeo: la questione appare semplice, la Direttiva dell'11 dicembre 2018 (UE) 2018/2001 stabilisce che «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente» sono gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.
L'Europa giustifica tale scelta con le due seguenti considerazioni:
- con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, e? necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente».
E? altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati.
I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.
Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata
- la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità? di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà? energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità?, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari.
Vale la pena osservare sin da subito che l'autoconsumatore collettivo riguarda al momento unicamente il caso in cui la produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili: la creazione di un'auto consumatori collettivo da altre tipologie di produzione rimane al momento impossibile.
Entrando più nel merito, cosa significa esattamente poter agire in forma collettiva ai fini dell'autoconsumo di energia elettrica? Viene immediatamente alla mente il caso in cui un condominio sia dotato di un impianto condominiale di produzione di energia elettrica che, stante la normativa attuale, può cedere la sua produzione unicamente ai consumi di servizi comuni del condominio mentre eventuali eccedenze devono essere cedute alla rete ovvero aderire al servizio di scambio sul posto.
Agire in senso collettivo significherebbe poter usufruire della produzione di energia elettrica dell'impianto condominiale anche per i consumi di ciascun condomino.
Ma se la prima modalità di utilizzo è resa semplice dalla presenza di un misuratore dedicato per i servizi comuni a monte del quale viene installato l'impianto di produzione, poter agire in senso collettivo significa adottare un assetto che consenta la contabilizzazione di quanta energia prodotta a livello condominiale venga utilizzata da ciascun condomino.
La soluzione più semplice sarebbe quella di unificare tutti i punti di connessione alla rete di ciascun condomino e dei servizi comuni in un solo punto di connessione alla rete dell'autoconsumatore collettivo: questo può essere fatto sia in maniera fisica (cioè impiantisticamente parlando) ovvero in maniera puramente amministrativa; serve che l'impresa distributrice assegni un nuovo punto di connessione commerciale dell'intero condominio e assegni ad esso una misura dell'energia elettrica pari alla somma delle misure di energia elettrica di tutti soggetti componenti l'autoconsumatore collettivo.
Al momento, però, la direttiva non è ancora stata recepita e non sono state adottate disposizioni in campo nazionale che risolvano la questione di come effettivamente un'autoconsumatore collettivo possa formarsi.
Nasce poi un altro problema: i singoli condomini sono tutti obbligati a partecipare all'autoconsumo collettivo? La risposta è no: infatti la direttiva europea stabilisce che con l'introduzione delle forme collettive di autoconsumo devono essere comunque fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascun cliente.
Questo significa che il singolo condomino mantiene il suo diritto in qualità di soggetto indipendente di poter acquistare tutta l'energia elettrica di cui ha bisogno attraverso un contratto autonomo con un fornitore esterno.
Ma se tutti i condomini non sono obbligati a partecipare all'autoconsumatore collettivo chi e quando decide la nascita di tale soggetto? Come si pone la questione dell'uso in maniera privilegiata da parte di un insieme parziale di condomini di un impianto condominiale e ancor di più come devono essere inquadrate le azioni per la costituzione dell'auto consumatore collettivo ad esempio riguardanti eventuali azioni per la connessione alla rete? In particolare, in che tipo di innovazione deve essere inquadrata la nascita di un soggetto consumatore collettivo?
L'autoconsumatore collettivo è quindi un soggetto dinamico che varia nel tempo e che necessita di essere amministrato: in questo momento, la partita è ancora aperta e si attendono presto novità normative in materia.