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Prescrizione del diritto di assicurazione e condominio

Amministratori ritenete la richiesta di risarcimento infondata? Non importa, coinvolgete l'assicurazione; perlomeno, non lasciate che il diritto vada in prescrizione.
Avv. Valentina Papanice 

Richiesta di risarcimento e prescrizione in condominio

Questo, in sostanza, il monito da tenere bene a mente, il principio che va sottolineato dalla lettura della sentenza n. 5161 del Tribunale di Napoli.

Succedeva, in sostanza, che una richiesta di risarcimento dei danni da infiltrazioni veniva respinta per anni, sia dal condomino proprietario dell'appartamento del piano soprastante, sia dallo stesso condominio.

Nel passare del tempo, non veniva comunicato alcunché alla compagnia presso cui il condominio era assicurato e, non desistendo le danneggiate, si giungeva al cospetto del giudice, tramite un accertamento tecnico preventivo e il giudizio di cognizione.

Nel corso del giudizio, viene accertata la responsabilità dei due convenuti e viene, però, al contempo, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice, solo in quel momento coinvolta, con l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo.

Ed infatti, spiega il giudice, è maturata la prescrizione del diritto.

Prescrizione ed assicurazione

Quali le norme di richiamate dalla sentenza in commento?

In primis la norma di cui all'art. 2952 co.2, c.c., che nella sua versione attuale prevede che, eccettuato il diritto al pagamento delle singole rate di premio (per cui la prescrizione è annuale e decorre dalle singole scadenze), per quanto qui interessa, "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni".

L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio

Il tempo necessario perché si prescriva il diritto dell'assicurato a denunziare il sinistro e quindi far valere i diritti derivanti dalla polizza è dunque di due anni e, evidenzia la sentenza, decorre dal momento in cui si verifica il fatto.

Si applica poi nel caso di specie, aggiunge la sentenza, la prescrizione quinquennale, che trova applicazione nel caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte di terzi. Infatti, l'art. 2947 co.1 c.c. prevede che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni.

Vogliamo qui osservare, ad integrazione di quanto affermato in sentenza, che il successivo co. 3 dell'art. 2952 c.c., prevede che "Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione".

In ogni caso, la questione della decorrenza dei due anni, se dal momento del fatto, come si afferma in sentenza, o dal momento della comunicazione del terzo, non sembra avere rilievo nel caso deciso, sembrando comunque compiutasi la prescrizione.

Rileva la sentenza che le dette valutazioni prescindono poi dalle conseguenze circa le decadenze di cui all'art. 1915 c.c., secondo cui "L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità". L'obbligo di salvataggio attiene a fare tutto ciò che serve a evitare o diminuire il danno (v. art. 1914 c.c.)

Pertanto, è sempre bene comunicare tempestivamente con la compagnia e leggere con attenzione gli adempimenti previsti nel contratto ai fini del corretto esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri obblighi.

Quindi, è importante prestare la dovuta attenzione: la questione potrebbe prendere una brutta piega per il condominio, e questo ritrovarsi a pagare direttamente il danno.

Mancata denunzia di sinistro o di richiesta di risarcimento e responsabilità dell'amministratore

Ciò potrebbe comportare - naturalmente bisogna sempre vedere come sono andati i fatti nel concreto - un'ipotesi di responsabilità per l'amministratore, sul quale ricade, in qualità di mandatario, il compito di allertare la compagnia assicurativa con la denuncia di sinistro,

Conseguentemente, il mancato assolvimento dei propri compiti potrebbe esporre l'amministratore alla richiesta di risarcimento dei danni da parte del condominio; danni in sostanza dati dall'eventuale obbligo di risarcimento; potrebbe aggiungersi anche la richiesta di revoca, giudiziale e non.

Per fortuna nel caso deciso dal Tribunale di Napoli con la sentenza in commento, l'importo contenuto nella sentenza di condanna è tutto sommato esiguo: si tratta cioè del pagamento di euro 5.230, 27, per risarcimento, oltre che dell'esecuzione di opere e del pagamento delle spese di giudizio.

Ma potrebbe accadere che l'assicurato, nel nostro caso il condominio, sia condannato a pagare cifre bene più alte… quindi... occhio!

Aggiungiamo infine che, dopo i co. 2 e 3, l'art. 2952 c.c. prevede altre norme secondo cui "La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità".

Chi paga le spese per il compenso dell'amministratore e dell'assicurazione? Il proprietario o l'inquilino?

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