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Raccolta differenziata e isola ecologica. Come rispettare le distanze in condominio?

La struttura non deve costituire ingombro o pericolo, mantenendo opportuna distanza dalle aree di passaggio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La raccolta differenziata. Negli ultimi anni le amministrazioni comunali hanno introdotto in modo graduale la raccolta differenziata dei rifiuti e in alcuni casi anche quella porta a porta.

A tal fine sono stati forniti alle famiglie bidoni e sacchetti, a seconda della tipologia di rifiuto, e un calendario per programmare la stessa raccolta.

Tuttavia, in un contesto urbano dotato ormai di numerose palazzine e aree private, spesso con appartamenti sempre più piccoli e razionalizzati, il mancato rispetto della raccolta differenziata rappresenta ancora oggi un problema per tutti.

Premesso ciò, diremo che per raccolta differenziata si intende la differenziazione effettuata da parte dei cittadini in base alla tipologia di rifiuto.

Tale separazione viene effettuata in modo da indirizzare ciascuna categoria di rifiuti verso il trattamento specifico, che può essere lo smaltimento o il recupero o la discarica o l'incenerimento.

Il servizio porta a porta. La raccolta differenziata porta a porta è una tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa.

Vengono generalmente ritirati i diversi tipi di rifiuti (rifiuto umido organico destinato al compostaggio, vetro, acciaio, alluminio, carta e cartone, plastica, secco non riciclabile) in giorni e contenitori diversi.

I rifiuti urbani non differenziati vengono solitamente ritirati con frequenze diverse a seconda della tipologia.

Tipicamente le frequenze variano da una volta al mese a due o tre volte a settimana a seconda della frazione di rifiuto raccolta.

Contestualmente all'avvio del sistema porta a porta vengono rimossi dalle strade di tutta l'area interessata i cassonetti per i rifiuti indifferenziati.

Le isole ecologiche. Tali strutture sono state progettate per il conferimento dei rifiuti urbani che per dimensione o tipologia non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta.

In pratica l'isola ecologica, è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti. In tale aere ai cittadini, durante l'orario di apertura, possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti o pericolosi.

L'utilità principale di questo servizio è quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.

La raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Alcune problematiche irrisolte.

La realizzazione in condominio. Nella realtà accade di frequente che in molti condomini non si dispone di aree idonee per il deposito della quantità di rifiuti che si produce tra una raccolta e l'altra.

Si tratta di situazioni (nella maggior parte dei casi) in cui i fabbricati sono stati costruiti secondo regole edilizie che non prevedevano spazi adeguati, strutturalmente progettati per la funzione di deposito e raccolta della spazzatura.

Dunque, in tali situazioni, l'assemblea o l'amministratore di condominio, per esigenze di comodità, possono decidere di collocare i cassonetti per la raccolta rifiuti in posti che non rispettano le norme regolamentari; in tale ipotesi l'Amministrazione comunale può richiedere il rispetto delle norme (salvo i casi in cui vi sono edifici di nuova realizzazione dotati di appositi locali per la raccolta dei rifiuti).

In ambito condominiale, pertanto, a decidere per la sua realizzazione è l'assemblea condominiale, con la maggioranza del 2 comma dell'art. 1136 c.c. (teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile).

L'isola ecologica può essere realizzata in un'area comune anche qualora sul regolamento condominiale vi sia indicato il divieto di cambio di destinazione delle aree ad uso comune.

Raccolta differenziata. È illegittima la multa nei confronti del trasgressore non identificato

Il rispetto delle distanze delle isole ecologiche. Naturalmente la struttura non deve costituire ingombro o pericolo, mantenendo opportuna distanza dalle aree di passaggio.

In argomento si elencano alcune importanti pronunce in materia amministrativa e civile.

  • -Il problema delle distanze dal punto di vista amministrativo. Nel caso di specie un comune autorizzava un condominio a occupare un'ampia porzione di suolo pubblico per installarvi un'isola ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai condomini.

    Tale provvedimento, però, suscitava le proteste di alcuni abitanti di un altro caseggiato vicino.

    Difatti, questi ultimi avevano presentavano avanti al Tar una circostanziata istanza di annullamento in autotutela della concessione di suolo pubblico.

    Per meglio dire, i condomini ricorrenti lamentavano, soprattutto, la ridotta distanza tra l'area ecologica in progetto e i loro terrazzi, nonché la violazione delle disposizioni comunali relative all'installazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aree condominiali.

    Premesso quanto innanzi esposto, i giudici amministrativi hanno rilevato come la vicinanza di un impianto di questo tipo, capace di accogliere rifiuti di numerosi condomini, possa non solo provocare inevitabili immissioni intollerabili ma anche concretamente incidere sull'igiene dell'area, deprezzando gli appartamenti interessati dal problema. Di conseguenza, il provvedimento comunale è stato revocato (T.A.R.

    Liguria 19 gennaio 2017, n. 29).

  • Il problema delle distanze dal punto di vista civile. Recentemente, la corte di legittimità si è soffermata sull'annosa questione delle distanze. In tal vicenda, un condominio chiamava il giudizio altro condominio.

    Secondo l'attore, il condominio convenuto aveva realizzato nel giardino comune posto tra i due edifici condominiali, in maniera illegittima, due aree ecologiche per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti, smantellando una porzione del prato originariamente esistente.

    Pertanto, il condominio attore aveva chiesto al giudice la condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante.

    Nel corso dei giudizi di merito era emerso che il giardino esistente tra i due edifici non era di proprietà comune, ma piuttosto composto da due porzioni, ciascuna delle quali di proprietà esclusiva di uno dei due condominii.

    Premesso quanto innanzi esposto, successivamente, il giudizio veniva incardinano innanzi alla corte di legittimità.

    A tal proposito, a seguito dell'esame della documentazione, in particolare dei regolamenti di condominio, gli ermellini avevano evidenziato che nei regolamenti (in merito alle parti comuni), i rispettivi condominii facevano entrambi riferimento al confine rappresentato dall' "asse giardino privato", con ciò facendo intendere l'esistenza di due porzioni autonome e distinte del giardino, ancorché non recintate fisicamente.

    Per le suesposte ragioni, dunque, la cassazione ha precisato che la comproprietà sui beni comuni tra i condomini non può subire disposizioni o limitazioni per effetto di dichiarazioni non riferibili con certezza a tutti i comproprietari.

    Di certo, anche la dichiarazione dell'amministratore contenuta in un verbale di assemblea, circa la natura comune dell'intero terreno, non ha avuto efficacia confessoria e non può bloccare l'installazione dei cassonetti.

In conclusione, la cassazione ha ammesso che il condominio può realizzazione un'area ecologica nel giardino di proprietà esclusiva del fabbricato anche se questo confina con quello di un altro edificio (Cass. civ. sez. II, ord., 1 ottobre 2018, n. 23752).

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