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La prescrizione dei crediti per le forniture condominiali

Fino a quando il fornitore può ottenere il pagamento? il Tribunale di Roma offre importanti chiarimenti.
Avv. Caterina Tosatti 

La pronuncia che esamineremo contiene due punti di particolare interesse per addetti ai lavori e condòmini: il primo, relativo alla validità della notifica del Decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo verso il Condominio; il secondo, relativo alla prescrizione delle somme dovute dal Condominio ai propri fornitori per il servizio erogato - nella fattispecie, fornitura di gas naturale.

Crediti per forniture condominiali e prescrizione. La pronuncia

Un Condominio si oppone al Decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa SPA, fornitrice allo stesso di gas naturale.

L'opposizione si basa su tre richieste:

  • innanzitutto, l'accertamento della nullità della notifica del Decreto ingiuntivo avvenuta nelle mani del portiere del Condominio ingiunto anziché presso l'Amministratore;
  • in secondo luogo, l'accertamento della prescrizione del credito di Alfa SPA ai sensi dell'art. 2948, 4° comma, c.c.;
  • infine, ridurre i consumi.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16944 del 17 novembre 2022, rigetta l'opposizione.

Notifica atti giudiziari al Condominio

Risulta dalla narrativa della sentenza che il Decreto ingiuntivo fosse stato notificato da Alfa SPA dapprima presso il domicilio dell'Amministratore, con esito negativo, in quanto l'Ufficiale Giudiziario attestava che lo stesso non era reperibile all'indirizzo: a questa seguì la notifica presso il Condominio, ove fu il portiere dello stabile a ricevere l'atto.

Ad opinione del magistrato estensore, «non essendo stato reperito l'amministratore, in quanto sconosciuto all'indirizzo riferibile allo studio, può legittimamente presumersi come "ufficio" dell'amministratore il condominio da esso amministrato con conseguente legittimità della notifica presso il portiere condominiale (cfr. Cass., Sez.II, sent.27352/2016 circa la possibilità di considerare come ufficio dell'amministratore anche lo stabile condominiale)».

Per non parlare del fatto che l'opposizione promossa dal Condominio ha avuto effetto sanante rispetto ad eventuali irregolarità della notifica.

Orbene, sulla notifica di atti giudiziari al Condominio sarebbe opportuno che le Sezioni Unite raggiungessero una pronuncia di chiarimento, in quanto la giurisprudenza di merito è spesso divisa, adottando posizioni mutuate, come spesso accade in materia condominiale, da altri settori del diritto civile, che però andrebbero adattate alla specificità dell'istituto di questa comunione forzosa e riconciliate con le regole generali.

Se dovessimo seguire le regole generali, appunto, l'art. 145 c.p.c. che disciplina la notifica degli atti alle persone giuridiche, prevede che si debba dapprima procedere alla notifica presso la sede (legale o effettiva) e, ove negativa, presso il legale rappresentante.

Per gli enti privi di personalità giuridica - come si predica che sia il Condominio - la notifica va eseguita nel luogo ove essi svolgono la propria attività in modo continuativo oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente, a patto di indicarne la qualità e specificarne residenza, domicilio e dimore abituale nel medesimo atto.

Sul punto, giurisprudenza risalente di legittimità affermava che fosse valida la notifica fatta non nelle mani dell'Amministratore condominiale, bensì presso lo stabile condominiale solamente laddove si trovino in esso stabile dei locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria) idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'Amministratore - così Cassaz. 16 maggio 2007, n. 11303.

Sebbene non siamo in possesso di ulteriori elementi fattuali rispetto al caso esaminato dal Tribunale di Roma, considerato quanto sopra e l'ulteriore circostanza della professionalizzazione dell'Amministratore post lege 4/2013, riteniamo sommessamente che non si possa più aderire a siffatte ricostruzioni, ma che si debbano seguire le norme processuali dettate per la notifica a persone giuridiche ed enti sopra richiamate.

Prescrizione dei crediti delle forniture condominiali

Il Condominio si era difeso sostenendo che il credito di Alfa SPA per la fornitura in parola si fosse prescritto per decorrenza del termine quinquennale e che mai la fornitrice aveva reso noto detto credito al Condominio.

Il Tribunale premette che la fornitura in parola va inquadrata come contratto di somministrazione e, lato prescrizione, come una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, inclusa nella previsione di cui all'art. 2948, 4° comma, c.c., con applicazione della prescrizione breve quinquennale.

L'importo dovuto al fornitore diviene esigibile al momento della scadenza del pagamento delle fatture emesse.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale fornisce una ricostruzione del rapporto contrattuale tra Condominio e Alfa SPA in base alla quale deduce che vi sia stato un atto interruttivo della prescrizione.

La prescrizione dei crediti del condominio per le spese ordinarie è quinquennale

In particolare, secondo il magistrato, la lettera di diffida inviata da Alfa SPA «al Condominio», contente l'indicazione delle fatture poi azionate in sede monitoria, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito, risultando pervenuta al destinatario alla luce della ricevuta di ricezione.

Ricorda il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali e che nel caso in cui l'intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. in tal senso Cass. 27/04/2010 n. 10058).

Continua il Tribunale affermando che la notifica della diffida al Condominio debba ritenersi equipollente rispetto a quella eseguita all'Amministratore e che la regolare ricezione della raccomandata si debba presumere alla luce dell'attestazione di consegna rilasciata dall'agente postale.

Quanto all'eccezione relativa al quantum debeatur, il Tribunale la rigetta ritenendo che il Condominio non avesse provato fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 17 novembre 2022 n. 16944
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