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Proprietario con molti millesimi e nomina amministratore

Per la nomina dell'amministratore è fondamentale il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Avv. Marco Borriello 

Proprietario, millesimi e nomina amministratore. Il fatto

Nel procedimento appena culminato con la sentenza del Tribunale di Pavia n. 440 del 31 marzo 2023, si è discusso della nomina dell'amministratore di un condominio e, specificatamente, della maggioranza con la quale doveva essere incaricato il nuovo rappresentante dell'edificio.

Più precisamente, i fatti risalgono al febbraio del 2022, allorquando l'assemblea di un piccolo fabbricato in Pavia si riuniva per discutere in merito alle dimissioni dell'amministratore in carica e alla nomina del nuovo mandatario. In tale sede, perciò, intervenivano tre soggetti distinti:

  • un proprietario, titolare di vari immobili ed espressione di ben 664/1000, che respingeva le dimissioni e confermava l'amministratore;
  • due signore, rappresentanti altri tre cespiti, per un totale di 336/1000, che invece si opponevano alla detta conferma e votavano in senso contrario.

Ebbene, una delle dissenzienti impugnava il deliberato con il quale, in base alla maggioranza millesimale espressa dall'unico condòmino favorevole, era stato nominato l'amministratore.

Secondo la tesi dell'istante, principalmente, l'assemblea doveva essere annullata per il difetto del quorum. Consultando, infatti, il dettato dell'art. 1136 co. 2 cod. civ., la nomina poteva avvenire soltanto con la maggioranza degli intervenuti.

Perciò, il fatto che il condòmino consenziente rappresentasse ben n. 664/1000 non era stato sufficiente a legittimare la nomina.

La parte attrice, inoltre, segnalava che l'amministratore era stato designato senza la fissazione del compenso. Per questo motivo, il deliberato era, altresì, nullo ai sensi dell'art. 1129 co. 14 cod. civ.

Il condominio, costituitosi, regolarmente, respingeva ogni eccezione di controparte, specificando che l'omissione in merito all'onorario dell'amministratore era stata sanata in una riunione successiva. A tal riguardo, perciò, si era verificata la cessata della materia del contendere;

Il Tribunale di Pavia, valutata la tempestività del ricorso, esaminati gli atti e verificato che la narrazione offerta dalla parte attrice era corrispondente al vero, ha accolto la domanda è ha annullato il deliberato. Per l'effetto, il convenuto condominio è stato condannato al pagamento delle spese.

La sentenza del Tribunale di Pavia

Nel procedimento culminato con la sentenza del Tribunale di Pavia è emerso palese il vizio con cui il condominio si era espresso. L'assemblea, infatti, aveva nominato l'amministratore senza rispettare il presupposto della maggioranza degli intervenuti, così come, invece, pretende l'art. 1136 cod. civ. A tale riguardo, il fatto che si trattasse di una conferma e non di un nuovo mandato era del tutto irrilevante.

Dunque, all'ufficio lombardo non è restato che accogliere la domanda.

Nel farlo non è stata presa in considerazione la ratifica assembleare concernente il compenso dell'amministratore, avvenuta in una seconda riunione. Tale presupposto, infatti, non poteva certo sanare l'accertata illegittimità della nomina. Si trattava, perciò, di una circostanza inidonea "a produrre effetti di sorta" sull'oggetto del giudicato.

Considerazioni finali

Leggendo la sentenza in commento, l'annullamento del deliberato impugnato è apparso inevitabile. Il difetto del quorum con cui l'assemblea si era espressa in merito alla nomina dell'amministratore è stato, infatti, evidente. La votazione era avvenuta in dispregio alla maggioranza degli intervenuti e con il consenso di un solo condòmino su tre presenti.

L'ufficio lombardo, quindi, si è conformato al dettato normativo dell'art. 1136 co. 2 cod. civ. che, sull'argomento, è, pacificamente applicato nel senso appena descritto.

Il condominio de quo, quindi, per nominare l'amministrare non poteva certo ricorrere al voto favorevole di un singolo proprietario, sebbene espressione della maggioranza dei millesimi.

In ogni caso si ricorda che per la conferma dell'amministratore di condominio è richiesta la stessa maggioranza qualificata prevista per la nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all'assemblea che rappresenti la metà del valore dell'edificio (Trib. Cassino 30 giugno 2022, n. 923).

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 31 marzo 2023 n. 440
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